1. Premessa
Il c.d. “pedinamento” rappresenta il più tradizionale, e tuttavia sempre attuale, strumento di indagine di cui fa uso la polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. Tecnicamente, esso consiste nel «seguire una persona con circospezione allo scopo di spiarne le mosse»518. La persona oggetto di pedinamento può essere sia l’indagato, sia altri soggetti i cui movimenti siano ritenuti utili ai fini delle indagini519. Giuridicamente, il pedinamento è ascrivibile tra gli atti investigativi atipici: esso può essere svolto a piedi520 o tramite mezzi di locomozione, ciò che conta è che sia fatto con “circospezione”, ossia in modo occulto, atteso che dal punto di vista investigativo la sua utilità dipende esclusivamente dal fatto che la persona seguita non si accorga di esserlo521. Distinta dal pedinamento è l’attività c.d. di “appostamento”, che si caratterizza per il carattere fisso della postazione di controllo522.
Ebbene, l’evoluzione tecnologica ha interessato da vicino anche l’attività di indagine atipica di pedinamento. In particolare, è sempre più diffuso nella prassi investigativa l’utilizzo di sistemi tecnologici di localizzazione a distanza di una persona o di una cosa: pur rimanendo costante la funzione tradizionale (il fatto di seguire qualcuno), il pedinamento diventa “elettronico”523, nel senso che gli spostamenti della persona da monitorare vengono seguiti da
518 N. ZINGARELLI, sub pedinare, in M. CANNELLA – B. LAZZARINI (a cura di), Lo Zingarelli 2015. Vocabolario della lingua italiana, 2015, p. 1357.
519 Ad esempio, in un procedimento per sequestro di persona a scopo di estorsione, può essere utile, al fine di
individuare gli autori del reato, monitorare gli spostamenti dei familiari della vittima.
520 Etimologicamente, la parola deriva dal verbo “pedinare”, perché inizialmente il soggetto attenzionato veniva
seguito esclusivamente a piedi.
521 Gli accorgimenti per evitare di essere “scoperti” sono diversi e mutano in ragione del tipo di pedinamento: a
piedi, ad esempio, è utile seguire a distanza la persona senza mai fissarla negli occhi, evitando di attirare l’attenzione (magari con vestiti troppo appariscenti); in auto, il pedinamento richiede la partecipazione di almeno due autovetture che si alternino nel monitoraggio; ecc.
522 Cfr. A. MORGIGNI, L’attività di polizia giudiziaria, Milano, 2002, pp. 527 e ss.
523 Cfr, fra i tanti contributi, C. MARINELLI, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit.,
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remoto attraverso strumenti elettronici, senza la necessaria presenza fisica degli operatori sul posto.
Dal punto di vista tecnico, il monitoraggio a distanza può avvenire tramite sistemi di tipo satellitare o sfruttando la localizzazione cellulare. Con riferimento ai primi, merita di essere segnalato il c.d. g.p.s., acronimo di global positioning system, in grado di determinare con estrema precisione la posizione –espressa in coordinate di latitudine, longitudine e altezza- di un oggetto sulla superficie terrestre, nonché di seguirne il movimento e calcolarne la velocità, sfruttando una rete di 24 satelliti collocati a circa 20.000 km di altezza e suddivisi in 6 rotte orbitali. La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l'elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore sulla Terra524. L’impiego di tale strumento per finalità investigative è reso possibile, di norma, grazie all’installazione “furtiva” della stazione ricevente il segnale satellitare sull’autovettura del soggetto da monitorare.
La localizzazione tramite cellulare, invece, sfrutta il sistema di “celle” in cui risulta ripartito il territorio terrestre coperto dalla telefonia mobile: si analizza la potenza del segnale radio di ogni cella telefonica in relazione alla rispettiva stazione radio base (che ha coordinate geografiche note) collegata con il dispositivo mobile o terminale e ne viene determinata la distanza da questa in base alla conoscenza dell'attenuazione dell'ambiente di radiopropagazione525. L’utilizzo investigativo di questo tipo di monitoraggio non necessita di supporti: è sufficiente che la persona da monitorare porti con sé, nei suoi spostamenti, lo
smarthphone o il tablet dotato di connessione mobile.
