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L’istituzione delle Commissioni per la dirigenza

3. LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA: LA LEGGE N 124/2015 E LO

3.3 Lo schema di decreto delegato A.G n 328/2016

3.3.5 L’istituzione delle Commissioni per la dirigenza

La norma prevede l’istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di tre organismi indipendenti,

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Tra gli auspici espressi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, durante l’intervento al seminario, tenutosi 18 Marzo 2016, presso la LUISS Guido Carli di Roma, si riporta il seguente: si faccia della Scuola Nazionale dell’Amministrazione “non un concorsificio ma un luogo ove si sviluppi una cultura pubblica”.

le Commissioni per la dirigenza, organismi di garanzia di tutto il sistema della dirigenza pubblica e “chiavi di volta” del disegno di riforma105.

Le tre Commissioni, una per ciascun ruolo unico della dirigenza pubblica, saranno delegate al controllo, durante il conferimento degli incarichi dirigenziali, dell’applicazione del principio costituzionale di imparzialità da parte dell’autorità politica e, più in generale, opereranno con riguardo alla gestione del personale dirigenziale.

Alle istituende Commissioni sono affidate le funzioni specificate all’art. 11, c. 1, relative al conferimento ed alla gestione dei ruoli dirigenziali:

- alla Commissione per la dirigenza statale, che opera “con piena autonomia di valutazione”, sono attribuite, tra l’altro, le funzioni di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell’utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi stessi; si precisa che nei suoi compiti sono ricomprese anche le funzioni di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001, che attualmente sono proprie del Comitato dei garanti;

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S. CASSESE, “Una burocrazia del merito”, Corriere della sera, 14 agosto 2015.

Cassese rileva che alle Commissioni è attribuito “un compito enorme, diretto sia a migliorare la dirigenza amministrativa selezionando i capaci e meritevoli, sia a far rispettare dalla politica i principi cardine dell’accesso aperto, della concorrenza e del merito, oltre che della definizione preventiva dei requisiti dei dirigenti”.

- la Commissione per la dirigenza regionale ha competenze, in particolare, nella gestione dei ruoli dei dirigenti regionali;

- la Commissione per la dirigenza locale competenti, in particolare, alla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali e degli enti locali.

Con l’istituzione delle Commissioni ad opera della legge n. 124/2015 il legislatore ha fatto proprie le proposte emerse in sede dottrinale, relative alla necessità di un filtro tecnico ed etico, di un organismo connotato dall’autonomia e dall’indipendenza, che potesse portare ad un riequilibrio nei rapporti tra politica e amministrazione, che riuscisse a contenere la logica della politica italiana nel conferimento degli incarichi di livello dirigenziale.

Il modello adottato per l’istituzione delle Commissioni è quello

dell’organismo indipendente, connotato nella sua composizione dalle

caratteristiche di autonomia, terzietà ed expertise tecnica, già da tempo in essere in alcuni dei principali ordinamenti amministrativi per le funzioni di reclutamento e gestione del personale.

Si possono citare, a titolo esemplificativo, il modello anglosassone della Civil Service Commission, istituita nel Regno Unito nel lontano 1855, ed il modello statunitense delle tre Agenzie indipendenti create negli Stati Uniti

d’America nel 1978, sulla scia dalla precedente Civil Service Commission, creata nel 1883106.

Per quanto riguarda le modalità di selezione dei componenti delle Commissioni, il legislatore dispone che i componenti devono essere in possesso di requisiti tali da assicurarne l’indipendenza, la terzietà, l’onorabilità e l’assenza di conflitti di interessi; le procedure di selezione, che saranno improntate al principio della trasparenza, avverranno con scadenze differenziate.

Rilevanti e complesse le funzioni delle Commissioni per la dirigenza, enunciate dall’art. 11, c. 1, lett g), tra le quali:

- la definizione dei criteri generali di conferimento degli incarichi;

- l’approvazione dei requisiti e dei criteri definiti dall’amministrazione, sulla base dei suddetti criteri generali, in relazione a ciascun incarico;

- l’espressione di un parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell’amministrazione;

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Si mette in evidenza che Theodore Roosevelt è stato il primo Presidente della Civil Service

Commision statunitense, che ha segnato il passaggio dal meccanismo dello spoils system a quello

del merit system, sistema meritocratico di accesso ai pubblici uffici, introdotto con la volontà di cambiare rotta rispetto alle diffuse pratiche di selezione dei funzionari pubblici in base all’appartenenza politica.

- la preselezione di un numero predeterminato di candidati per gli incarichi;

- la verifica dell’utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;

- l’attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001, relative ai dirigenti statali.

In merito alla composizione delle tre Commissioni (composte ciascuna da sette componenti, di cui solo due sono diversi per ogni ruolo ed uno è specifico per il ruolo regionale), si evidenzia che cinque membri sul totale di sette sono indicati di diritto tra soggetti appartenenti a professionalità estranee al ruolo unico della dirigenza, oltretutto già gravati da importanti incarichi istituzionali (come il presidente dell’Anac o il Ragioniere generale dello Stato).

Costituisce oggetto di osservazione della dottrina, già nella fase di approvazione delle legge n. 124/2015, l’intervento delle Commissioni ex ante ed ex post nella procedura di attribuzione degli incarichi107.

A fronte del complesso lavoro assegnato alle Commissioni, è stato, inoltre, rilevato che esistono problemi sul piano quantitativo, considerato che le procedure

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A. BOSCATI, “La politica del Governo Renzi per il settore pubblico tra conservazione e innovazione: il cielo illuminato diverrà luce perpetua?”, op. cit., pp. 295-296.

comparative riguarderanno un elevato numero di soggetti, circa trentaseimila dirigenti pubblici.

Infine, lo schema di decreto non rispetta i principi contenuti nella legge delega; la legge n. 124/2015 stabiliva che la gestione tecnica facesse capo al Dipartimento della Funzione pubblica e delegava la gestione del ruolo della dirigenza regionale e locale alla previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni ed in sede di Conferenza Stato-città, mentre l’A.G. n. 328/2016 definisce una composizione ed una gestione unitaria a cura del Dipartimento.