• Non ci sono risultati.

3.1.1: Prospettive de iure condendo secondo la Corte europea dei diritti dell’Uomo.

Nel documento Intercettazioni e criminalità organizzata (pagine 128-149)

Anche la prospettiva europeista merita considerazione alla luce di una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, "Eerikainem et al. c. Finlandia" del 10 febbraio 2009, in cui la Corte europea ha fornito il proprio punto di vista riguardo il tema della libertà di stampa e privacy. Nel 1997 un giornalista pubblicò su una rivista finlandese un articolo riguardante alcuni procedimenti penali pendenti di fronte al Tribunale del distretto di Turunseutu. Uno dei procedimenti riguardava una

175 Corte e.d.u. II Vetter c. Francia 31 maggio 2005, in cui si è riscontrata la violazione dell’articolo 8 della Convenzione per il fatto che la legge francese non prevedeva alcuna disciplina inerente alle intercettazioni ambientali e nonostante ciò, nella prassi, si ricorresse spesso a tale mezzo di ricerca della prova.

176 I requisiti della chiarezza, prevedibilità ed accessibilità sono stati indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come i presupposti necessari che la legge nazionale deve possedere, per non essere in contrasto con il secondo paragrafo dell’art. 8 Cedu.

129 donna, una piccola imprenditrice, accusata di frode su una

questione pensionistica. Nel settembre dello stesso anno la donna querelò il giornalista, il suo capo redattore e l'editore. La richiesta venne respinta da una Corte locale, ma nel mese di dicembre la Corte d'appello di Helsinki confermò la sentenza di primo grado. Alla luce di questa decisione la donna decise di aprire un procedimento civile attraverso cui ottenere un risarcimento del danno per essere stata diffamata e per la pubblicazione di fotografie senza il suo consenso, lesive, a suo dire, del diritto alla privacy. Nel marzo del 1998 la Corte distrettuale accolse il suo ricorso, motivando che: "all'epoca dell'articolo la ricorrente era solo sospettata del reato di frode, mentre il titolo dell'articolo e alcuni passaggi danno per scontata la commissione del reato. Si è dunque di fronte ad una diffamazione". Venne dunque ordinato il risarcimento del danno per i contenuti dell'articolo ma non per la pubblicazione delle fotografie. Tutte le parti fecero ricorso: i giornalisti chiesero l'annullamento della sentenza sulla base della libertà d'espressione, mentre la donna pretese un risarcimento economicamente più alto. La Corte d'appello di Helsinki diede ragione ai giornalisti, sostenendo che non ci si trovava di fronte ad una diffamazione, dato che la pubblicazione di un articolo in cui si tratta di un processo è completamente legittimo, anche se può causare sofferenza all'accusato. La donna fece ricorso di fronte alla Corte Suprema che, nel settembre 2001, si pronunciò nel seguente modo: "non c'è diffamazione ma

130 violazione della privacy". Nel 2002 i giornalisti e l'editore

decisero di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo per violazione dell'art. 10 della C.E.D.U. La Corte accolse il ricorso, soffermandosi sul necessario bilanciamento tra i due opposti interessi, la libertà d'espressione e il diritto alla riservatezza. La Corte, a supporto della sentenza, passò in rassegna i principi fondamentali di diritto internazionale, ricordando che l'art. 8 della C.E.D.U. tutela il diritto alla privacy. Sulla base di quest’ultima norma sostenne che l'indicazione dell'identità può, in taluni casi, costituire un pregiudizio persino superiore alla condanna vera e propria. In conclusione la Corte europea sostenne che la decisione della Corte Suprema finlandese costituì un'interferenza nella libertà d'espressione, garantita dall'art. 10 della C.E.D.U, precisando che il diritto ad essere informati deve necessariamente essere contemperato con altri interessi e che può incontrare limitazioni, che ogni Paese può autonomamente definire. Tuttavia, questa discrezionalità non deve essere illimitata, e come tale è soggetta alla supervisione della Corte europea, cui appunto spetta il compito di stabilire se le suddette limitazioni si concilino o meno con l'art. 10 della Convenzione. Nel caso di specie, l'articolo della rivista non può essere considerato eccessivo, giacché il contenuto si basava esplicitamente su documenti ufficiali e pubblici.