Ebbene, è fuori discussione che dal punto di vista tecnico-operativo gli strumenti di monitoraggio ad alto contenuto tecnologico abbiano trasformato la tradizionale fisionomia dell’attività di pedinamento, facilitando senz’altro il lavoro degli investigatori. Tuttavia, questi mezzi di indagine pongono nuovi problemi interpretativi dal punto di vista giuridico- processuale. In particolare, dottrina e giurisprudenza si interrogano da tempo, senza giungere
524 Il sistema GPS è gestito dal governo degli Stati Uniti d'America ed è liberamente accessibile da chiunque sia
dotato di un ricevitore GPS. Il suo grado attuale di accuratezza è dell'ordine dei metri, in dipendenza dalle condizioni meteorologiche, dalla disponibilità e dalla posizione dei satelliti rispetto al ricevitore, dalla qualità e dal tipo di ricevitore, dagli effetti di radiopropagazione del segnale radio in ionosfera e troposfera (es. riflessione) e dagli effetti della relatività. Per un maggiore approfondimento, che non è il caso di proseguire in questa sede, si rinvia al seguente url: www.gps.gov.
525 Cfr. voce Geolocalizzazione, in www.vikipedia.org. Per un approfondimento di natura tecnica, cfr. R.
OLIVIERI, I sistemi di geolocalizzazione e l’analisi forense degli smartphone, in G. COSTABILE – A. ATTANASIO – M. IANULARDO (a cura di), IISFA Memberbook 2014. Digital forensics. Condivisione della conoscenza tra i membri dell’IISFA ITALIAN CHAPTER, Forlì, 2015, pp. 141 e ss.
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peraltro a soluzioni condivise, sui temi della natura giuridica e, conseguentemente, della disciplina applicabile al sistema di geolocalizzazione526, chiedendosi se si tratti di attività atipica riconducibile, al pari del pedinamento tradizionale, agli articoli 55, 347 e 370 c.p.p., o se, piuttosto, il mezzo elettronico conferisca all’atto del pedinare un quid pluris potenzialmente in grado di stravolgerne la tradizionale natura. Ammesso poi che si tratti di prova atipica, occorre capire se è davvero sufficiente l’iniziativa della polizia giudiziaria o se piuttosto sia necessario (e sufficiente) ricorrere al meccanismo dell’art. 189 c.p.p. e al provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria527. Se, viceversa, di tratta di prova tipica, ci si chiede quale sia la sua corretta collocazione nell’ambito dei tradizionali e tipici mezzi di ricerca della prova.
2. La natura giuridica dell’attività di geolocalizzazione
Il primo quesito da risolvere attiene alla riconducibilità, o meno, del pedinamento elettronico ad uno dei mezzi di ricerca della prova previsti espressamente nel codice di rito. Le potenziali categorie di appartenenza che hanno attratto l’attenzione degli interpreti sono tre: le ispezioni personali di cui all’art. 244, co. 1, c.p.p., gli accertamenti di polizia giudiziaria
ex art. 354 c.p.p. e le intercettazioni previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p.
Una voce, peraltro rimasta isolata, della dottrina ha ritenuto assimilabile il pedinamento tramite g.p.s. ad un’ispezione personale in ragione della sua idoneità a consentire di «osservare elettronicamente» gli spostamenti di una persona, a discapito dell’art. 13 Cost.528. Senonché, il dato testuale è in grado da solo di confutare tale opinione: l’operazione ispettiva è finalizzata ad accertare le «tracce e gli altri effetti materiali del reato» o, al più, a descrivere lo stato attuale o preesistente dei luoghi, di tal ché è da escludere che il pedinamento satellitare possa essere inquadrato nell’art. 244, co. 1, c.p.p.529
Anche la comparazione con gli accertamenti ed i rilievi che la polizia giudiziaria è legittimata a svolgere a norma dell’art. 354 c.p.p. ha dato un prevedibile esito negativo. Oltre
526 La geolocalizzazione, in generale, è l'identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un dato
oggetto.
