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Le due procedure previste per il reinsediamento:

8. Gli sviluppi della politica europea sul reinsediamento:

8.2 Le due procedure previste per il reinsediamento:

• La procedura ordinaria rispecchia le norme e le pratiche di reinsediamento generalmente seguite dagli Stati membri. Essa si basa sulla piena determinazione dello status di rifugiato nel Paese terzo e sugli Stati membri che concedono ai cittadini di Paesi terzi o agli apolidi reinsediati, preferibilmente, lo status di rifugiato o lo status di «meritevole di protezione sussidiaria». La procedura dovrebbe essere condotta il più presto possibile ed entro otto mesi dal momento in cui gli Stati membri hanno registrato i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi.

Le fasi dettagliate della procedura comprendono : gli Stati membri identificano le persone per le quali intendono condurre la procedura di reinsediamento tramite il deferimento da parte dell'UNHCR o, se del caso, dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo o di organismi internazionali competenti, o da soli, senza tale deferimento.

Nel basare la loro identificazione su un rinvio da parte di una di questi enti, gli Stati membri possono chiedere loro di valutare pienamente se i cittadini di paesi terzi o gli apolidi soddisfino o meno i requisiti per un programma specifico di reinsediamento mirato dell'Unione e se

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rientrino in una delle categorie di vulnerabilità di cui all'articolo 5, lettera b), punto i). In caso di deferimento da parte dell'UNHCR, gli Stati membri possono inoltre chiedere a quest’ultimo di valutare pienamente se le persone ad essi riferite possano essere considerate rifugiati ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951.

Dopo aver registrato i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi per i quali intendono svolgere la procedura di reinsediamento, gli Stati membri valutano se tali persone soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 e se non sono state escluse in base ai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. La Commissione può chiedere all'UNHCR di valutare pienamente se le persone in questione soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 e se non debbano essere escluse in base ai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

In caso di decisione positiva, gli Stati membri concederanno alle persone da reinsediare lo status di rifugiato o lo status di meritevole di protezione sussidiaria. La decisione di concedere lo status di rifugiato o lo status di meritevole di protezione sussidiaria ha gli stessi effetti di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato o di concessione dello status di protezione sussidiaria di cui agli articoli 13 e 19 del «regolamento qualifiche», una volta che l'interessato è entrato nel territorio di uno Stato membro.

Dopo una decisione positiva, gli Stati membri si offrono di prendere tutte le disposizioni necessarie per la partenza dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi e, al fine di facilitare un'integrazione rapida, agevole ed effettiva nella società di accoglienza, offrono un programma di orientamento prima della partenza.

I dati personali raccolti ai fini della procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Tale periodo di conservazione è ritenuto necessario per consentire agli Stati membri di escludere dal reinsediamento i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi che siano già stati

reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni si siano rifiutati di reinsediarsi in uno Stato membro, come previsto dalla presente proposta di regolamento.

Una volta che la persona nei confronti della quale è stata presa una decisione positiva di reinsediamento entra nel territorio degli Stati membri, dovrebbero applicarsi le disposizioni sul contenuto della protezione internazionale contenute nell'acquis in materia di asilo, comprese le norme per scoraggiare i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale contenute nel regolamento Dublino e nella direttiva sui soggiornanti di lungo periodo modificata dal regolamento sulle qualifiche.

Il reinsediamento dovrebbe essere la via preferenziale alla protezione internazionale nel territorio degli Stati membri e non dovrebbe essere duplicato da una procedura di asilo. Di conseguenza, non sarebbero ammissibili le domande di protezione internazionale di persone reinsediate mediante una procedura ordinaria, per le quali è stata effettuata una valutazione completa del loro status di rifugiato e dell'ammissibilità in quanto beneficiari di protezione sussidiaria. • La procedura accelerata rispecchia l'approccio concordato nelle procedure operative standard che guidano l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia, definito nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. È prevista in presenza di motivi umanitari specifici o di esigenze urgenti di protezione giuridica o fisica che giustificano una rapida ammissione di cittadini di Paesi terzi o di apolidi nel territorio degli Stati membri. Tale procedura dovrebbe essere condotta il più presto possibile ed entro quattro mesi dal momento in cui gli Stati membri hanno registrato i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi. Tale termine può essere prorogato di due mesi. Mentre i controlli di sicurezza dovrebbero essere effettuati allo stesso livello della procedura ordinaria, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi

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dovrebbe limitarsi alla valutazione della loro ammissibilità alla protezione sussidiaria senza valutare la loro qualifica di rifugiato. Contrariamente a quanto avviene nel caso della procedura ordinaria, quando le persone vengono reinsediate mediante una procedura accelerata, senza che sia stata effettuata una valutazione della qualifica di rifugiato, esse dovrebbero essere ammesse a presentare domanda di protezione internazionale al momento dell'ammissione nello Stato membro di reinsediamento. Lo Stato membro in cui la persona è stata reinsediata dovrebbe essere responsabile dell'esame di tale domanda. Il regolamento sulle procedure d'asilo dovrebbe prevedere che gli Stati membri non applichino i concetti di paese di primo asilo e di paese terzo sicuro all'atto dell'esame della domanda.