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La figura del dirigente negli enti locali

2. LA FIGURA DEL DIRIGENTE NEGLI ENTI LOCALI

2.4 La figura del dirigente negli enti locali

La Costituzione della Repubblica italiana ha posto alla base del sistema istituzionale dello Stato le autonomie locali, alle quali ha attribuito un ruolo centrale nella gestione amministrativa dell’apparato statale.

La figura del dirigente negli enti locali, attualmente in fase di rielaborazione da parte dell’esecutivo, ha conosciuto una pluridecennale e tortuosa evoluzione legislativa, sulla quale si è espresso il giudice delle leggi con un intervento in parte censorio, accompagnata da un intenso dibattito in riferimento all’incarico dirigenziale, al suo svolgimento ed all’eventuale interruzione anticipata ad opera del vertice politico.

La potestà legislativa nell’ordinamento delle autonomie locali è suddivisa tra la potestà legislativa residuale delle regioni e la potestà esclusiva statale di determinazione degli organi di governo e delle funzioni fondamentali degli enti locali; a questo primo livello di competenze, è riconosciuta alle autorità locali la potestà regolamentare, con riferimento alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

La disciplina degli incarichi dirigenziali negli enti locali è contenuta nel Capo III “Dirigenza ed incarichi” del Testo unico degli enti locali, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate nel 2015 dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e, successivamente, dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Ai sensi dell’art. 91 del T.U.E.L., gli organi di vertice degli enti locali, in osservanza ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, approvano la programmazione triennale del fabbisogno

di personale, comunque finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

L’incarico di dirigente di ente locale viene conferito a tempo determinato con provvedimento motivato espresso del vertice dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 109, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’amministrazione, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del legale rappresentante dell’ente.

L’amministrazione, prima del conferimento degli incarichi dirigenziali, è tenuta a pubblicizzare, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, sia il numero, sia la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica, sia i criteri di scelta da seguire nella valutazione delle disponibilità acquisite da parte dei dirigenti.

Si evidenzia che in un gruppo di pronunce, tra le quali la Sentenza della Corte di Cassazione 7 luglio 2005, n. 14252, è stato affermato che “il conferimento d’incarichi dirigenziali non concreta procedura concorsuale, i cui

elementi essenziali sono: il bando, la valutazione tecnica e l’approvazione di una graduatoria”61.

In seguito, la Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 19, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 obbliga l’amministrazione datrice di lavoro “al rispetto degli indicati criteri di massima e, necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, procedimentalizza l’esercizio del potere di conferimento degli incarichi (obbligando a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte)”62.

Secondo questo orientamento dottrinale, il nuovo art. 19, c. 1 bis, richiede all’amministrazione non solo di valutare il numero e la tipologia dei posti e dei criteri di scelta, ma anche di “esplicitare le ragioni per le quali ritiene un certo candidato idoneo a ricoprire un certo incarico, ma non impone lo svolgimento di una procedura comparativa, né tanto meno l’esplicitazione delle ragioni per le quali ritiene un candidato più idoneo rispetto ad un altro”63.

61

Sentenza della Corte Costituzionale, sezioni unite, 7 luglio 2005, n. 14252.

62

Sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 14 aprile 2008, n. 9814.

63

A. BOSCATI,”Il conferimento di incarichi dirigenziali e il nuovo sistema di acceso alla dirigenza”, Giurisprudenza italiana, 12, 2010, pp. 3-4.

È stato sostenuto che nel procedimento di valutazione comparativa finalizzato al conferimento degli incarichi dovrebbe essere coinvolto un organismo in posizione di indipendenza rispetto al vertice dell’amministrazione pubblica, sul modello della Civil Service Commission britannica, in grado di garantire, come avviene in numerosi ordinamenti europei, l’imparziale individuazione dei responsabili apicali degli uffici amministrativi, l’oggettività della scelta e la selezione degli elementi migliori, in rapporto alla funzione da esercitare64.

Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Il succitato art. 109, che stabilisce i criteri per il conferimento dell’incarico, ne disciplina anche la revoca anticipata.

Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive dell’organo politico, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per

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G. D’ALESSIO, Le norme sulla dirigenza nel decreto legislativo di attuazione della legge

responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

A tal fine, si rammenta che con le con le sentenze n. 103 e 104 del 2007, la Corte Costituzionale ha ristabilito la corretta applicazione della legge n. 241/1990.

La Corte ha affermato che i provvedimenti di revoca anticipata degli incarichi dirigenziali in corso di svolgimento presso le amministrazioni pubbliche devono comunque costituire l’esito di un giusto procedimento, devono pertanto prevedere che il destinatario del provvedimento sia informato dell’avvio del procedimento stesso, che questi abbia la possibilità di intervenire a propria difesa, che possa ottenere un provvedimento motivato, che acceda agli atti che lo riguardano ed abbia, in ogni caso, il diritto di tutela con la possibilità di adire il giudice.

2.5

Il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti