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La direzione strategica dell’UNHCR nel 2019

L'attuale bozza del Global Compact sui rifugiati prevede lo sviluppo di una strategia triennale di reinsediamento per aumentare la portata, le dimensioni e la qualità dei programmi di reinsediamento. Questa strategia, che sarà sviluppata in cooperazione con gli Stati e le parti interessate, informerà la direzione strategica dell'UNHCR nel 2019 e oltre. La strategia mirerà a consolidare gli impegni assunti dagli Stati nella dichiarazione di New York con una visione d'insieme per ampliare e rafforzare il reinsediamento e i percorsi complementari

per i rifugiati. Nel perseguire la visione di ampliare il reinsediamento e i percorsi complementari, l'UNHCR si concentrerà strategicamente sulle seguenti aree:

• Ampliare le opportunità di reinsediamento e i percorsi complementari per i rifugiati attraverso partenariati tra più soggetti interessati.

L'UNHCR continuerà a lavorare con gli Stati e a sostenerli nella creazione di nuovi programmi di reinsediamento o nell'ampliamento di quelli esistenti, nonché di percorsi complementari per l'ammissione dei rifugiati. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso un approccio multi-stakeholder, facendo leva sui modelli di partenariato esistenti e nuovi, compresi l'ATCR e i gruppi principali, nonché collaborando con nuovi partner, in particolare con il settore privato, per aumentare il sostegno al reinsediamento e ai percorsi complementari. L'espansione del reinsediamento e dei percorsi complementari e lo sviluppo di capacità nei paesi nuovi ed emergenti rimarrà una priorità per il servizio di reinsediamento attraverso l'ERCM e il GRSI.

• Garantire una risposta al reinsediamento efficiente, efficace e incentrata sulla protezione in situazioni di rifugiato nuove e di lunga data.

Sulla base delle recenti esperienze, l'UNHCR continuerà a cercare approcci innovativi e a sfruttare i nuovi sviluppi per migliorare la qualità del processo di reinsediamento a livello mondiale. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso una guida e un sostegno tempestivi alle operazioni di reinsediamento e una formazione mirata per garantire che le attività di reinsediamento siano utilizzate strategicamente e rimangano nel quadro del CRRF e degli orientamenti futuri del Global Compact on Refugees.

In coordinamento con gli Stati, gli altri Stati interessati, le ONG e le altre parti interessate, e come parte del lavoro dell'ATCR, l'UNHCR continuerà a rafforzare l'integrità del processo di reinsediamento

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attraverso una supervisione e un sostegno costanti, sviluppando modalità di condivisione sicura dei dati biometrici con i governi, nonché una supervisione e un supporto tecnico e una formazione continua dei colleghi sul campo. L'UNHCR continuerà inoltre a basarsi sui recenti risultati ottenuti nella raccolta globale, compilazione, analisi e diffusione di informazioni statistiche sul reinsediamento e sui percorsi complementari al fine di rafforzare la base di conoscenze comprovate per l'attuazione del programma e l'advocacy.

• Sostenere gli Stati nello sviluppo e nell'attuazione di programmi di reinsediamento coerenti, strategici e di qualità e di percorsi complementari.

L'UNHCR, in collaborazione con gli Stati e altre parti interessate, lavorerà per garantire che i programmi di reinsediamento nuovi ed esistenti siano flessibili, reattivi, ancorati alle strategie di protezione e soluzioni dell'UNHCR e si basino su un impegno prevedibile, dando priorità agli impegni pluriennali.

Lavorerà inoltre in stretta collaborazione con gli Stati e le altre parti interessate per sostenere l'individuazione, lo sviluppo e l'espansione di percorsi complementari, delineando i principi fondamentali di protezione e sostenendo i sistemi per la costruzione dei meccanismi necessari.