527 Cfr., Corte costituzionale, sentenze n. 81 del 1993, n. 366 del 1991 e n. 281 del 1998, in www.giurcost.org. 528 Così, L. CARLI, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale, cit., p. 333.
529 Peraltro, la fisiologica natura occulta del pedinamento sarebbe incompatibile con il previo avviso di cui
all’art. 245, co. 1, c.p.p. Cfr., S. SIGNORATO, La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 586.
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alle differenze strutturali e funzionali, ha giocato un ruolo determinante in questo senso il carattere palese e garantito di tali attività di indagine530: «l’obbligo del previo avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere dal difensore eliminerebbe alla radice -per intuibili ragioni- la possibilità di compiere l’accertamento stesso»531. Nemmeno la soluzione di limitare l’obbligo di avviso esclusivamente alle fattispecie in cui l’atto da compiere coinvolga “fisicamente” l’indagato532 appare convincente, poiché la forzatura del dato normativo rimarrebbe comunque evidente. A ciò si aggiunga la considerazione per cui le operazioni tecniche di doverosa iniziativa della polizia giudiziaria ex art. 354 c.p.p. non risentono (com’è ovvio) «di alcuna limitazione in ordine alla tipologia della fattispecie di reato ipotizzata dall’accusa ed alla valutazione dell’indispensabilità o meno dell’atto da compiere»; tali caratteristiche, fisiologiche nel caso di accertamenti urgenti, «mal si conciliano con la natura di accertamento particolarmente intrusivo ed occulto del sistema di osservazione e controllo g.p.s., la cui utilizzazione, pertanto, deve essere più rigorosamente circoscritta»533.
Quanto alla possibile riconducibilità del pedinamento elettronico alle intercettazioni, la risposta negativa a tale interrogativo non è apparsa di così immediata percezione. I motivi che ne spiegano la “vicinanza” sono presto detti: la “affinità” degli strumenti tecnici di captazione534; l’avvertita esigenza di assicurare, in caso di monitoraggio elettronico così come in ipotesi di intercettazione, il rispetto della riserva di legge e della riserva di giurisdizione535; la non sempre chiara delimitazione del concetto stesso di intercettazione di comunicazioni, spesso dilatato al punto da ricomprendere al suo interno oggetti eterogenei536. Nonostante tali indiscutibili punti di contatto, esistono obiezioni insuperabili che spingono a favore della impossibilità di ricondurre normativamente il pedinamento elettronico alle intercettazioni.
530 In dottrina, cfr. C. MARINELLI, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., p. 234. 531 L.G. VELANI, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di individuazione satellitare g.p.s., in Giur. it.,
2003, p. 2372.
532 CAMON, Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove “incostituzionali”,
cit., p. 1196.
533 Così, L.G. VELANI, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di individuazione satellitare g.p.s, cit., p.
2372.
534 Cfr. C. MARINELLI, Intercettazioni processuali, cit., p. 234.
535 Secondo una parte della dottrina, la localizzazione satellitare andrebbe concepita come una particolare
tipologia di intercettazione sul presupposto che il suo impiego determina una lesione della privacy del soggetto monitorato. Cfr., VELANI, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di individuazione satellitare g.p.s., cit., p. 2375; IACOBACCI, Sulla necessità di riformare la disciplina delle intercettazioni prendendo le mosse dalle esitazioni applicative già note, in Giust. pen., 2011, III, p. 365.
