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La revisione del sistema di accesso alla dirigenza pubblica

3. LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA: LA LEGGE N 124/2015 E LO

3.3 Lo schema di decreto delegato A.G n 328/2016

3.3.3 La revisione del sistema di accesso alla dirigenza pubblica

Conformemente alla logica dell’unitarietà, che contraddistingue la riforma Madia, si rileva come elemento di novità la revisione del sistema di accesso alla dirigenza della Repubblica, con l’adozione di un unico modello di reclutamento della dirigenza esteso a tutte le pubbliche amministrazioni.

L’art. 11, c. 1, lett. c.), della legge delega n. 124/2015 disciplina le modalità di accesso alle funzioni dirigenziali nell’ambito della pubblica amministrazione tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, prevedendo un doppio canale di accesso, il corso-concorso e il concorso, già da tempo in essere nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali.

Alla lettera a) dello schema di decreto legislativo in argomento è integralmente sostituito l’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 che, nel testo vigente, disciplina le modalità di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, che - come si è evidenziato - viene soppressa con la riforma.

Per entrambi i canali di accesso alla dirigenza, è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.

Un evidente favore viene espresso dal legislatore nei confronti del corso- concorso, che - essendo aperto a tutti - ambisce a diventare il canale preferenziale

per il reclutamento dei dirigenti pubblici; si prevede che al corso-concorso si acceda mediante concorso per esami (c. 1) e che siano ammessi alla partecipazione tutti i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti, all’estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (c. 2).

Il concorso di accesso al corso sarà indetto con cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli in cui si articola il sistema della dirigenza, in modo da coprire un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale (art. 11, c. 1, lettera c). Per favorire l’accesso ai ruoli dirigenziali sulla base di un ricambio generazionale nelle amministrazioni, viene esclusa la formazione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso.

I vincitori del corso-concorso saranno immessi in servizio come funzionari, con obblighi di formazione per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo fino ad un anno in relazione all’esperienza lavorativa eventualmente già maturata nel settore pubblico o all’estero.

Al termine del triennio formativo iniziale, sulla base della valutazione da parte dell’amministrazione presso la quale è stato attribuito l’incarico per il triennio iniziale all’ “aspirante” dirigente, si procede con l’immissione nel ruolo unico della dirigenza, che viene disposta da organismi indipendenti, le future Commissioni per la dirigenza, di cui si parlerà nei paragrafi seguenti.

Nell’intervento di riforma la valutazione diventa una componente prioritaria della procedura di reclutamento e di immissione nel ruolo della dirigenza.

È stato affermato che se il funzionario “ha svolto diligentemente i compiti assegnatigli come funzionario, ma non ha superato l’esame, non potrà essere licenziato in ragione della bocciatura all’esame, avendo un diritto a continuare a svolgere le mansioni di funzionario in attesa di un futuro concorso”100; in caso di mancato superamento dell’esame, il soggetto non vincitore resterebbe quindi in servizio come funzionario.

Il corso-concorso potrà essere utilizzato anche per il reclutamento dei dirigenti delle carriere speciali, escluse dalla confluenza nel sistema della dirigenza pubblica, quale ad esempio la carriera prefettizia.

Sezioni speciali del corso-concorso dovranno essere previste per dirigenti tecnici.

Lo schema di decreto legislativo A.G. n. 328, che novella la disciplina della dirigenza contrattualizzata, fa salvo il vincolo costituzionale del concorso

100

A. BOSCATI, “La politica del Governo Renzi per il settore pubblico tra conservazione e innovazione: il cielo illuminato diverrà luce perpetua?”, op. cit., p. 295.

pubblico per l’accesso, che costituisce uno dei canali di accesso alla dirigenza sebbene assuma espressamente carattere residuale.

Anche per il concorso è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.

In coerenza con un sistema imperniato su ruoli unici, il concorso è unico, viene indetto con cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli in cui si articola il sistema della dirigenza pubblica, per un numero di posti variabile, e cioè per quelli non coperti dal corso-concorso che costituisce il canale di accesso principale.

Per ciascuno dei tre ruoli in cui si articola la dirigenza, l’amministrazione individua a monte una dotazione organica, al fine di determinare il fabbisogno annuale di figure dirigenziali; tenuto conto delle cessazioni, definiti i requisiti necessari per ricoprire gli incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, l’amministrazione stabilisce il numero di dirigenti da reclutare, distinguendo tra reclutamento con il sistema del corso-concorso e reclutamento con concorso.

La nuova norma stabilisce che il concorso sia bandito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in relazione alle professionalità tecniche corrispondenti alle sezioni speciali del relativo ruolo. Il concorso, per titoli ed esami, è bandito per assunzioni a tempo determinato,

della durata massima di quattro anni, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Il dirigente assunto con concorso viene sottoposto ad un ciclo di formazione iniziale, al termine del quale si procede con l’assunzione a tempo determinato; l’assunzione a tempo indeterminato avviene successivamente, previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un’apposita commissione indipendente nominata dalla Commissione per la dirigenza. L’amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio può ridurre il suddetto periodo fino a un anno, in relazione all’esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o all’estero; in caso di mancato superamento dell’esame di conferma il rapporto di lavoro dirigenziale si intenderà risolto con la possibilità di eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario presso la medesima amministrazione.

Sulla specifica questione, numerose sono state le reazioni, la critica si è appuntata, tra l’altro, su una parziale discrasia tra legge delega e decreto delegato, sul diritto al lavoro, sulle modalità di reclutamento, sul procedimento autorizzatorio di Funzione Pubblica e Ragioneria Generale dello Stato nella definizione di una “giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale” nelle amministrazioni locali.

È stato sostenuto che gli effetti delle predette disposizioni, nonché la variabilità della stima del fabbisogno nazionale di personale, potrebbero produrre nel giro di pochi anni una prevalenza dei dirigenti in servizio di provenienza extra

ruolo ed extra concorso, rispetto al numero programmato di soggetti per i quali vengono avviate le procedure di selezione101, regolari e regolarmente effettuate.

Inoltre, è stato sollevato il problema delle procedure concorsuali svolte in un unico concorso nazionale per la dirigenza regionale e per quella locale; dall’obbligo per le regioni ed i comuni di attingere ai vincitori dei concorsi (e corsi-concorsi) unici per la copertura del fabbisogno dirigenziale deriverebbe una riduzione del potere di autorganizzazione degli enti territoriali102.