CAPITOLO III

Il supporto dell’Unione Europea alle politiche di reinsediamento

SOMMARIO: 1. Panoramica generale. 2. Il programma di reinsediamento dell’Unione. 3. L’assenza di una base giuridica per il reinsediamento nei Trattati istitutivi. 4. Criteri e procedure di selezione nei Paesi dell’UE. 5. L’arrivo e l’integrazione delle persone reinsediate negli Stati membri. 6. Il criterio della “potenziale integrazione”. 7. I diritti delle persone reinsediate. 8. Gli sviluppi della politica europea sul reinsediamento: la proposta di istituire un approccio comune in materia. 8.1 Criteri di ammissibilità e di esclusione. 8.2. Le due procedure previste per il reinsediamento: la procedura ordinaria e quella accelerata. 8.3 Ulteriori novità previste dalla proposta.

1. Panoramica generale

In passato, il reinsediamento è stato utilizzato in occasione di grandi spostamenti di popolazione, come è avvenuto dopo la seconda guerra mondiale con il reinsediamento dei rifugiati ungheresi avuto luogo negli anni ’50, dei cecoslovacchi dopo il 1968 e dei “Boat people” vietnamiti alla fine del 1970.

Fino al 2003, solo 5 Stati europei avevano programmi di reinsediamento: Svezia, Finlandia, Danimarca, Olanda e Irlanda. Contrariamente all’atteggiamento di chiusura mostrato per decenni dagli Stati membri verso la soluzione del reinsediamento, negli ultimi anni questo è sempre più considerato un valido strumento di protezione, anche perché probabilmente l’Unione europea sta dando sempre più importanza alla dimensione esterna delle politiche in materia di asilo e d’immigrazione.

Il numero di Stati membri dell’UE che partecipano al reinsediamento, infatti, è aumentato in questi ultimi anni. A tale riguardo, si consideri che, se in passato gli “Stati tradizionali di reinsediamento” hanno

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attuato tali programmi per molti anni prima di introdurre norme che regolamentassero tale strumento all’interno delle loro legislazioni sull’asilo, nell’ultimo decennio si registra la tendenza da parte di alcuni Stati membri ad adottare norme sul reinsediamento e/o ad annunciare l’adozione di programmi di reinsediamento prima ancora di attuarli nella pratica.

Questa svolta è dovuta principalmente alle operazioni multilaterali di reinsediamento lanciate dall’UNHCR per far fronte a gravi crisi umanitarie protratte nel tempo (ad esempio afgani in Iran e in Pakistan, rifugiati del Myanmar in Bangladesh, eritrei nel Sudan orientale) o a quella irachena, libica e siriana che hanno già provocato ingenti spostamenti di popolazione che sono con molta probabilità destinati ad aumentare.

Questa inversione di tendenza è dovuta, altresì, al crescente supporto da parte dell’UE alle rilevanti iniziative dell’UNHCR volte ad incoraggiare gli Stati a partecipare ai programmi di reinsediamento o ad aumentare le loro quote annuali.

Fondamentale è stata l’adozione di un programma comune di reinsediamento nell’ambito dell’Unione Europea e di incentivi finanziari comunitari messi a disposizione degli Stati membri grazie all’adozione del Fondo Europeo per i Rifugiati (FER) istituito nel 2007. Gli obiettivi del FER, che sono stati realizzati nell’ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2008 al 2013), sono stati approvati dalla Commissione europea e poi attuati tramite programmi annuali. Per il periodo 2014-2020 è stato istituito il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)82 che ha come obiettivo principale una gestione efficiente dei flussi migratori e lo sviluppo ed il rafforzamento di un approccio comune da parte dell’UE nell’ambito dell’asilo e

82 Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16

aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio.

dell’immigrazione.

Si consideri, inoltre, che alcuni “nuovi” Stati membri dell’Europa orientale come la Repubblica Ceca, l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovenia, hanno inserito alcune disposizioni sul reinsediamento nelle loro legislazioni durante il processo di adeguamento all’acquis di Schengen. A tale riguardo occorre sottolineare l’importante ruolo svolto dall’UNHCR che ha utilizzato il processo di adesione di nuovi Stati all’UE per effettuare un’attività di advocacy, affinché i suddetti Stati partecipassero attivamente ai programmi di reinsediamento. Anche altre Organizzazioni internazionali e ONG europee e nazionali stanno conducendo un’importante attività di advocacy, iniziative e progetti volti a spingere l’UE ed i singoli Stati membri ad adottare il reinsediamento come strumento di protezione complementare a quelli attuati nel territorio europeo.