131

3.2: Riforma della normativa sulle intercettazioni:

- Disegno di legge n. c. 1415, 30 giugno 2008, cosiddetto D.D.L. Alfano:

La legge finanziaria 2008177 si è occupata della materia riguardante le intercettazioni, prevedendo, all’art. 2 commi 82 e 83, la “razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica”. In particolare, con il menzionato comma 82, si affidava al Ministro della giustizia il compito, da espletare entro il 31 gennaio 2008, di avviare la realizzazione di un “sistema unico” nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria.178 Il 30 giugno 2008 è stato presentato alla Camera il disegno di legge n. c. 1415 che, in base al parere del Governo, avevo lo scopo di arginare la diffusione incontrollata dei contenuti delle intercettazioni e ridimensionare gli oneri derivanti dalle operazioni di intercettazione. Circoscrivendo l’analisi agli aspetti prevalentemente processuali, preme rilevare come l’art.3 del disegno di legge in esame, riguardo al novero dei reati in relazione ai quali è possibile disporre l’attività intercettativa, abbia apportato sostanziali modifiche,

177 l. 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato”. 178 Cisterna, “Il sistema unico nazionale d’intercettazione tra contenimento della spesa e regole processuali”, in Dir. dell’internet, 2008, 394 e ss.

132 restringendo l’attuale catalogo dell’art. 266 comma 1 c.p.p. In

particolare, la nuova lettera a, nonostante continui a prevedere la possibilità di effettuare intercettazioni con riguardo a delitti non colposi puniti con la pena dell’ergastolo, circoscrive l’utilizzo di detto strumento istruttorio ai delitti non colposi, puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni.179 Il nuovo comma 2 dell’art. 266 c.p.p., che continua a disciplinare le cosiddette intercettazioni ambientali, consente di disporre le menzionate captazioni a prescindere dal luogo ove vengono effettuate, circoscrivendo la possibilità di ricorrere ad esse unicamente laddove vi sia fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l’attività criminosa e sempre che si tratti di reati in relazione ai quali sono consentite le intercettazioni.

L’art. 4 del suddetto disegno di legge modifica l’attuale art. 267 c.p.p., chiamato a regolare i presupposti e le forme delle intercettazioni. La lettera a, in particolare, riscrive l’attuale comma 1 della norma in esame, devolvendo la competenza ad autorizzare le operazioni captative al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l’intercettazione. 180 Innovati risultano pure i presupposti dell’autorizzazione a disporre l’intercettazione. A questi fini, infatti, è necessario non solo che sussistano gravi indizi di reato e che la captazione sia

179 L’attuale art. 266 c.p.p. parla di pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

180 L’attuale art. 267 c.p.p. accorda il potere di autorizzare le operazioni di cui all’art. 266 c.p.p. al giudice per le indagini preliminari.

133 assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle

indagini, ma anche che sussistano «specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede», fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento e non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento. La lettera b, per parte sua, apporta modifiche al comma 2 dell’art. 267 c.p.p., stabilendo che la convalida del provvedimento che dispone le intercettazioni in via di urgenza spetti al tribunale.181 La lettera d introduce nel corpo dell’art. 267 c.p.p. un nuovo comma 3 bis, dettato in materia di indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata, ai sensi del quale l’autorizzazione a disporre le operazioni di captazione, in siffatte ipotesi, viene data dopo aver valutato la sussistenza di sufficienti indizi, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 203 c.p.p. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, prorogabili, con decreto motivato del tribunale, per successivi periodi di venti giorni, qualora ne permangano i presupposti. Nei casi di urgenza, si prevede che alla proroga provveda direttamente il rappresentante dell’accusa, osservando la procedura di cui al comma 2.

L’art. 5, anch’esso composto di un unico comma, modifica l’art. 268 c.p.p., dettato in materia di esecuzione delle intercettazioni telefoniche. La lettera a prescrive che il

134 contenuto del verbale debba contenere l’indicazione degli

estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione.182 Precisa inoltre che le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, fermo restando che, ove tali impianti siano insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può autorizzare, con proprio provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. La lettera b invece inserisce nel corpo dell’art. 268 c.p.p. un nuovo comma 3 ter, finalizzato ad attribuire ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, sui menzionati centri di intercettazione e di ascolto. La successiva lettera c sostituisce i commi 4, 5 e 6 dell’art. 268 c.p.p. In quest’ottica, si prevede, nel nuovo comma 4, che i verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al pubblico ministero, per poi essere depositati, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, in segreteria. La novella, inoltre, nel ribadire che i verbali e le registrazioni

