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Ulteriori novità previste dalla proposta

8. Gli sviluppi della politica europea sul reinsediamento:

8.3 Ulteriori novità previste dalla proposta

Parallelamente, è stato istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento presieduto dalla Commissione per fornire orientamenti politici per l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Al comitato parteciperanno rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e degli Stati membri, nonché rappresentanti di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, qualora tali Stati associati abbiano manifestato l'intenzione di essere associati all'attuazione del quadro annuale dell'Unione per il reinsediamento. Possono essere invitati anche l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'UNHCR e l'OIM.

Il Consiglio è autorizzato a stabilire, mediante un atto di esecuzione su proposta della Commissione, un piano annuale di reinsediamento dell'Unione per l'anno successivo che determina il numero totale massimo di persone da reinsediare e il numero di persone che ogni Stato membro deve reinsediare nell'ambito di tale statuizione.

Il piano annuale dovrebbe inoltre indicare le priorità geografiche generali per il reinsediamento. Nell'adottare tali atti il Consiglio deve tenere pienamente conto delle discussioni in seno al comitato ad alto livello per il reinsediamento sull'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Dato l'importante legame tra il numero di persone reinsediate negli Stati membri e il bilancio dell'Unione, la Commissione presenta la sua proposta di piano annuale di reinsediamento dell'Unione insieme alla sua proposta sul progetto di bilancio annuale della medesima, tenendo conto delle conseguenze finanziarie. Il Consiglio dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente e adottare un atto di esecuzione entro due mesi. Sebbene al presente regolamento non sia stata allegata alcuna scheda finanziaria, le implicazioni finanziarie del medesimo dipenderanno dal numero totale delle persone da reinsediare annualmente.

La Commissione è autorizzata a istituire ogni anno uno o più programmi di reinsediamento mirati dell'Unione. Inoltre, può adottare uno o più programmi di reinsediamento mirati durante il periodo coperto da un piano annuale di reinsediamento dell'Unione. Per ciascun programma di reinsediamento UE mirato la Commissione presenterà una giustificazione dettagliata, il numero preciso del numero totale di persone da reinsediare e la partecipazione degli Stati membri come indicato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione, nonché una descrizione dei gruppi destinatari dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi da reinsediare ed un elenco di una specifica area geografica che copre uno o più paesi terzi da cui avrà luogo il reinsediamento.

La scelta delle priorità geografiche specifiche per il reinsediamento sarà effettuata in linea con l'articolo 4 della proposta legislativa, tenendo conto del piano annuale di reinsediamento e nell'ottica di un ruolo potenziale di reinsediamento in un impegno mirato con i Paesi

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terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sull'istituzione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea in materia di migrazione.108

Saranno inoltre specificate la data di avvio e la durata di ciascun programma di reinsediamento dell'Unione, nonché la procedura standard di reinsediamento applicabile. Una procedura ordinaria dovrebbe essere considerata la norma, a meno che una procedura accelerata non sia giustificata da ragioni umanitarie o in caso di urgenti esigenze giuridiche o di protezione fisica. Gli Stati membri che partecipano al regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo migrazione e integrazione (FAMI), avranno diritto a un importo forfettario di 10.000 EUR dal bilancio dell'Unione per ogni persona reinsediata, indipendentemente dal fatto che sia stata seguita una procedura ordinaria o accelerata. Gli Stati membri ricevono tali fondi solo al momento del reinsediamento tramite il quadro dell'Unione per il reinsediamento. I reinsediamenti nell'ambito di programmi nazionali di reinsediamento al di fuori di tale quadro non saranno sostenuti finanziariamente dal bilancio dell'Unione.

Un approccio globale alla migrazione è essenziale per sostituire i percorsi irregolari e insicuri con canali legali, ordinati e sicuri per coloro che hanno bisogno di protezione e canali attraenti ed efficienti per coloro che sono necessari sui nostri mercati del lavoro.