536 Cfr. P. PERETOLI, Controllo satellitare con G.P.S.: pedinamento o intercettazione?, in Dir. pen. proc., 2003,
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Innanzitutto, è diverso l’oggetto della captazione: il contenuto di una comunicazione tra due o più persone, in caso di intercettazione537; la posizione e gli spostamenti di una persona o di una cosa, in ipotesi di geolocalizzazione538; e il discorso non cambia nemmeno in ipotesi di comunicazioni informatiche o telematiche contemplate dall’art. 266-bis c.p.p.539. Inoltre, dal punto di vista soggettivo, una cosa è la occulta presa di conoscenza, da parte di un terzo, del contenuto di una comunicazione riservata, intercorrente tra due o più soggetti; ben altra cosa è la mera ricezione di un segnale automatico alla cui produzione il localizzando non contribuisce minimamente; in quest’ultimo caso, infatti, non solo l’interessato «non comunica intenzionalmente con alcuno»540, ma neppure può essere ritenuto l’autore della trasmissione captata e rilevatrice delle informazioni riguardanti la sua posizione e i suoi spostamenti541.
Sulla natura giuridica, dunque, è meritevole di accoglimento quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sin dal 2002, qualifica in termini di atipicità il pedinamento elettronico: «la localizzazione di una persona (o di un oggetto) in movimento mai può essere considerata una attività di intercettazione, anche se realizzata con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali vengono portate ad esecuzione, appunto, le intercettazioni previste dal codice di rito»542. Tale conclusione, secondo la Suprema corte, deriva proprio dall’eterogeneità dell’oggetto di apprensione. Di conseguenza, la Corte ha definito la geolocalizzazione «una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento», ascrivendola al genus dei mezzi di ricerca della prova atipici o innominati, di competenza
537 Sulla definizione di intercettazione, cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2003, Torcasio, cit., p. 2094, con nota di
L. FILIPPI, Le sezioni unite decretano la morte dell’agente segreto attrezzato per il suono.
538 Cfr. P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 391, il quale sottolinea come sia estraneo
all’intercettazione, perché non ha per oggetto una comunicazione, il pedinamento mediante apparecchiatura satellitare G.P.S. In dottrina, cfr. anche C. BOTTI, Ma il sensore posto nell’autoveicolo potrebbe violare il domicilio?, in Dir. & giust., 2002, 22, p. 17; E. APRILE – F. SPIEZIA, Le intercettazioni telefoniche e ambientali, cit., p. 154; C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., p. 239; C. MARINELLI, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova nell’attività di polizia giudiziaria: videosorveglianza, pedinamento e localizzazione satellitare, in Riv. polizia, 2007, p. 672; G. DI PAOLO, “Tecnologie del controllo” e prova penale. L’esperienza statunitense e spunti per la comparazione, cit., p. 252. M. STRAMAGLIA, Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una prova “atipica”, in Dir. pen. proc., 2011, p. 214; S. SIGNORATO, La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi, cit., p. 584.
539«Se infatti appare intuitiva l’impossibilità di ricondurlo [il flusso di dati ottenuto attraverso il sistema di
geolocalizzazione] all’oggetto delle captazioni di cui all’art. 266 c.p.p., non venendo in rilievo conversazioni o comunicazioni telefoniche, né altre forme di telecomunicazione a queste assimilabili per il mancato coinvolgimento di due o più persone, parimenti arbitrario sarebbe l’inquadramento nel novero delle comunicazioni telematiche o informatiche contemplate dall’art. 266-bis c.p.p.. Non si è in presenza infatti di una trasmissione di dati tra elaboratori elettronici, né eseguita tramite linee telefoniche». Così, C. MARINELLI, Intercettazioni processuali, cit., p. 235.
540 P. PERETOLI, Controllo satellitare, cit., p. 101. 541 C. MARINELLI, Intercettazioni processuali, cit., p. 236.
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della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 55, 347 e 370 c.p.p. Infatti, non venendo in rilievo una potenziale lesione del bene giuridico della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), non è necessario alcun controllo dell’autorità giudiziaria543.