182 Nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

135 restano depositati presso la segreteria dell’inquirente per il

tempo fissato dal medesimo, accorda al tribunale la facoltà di autorizzare una proroga su istanza di parte, tenuto conto del numero dei verbali e delle registrazioni, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni.183 I nuovi commi 6 bis e 6 ter, introdotti dalla lettera d, da un lato, vietano lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima dell’avvenuto deposito di essi in segreteria; dall’altro lato, affidano al tribunale il compito di acquisire le conversazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo, anche d’ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio nelle forme dell’art. 127 c.p.p. 184

- Disegno di legge n. c. 2798, 23 dicembre 2014, cosiddetta Riforma Orlando:

Il disegno di legge contenente “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario”, presentato dal ministro Orlando e approvato il 23 settembre alla Camera, si propone di riformare insieme ad altri istituti la materia delle intercettazioni mediante delega al governo. L’idea alla base dell’intero progetto di riforma è che il

183 Potere, questo, oggi riconosciuto al giudice per le indagini preliminari ai sensi di quanto statuito dall’attuale art. 268 comma 4 c.p.p.

184 Attualmente, il compito di acquisire dette conversazioni o detti flussi spetta al giudice per le indagini preliminari ex art. 268 comma 6 c.p.p.

136 recupero di tempi ragionevoli per il processo penale non possa

fare a meno di una forte attenzione al tema della tutela dei diritti coinvolti dall’accertamento penale, non fosse altro perché la durata ragionevole, per dettato costituzionale, connota non già il processo, quale che sia la sua struttura, ma il giusto processo. Secondo questa direttrice politica si apportano dunque modifiche alla normativa sostanziale, oltre che processuale. Lo strumento utilizzato è duplice: da un lato, la predisposizione di norme immediatamente operanti; dall’altro, l’articolazione di direttrici di delega, essendosi valutata l’opportunità, per alcun aspetti interessati dalla riforma, di un’approfondita valutazione dei raccordi con altre parti dell’impianto sistematico. Sotto il profilo strettamente processuale, la riforma si prefigge lo scopo di cadenzare con tempi certi e ragionevoli alcuni snodi processuali evitando le inerzie che la prassi molto spesso evidenzia.185 Si prevedono così tempi contingentali per l’esercizio dell’azione penale e per la richiesta di archiviazione, con potere di avocazione del procuratore generale in caso di mancato rispetto dei tempi prefissati. Uno degli elementi centrali della riforma è la rivisitata struttura della sentenza che dovrà essere articolata in punti, con l’esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto che la sostengono. Questo dato si lega alla rinnovata forma che

185 Il progetto di riforma si avvale del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale di studio sulle possibili riforme del codice di procedura penale presieduta dal dottor Giovanni Canzio, presidente della corte di appello di Milano, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 10 giugno 2013; si avvale altresì di quello portato a termine dai gruppi ministeriali di studio per una proposta di revisione del sistema penale, entrambi presieduti dal professor Antonio Fiorella, e istituiti con decreti ministeriali del novembre e dicembre 2012.

137 deve assumere l’atto di impugnazione, dove, a pena di

inammissibilità, dovranno essere indicati i capi e i punti impugnati, le prove di cui si afferma l’inesistenza, l’omessa assunzione, l’erronea valutazione, le richieste anche di contenuto istruttorio, nonché le ragioni di fatto e in diritto che sostengono le richieste. Nel contesto della disciplina delle impugnazioni il dato più significativo è costituito dalla reintroduzione del concordato con rinuncia ai motivi di appello. Infatti, recependo le indicazioni della giurisprudenza europea, si prevede che, qualora il pubblico ministero abbia appellato una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice debba rinnovare l’istruzione dibattimentale. Oltre ad escludere l’appello incidentale del pubblico ministero, si indicano le decisioni suscettibili di essere appellate dal p.m. e dall’imputato, nonché si disciplinano i rapporti della legittimazione ad appellare del procuratore della repubblica e del procuratore generale. La riforma affronta in modo ampio altri due profili della disciplina del processo penale. In primo luogo, vengono ridefinite le situazioni soggettive per le quali si procede alla partecipazione delle persone detenute, per i gravi reati di criminalità organizzata e di terrorismo, sia nel caso in cui siano imputati, sia nell’eventualità in cui debbano essere sentite come testimoni. Inoltre, con un’ampia legge delega si dà mandato al governo, fermi gli attuali presupposti e le condizioni di utilizzabilità, di riformare la disciplina delle intercettazioni di

138 conversazioni o comunicazioni.186 L’articolo 30 187, che

contiene la cornice entro cui il governo intende regolamentare le intercettazioni, individua i principi e i criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Per quanto riguarda le intercettazioni, i criteri direttivi adottabili sono: prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale; prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni,

186 G. Spangher, “Riforma Orlando: le modifiche al c.p. e al c.c.p. in discussione al Senato a settembre”, in “Il quotidiano giuridico”, 29 agosto 2016.