L'Unione europea deve agire rapidamente, in modo efficace e collettivo per far sì che ciò diventi realtà.

La Commissione si è impegnata a svolgere appieno il suo ruolo nell'attuazione di questo approccio globale.

108 Commissione Europea, COM(2016) 385 def, del 7 giugno 2016. Comunicazione

della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio e alla Banca Europea per gli investimenti sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione.

La Commissione invita in particolare il Consiglio e gli Stati membri a conseguire risultati su due elementi chiave per migliorare le vie legali a breve termine:

 Mantenere i 50.000 impegni di reinsediamento e concordare il quadro dell'Unione per il reinsediamento;

 Sviluppare e avviare rapidamente progetti pilota sulla migrazione legale con i Paesi africani e altri Paesi partner che dimostrano un impegno a favore di un partenariato nella gestione della migrazione, anche in relazione alla riammissione dei migranti irregolari.

Inoltre, la Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare il quadro dell'Unione per il reinsediamento prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2019.

106 CAPITOLO IV

I “CORRIDOI UMANITARI”

SOMMARIO: 1. I Protocolli d’intesa tra enti di ispirazione religiosa ed il Governo: quadro introduttivo. 2. Corridoi umanitari: etimologia del nome. 3. Flussi migratori anomali e crescenti crisi umanitarie. 4. I “corridoi umanitari” nel contesto della società civile. 5. La sponsorizzazione privata. 6. L’ambito di applicazione dei corridoi umanitari. 7. I “corridoi umanitari” nel quadro delle Protected Entry Procedures. 8. Il “visto umanitario”. 9. Conclusioni.

1. I Protocolli d’intesa tra enti di ispirazione religiosa ed il Governo: quadro introduttivo

Le Procedure di Ingresso Protetto (PEPs) sono quelle procedure che permettono ai soggetti bisognosi di protezione umanitaria di giungere con esiti non nefasti e, conseguentemente, con condizioni di piena legalità e sicurezza, nel Paese di destinazione.

Esse si caratterizzano, particolarmente, in una disamina della domanda di protezione internazionale da parte del Consolato del Paese di approdo nel Paese terzo, sia che si tratti del Paese d’origine che di quello di temporanea presenza del richiedente.

La domanda proposta dai soggetti rifugiati, qualora il Consolato dia un responso positivo, è seguita dal rilascio di un visto o, prescindendo dall’esito se sia o meno favorevole e, dunque, rientrante nei parametri definiti dall’UNHCR, dal rilascio di un visto contenente al suo interno le motivazioni inerenti esigenze umanitarie che verranno esaminate definitivamente nel Paese di ultima destinazione.109

109 È indispensabile distinguere, riguardo alle ammissioni di profughi nei diversi Paesi

dell’Unione europea, tra le procedure di ingresso protette, riguardanti profughi provenienti da Paesi terzi ed i cosiddetti ricollocamenti (su cui P. Mori, Le politiche relative all’asilo e all’immigrazione tra garanzie giurisdizionali e ragioni della politica, in Dir. Un. eur., 2016, 1, p. 103 ss.) le quali interessano una quota dei richiedenti asilo già arrivati nell’Unione europea dopo un viaggio esente di...

Rispetto a quest’ultima modalità, sono da segnalare i due Protocolli di intesa tra il Ministero dell’interno e il Ministero degli affari esteri da una parte ed alcune associazioni o enti religiosi dall’altra. Il primo è stato firmato il 15 dicembre 2015 con la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese evangeliche e la Tavola valdese. Il secondo Protocollo è stato invece firmato il 12 gennaio 2017 con la Conferenza episcopale italiana, che agirà attraverso la Caritas italiana e la Fondazione Migrantes, e la Comunità di Sant’Egidio.110

Anche se le premesse dei due Protocolli rispetto alla loro base giuridica sono tra loro leggermente divergenti, al contempo, convergono rispetto alle finalità perseguite ed alle discipline di esecuzione.

All’interno dei due Protocolli vi è la previsione specifica di una procedura di ingresso in Italia (entro dicembre 2017) riguardante 1500 profughi, di cui 100 proveniente dal Libano ed altri 500 provenienti dai campi profughi dell’Etiopia. L’ammissione al progetto viene gestita direttamente dagli enti promotori nei Paesi in cui sono situati i profughi in questione; inoltre, tali enti si occupano anche del trasferimento in Italia e della conseguente accoglienza, perpetrando i canoni di solidarietà che li contraddistinguono.

Trattasi di un progetto totalmente autofinanziato dagli enti suddetti in tutte le sue fasi, prescindendo dalle tempistiche inerenti all’accoglienza. Si prevede che queste ultime possano rientrare nel termine, non perentorio, di un anno, considerando anche la formazione e l’inserimento lavorativo. Il progetto “apertura di

...protezione e, dunque, precario, ai quali è offerta la possibilità di realizzare un ulteriore trasferimento da un Paese membro dell’Unione (Grecia o Italia) ad un altro. Distinguere tra i due istituti del reinsediamento e del ricollocamento è premessa logica essenziale al fine di mantenere l’obbligo dei Paesi membri di soccorso dei profughi rimasti nei campi profughi o al di fuori di questi nei Paesi più vicini alle aree di crisi umanitaria.

110 cfr. M. Sossai, Canali di ingresso legale e sicuro dei migranti in Europa: il modello

dei “corridoi umanitari”, in Vergogna ed esclusione. L’Europa di fronte alla sfida dell’emigrazione, a cura di U. Curi, Roma, Castelvecchi, 2017, p. 75 ss.; L. Colmayer, M. Signorini, I corridoi umanitari, possibile alternativa di ingresso legale in Italia,

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corridoi umanitari” costituisce un modello di sponsorizzazione privata finalizzato al reinsediamento di potenziali titolari di protezione internazionale.

Ed è proprio questa sottolineatura della “potenzialità”, in luogo dell’effettivo riconoscimento del diritto alla protezione internazionale che risiede una delle particolarità del progetto, il quale è anche orientato all’allargamento in senso umanitario del suo ambito soggettivo di applicazione.

La base giuridica comune dei due Protocolli è stata individuata, riguardo alla fattispecie giuridica relativa all’attraversamento delle frontiere, nell’art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009, ove è affermata la possibilità del rilascio di visti a territorialità limitata “per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali” in deroga al principio dell’adempimento alle condizioni di ingresso di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), c), d) ed e) del Codice frontiere Schengen.

Con riguardo all’obiettivo del reinsediamento portato avanti dagli enti privati, la sponsorship, è stato sottolineato un passaggio riguardante l’Agenda europea sulla migrazione (EMN – European Migration Network) nel punto in cui si fa riferimento alle azioni immediate richieste nel quadro delle iniziative a favore degli sfollati bisognosi di protezione. In tale inciso, l’EMN si auspica che gli Stati membri attivino “tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le persone bisognose di protezione, compresi il patrocinio di soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi umanitari e le clausole inerenti al ricongiungimento familiare”.111

Pare inoltre significativo (e dunque opportunamente inserito in premessa al Protocollo del 12 gennaio 2017) che, successivamente ai primi arrivi di profughi provenienti dal Libano in esecuzione del

111 Commissione Europea, COM (2015) 240 def, del 13 maggio 2015. Comunicazione

della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Agenda europea sulla migrazione.

Protocollo del 15 dicembre 2015, la Commissione europea, nella Comunicazione del 6 aprile 2016 “Verso una riforma del sistema comune di asilo e per il miglioramento delle vie legali di ingresso in Italia”, abbia indicato tra le iniziative da sostenere il patrocinio privato, che prevede che i costi del patrocinio e di sostegno al reinsediamento delle persone bisognose di protezione siano sostenuti da gruppi o organizzazioni privati, sottolineando come questo possa condurre ad aumentare le possibilità di ingresso legale.