187 “Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione”.

139 anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate

fraudolentemente; 188 prevedere la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; prevedere la legittimazione dell’imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: “il fatto non sussiste”; “l’imputato non ha commesso il fatto”.189 Il disegno di legge ha riacceso il dibattito riguardante il contemperamento dei due valori dell’ordinamento inerenti il tema delle intercettazioni: il diritto all’informazione e la tutela del diritto alla riservatezza facendo sorgere dubbi riguardo all’eccessiva discrezionalità che viene affidata al governo nel regolare la materia. Eseguita l’intercettazione, il materiale captato viene trascritto e depositato presso la segreteria del pubblico ministero, a disposizione delle parti e dei difensori. Da questo momento

188 La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

189 Nel testo originale era anche previsto che alla presenza di tutte le parti coinvolte, davanti a un giudice, si esaminasse il materiale intercettato e registrato per decidere cosa fosse rilevante oppure no. Ma grazie a un emendamento presentato dal presidente della commissione Giustizia Donatella Ferranti è stata eliminata l’udienza filtro.

140 l’intercettazione cessa di essere coperta da segreto e, in base

alla disciplina attuale, è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto. Tuttavia questo non significa che il cronista possa sempre pubblicare il contenuto delle intercettazioni, in quanto, oltre al requisito della verità e della pertinenza, deve essere presente il requisito dell’interesse pubblico alla sua diffusione, ossia la rilevanza sociale della notizia. In quest’ottica, tutto ciò che non ha alcuna pertinenza col fatto oggetto di indagine né rilevanza autonoma ed è privo di importanza per una migliore comprensione della vicenda, non è essenziale, quindi non è di interesse pubblico. Nel disegno di legge, viene fissata la regola generale secondo cui, per tutta la durata delle indagini preliminari e fino al termine dell’udienza preliminare, è vietata la pubblicazione “anche parziale, per riassunto o nel contenuto” delle intercettazioni telefoniche e telematiche, anche se non più coperte da segreto. La riforma, in base al giudizio di molti giornalisti e dell’Associazione nazionale magistrati, comprometterebbe il principio irrinunciabile dell’immediatezza della notizia, in quanto fatti di obiettivo interesse pubblico dovrebbero essere divulgati il prima possibile.

141

Conclusioni

Tra i mezzi di ricerca della prova, quello che, negli ultimi anni, è stato al centro delle più accese polemiche e dei più significativi processi riformatori è, senza dubbio, lo strumento delle intercettazioni. Esse si sono rivelate un efficace mezzo di ricerca delle prove ma, data la loro capacità di incidere profondamente su un fondamentale diritto costituzionale, il diritto di privacy, hanno dato vita a numerose critiche all’interno dell’opinione pubblica. L’utilizzo delle stesse pone infatti rilevanti problemi con riguardo al necessario bilanciamento fra due distinti interessi, la protezione dei diritti di libertà individuale e la necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali. L’imponente sviluppo tecnologico che ha contraddistinto gli ultimi anni del nostro secolo, ha modificato in modo preponderante la nostra società, mutando il modo stesso di concepire il concetto di comunicazione. Si è creata una rete informatica che permette ai singoli individui di rimanere costantemente in contatto tra loro, di rendere noto, in ogni momento, la propria posizione o il proprio pensiero. La nascita dei “social” ha sicuramente influito in modo preponderante su tale aspetto. È stata data la possibilità ad ognuno di rendere pubblica la propria vita, le proprie idee e aspirazioni. I nuovi apparecchi telefonici, dotati di strumenti di geolocalizzazione, permettono di conoscere ed individuare la posizione di ogni individuo. Inoltre, sono dotati

142 di una memoria che permette di recuperare messaggi e

chiamate effettuate. Questa situazione sembra però non scandalizzare l’opinione pubblica che, anzi, è sempre più coinvolta e partecipe di questo sviluppo. Solo parlando di intercettazioni sembra affiorare il dubbio, nel comune sentire, di vivere all’interno di una società estremamente controllata.

Nel documento Intercettazioni e criminalità organizzata (pagine 128-149)