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La paventata illegittimità costituzionale della legge organica

CAPITOLO I: La protezione della democrazia in un’ottica

6. La paventata illegittimità costituzionale della legge organica

Sin dalla presentazione dell’anteproyecto de ley, la disciplina prevista dalla legge organica 6/2002 ha suscitato numerose critiche. Infatti, l’assetto normativo complessivamente realizzato è stato ritenuto, a giudizio di alcuni, eccessivo ed inidoneo rispetto al fine perseguito di contrasto al terrorismo interno di matrice basca257. Inoltre, non poche sono le norme che pongono dubbi di legittimità costituzionale.

Innanzitutto, il riconoscimento della legittimazione attiva ad istaurare il procedimento ex art. 11 alla Camera e al Senato, pur attraverso una richiesta all’Esecutivo dal carattere vincolante, pare scarsamente conforme al tessuto costituzionale spagnolo. Come opportunamente segnalato258, tale conferimento risulta

giuridicamente censurabile: infatti, disponendo l’art. 66 CE che il Parlamento sia competente in materia legislativa, di controllo dell’attività finanziaria e dell’azione governativa, nonché nelle “rimanenti materie previste dalla Costituzione”, l’attribuzione di competenze ulteriori deve necessariamente avvenire secondo le

257 A. Mastromarino, Spagna: una democrazia "quasi protetta”? La legge organica

n. 6 del 2002 sui partiti politici e la questione nazionale nei Paesi Baschi, in Di

Giovine (a cura di), op. cit., Giappichelli, 2005, p.147. 258 Sabatelli, op.cit., p. 296

procedure previste per la revisione costituzionale. Ancora, altri259 hanno sollecitato la modifica del progetto di legge su questo punto, al fine di attribuire la legittimazione attiva ad istaurare tale procedimento solo al Pubblico Ministero, in quanto garante della legalità ex art. 124, I comma, della Costituzione. Tale soluzione era infatti ritenuta maggiormente conforme ai principi costituzionali, e segnatamente a quello della separazione dei poteri, determinandosi, in caso contrario, un possibile uso propagandistico e fraudolento dello strumento in esame da parte dei partiti di maggioranza a danno di quelli minori260.

Un’altra questione discussa in dottrina riguarda l’attribuzione della competenza a decidere lo scioglimento alla Sala Especial del tribunale supremo. Infatti, a giudizio di alcuni261, sarebbe stato preferibile affidare tale controllo, come accade in Germania, al Tribunale costituzionale, organo deputato a controllare la costituzionalità delle leggi e a garantire diritti e libertà costituzionalmente sanciti. Tale soluzione è stata tuttavia esclusa per una serie di ragioni, tanto giuridiche quanto di opportunità politica. Innanzitutto, affidare tale controllo ai giudici costituzionali non sarebbe stato, secondo alcuni, conforme all’art. 53, II comma, CE, visto che tale previsione ha riconosciuto nei tribunali ordinari gli organi deputati a giudicare sulle violazioni dei diritti fondamentali262. In secondo ordine, come correttamente sostenuto da

parte della dottrina, affidare tale controllo al Tribunale costituzionale sarebbe stato problematico anche da un punto di vista politico:

259 Si veda il voto particular sottoscritto da L. Aguiar de Luque, allegato al parere del

Consejo General del Poder Judicial al progetto di legge.

260 Tale critica è stata parzialmente recepita in quanto nella formulazione originaria di tale disposizione si legittimavano in modo diretto cinquanta deputati o cinquanta senatori ad instaurare il procedimento, anziché la maggioranza delle assemblee. 261 F. Rubio Llorente, Los limites de Las democracias, in El País, 26 aprile 2002, in

https://elpais.com/diario/2002/04/26/opinion/1019772008_850215.html. 262 Sabatelli, op.cit., pp. 296.

considerato il ruolo di parte che, secondo molti, ha finito per assumere tale organo dinanzi all’opinione pubblica spagnola, tale attribuzione sarebbe stata sicuramente foriera di numerosi conflitti263. Infine, pur prescindendo da questi rilievi, non pare che

tale scelta procedurale sia in definitiva censurabile, ove si consideri che in ogni caso è garantita, tramite la via del recurso de amparo, la possibilità di adire il Tribunale costituzionale, in caso di violazione del diritto di associazione ex art.22 CE.

D’altra parte, la scelta di istituire un procedimento di scioglimento distinto da quello penalistico e affidato ad un organo diverso presuppone la precisa tipizzazione delle condotte che costituiscono illecito costituzionale e, dunque, motivo di scioglimento dell’organizzazione di partito. Nondimeno, come opportunamente segnalato, non poche fattispecie assunte dalla novella legislativa come presupposto di scioglimento risultavano già punibili in base alla disciplina rinvenibile nel codice penale. Perciò, sebbene tali procedimenti siano preordinati alla difesa di beni giuridici distinti, l’assetto così realizzato ha posto seri dubbi di legittimità, in ragione della violazione del principio del ne bis in idem264.

Uno degli aspetti più problematici della legge in esame concerne poi la tipizzazione delle attività ex art. 9 che legittimano lo scioglimento di un partito politico. In particolare, le critiche dirette a tale disposizione riguardano intanto la formulazione della norma in cui si prevedono le cause di scioglimento. Non pochi hanno infatti evidenziato come l’imprecisione, genericità e vaghezza dei termini impiegati dal legislatore per la descrizione delle condotte incriminate

263Blanco Valdès, op.cit., 762.

264 F. Fernàndez Segado, Algunas reflexiones sobre la ley organica 6/2002, de

partidos politicos, al hilo de su interpretacion por el tribunal constitucional. in Foro: Revista De Ciencias Jurídicas Y Sociales, 2004, pp. 222-223, consultata in https://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/view/FORO0404220179.

vale a riconoscere all’interprete un margine di discrezionalità tanto ampio quanto inopportuno, ove si consideri il rango costituzionale degli interessi in gioco (265) (266).

In aggiunta, la previsione, tra gli illeciti costituzionali assunti come presupposto dello scioglimento, di fattispecie dense di ambiguità, quali ad esempio “l’appoggio tacito al terrorismo” potrebbe rivelarsi problematica già in sede di riscontro probatorio, ma anche in quanto introduce una forma di controllo sull’ideologia e sui fini politici del partito, che non può considerarsi conforme a Costituzione267. Ancora, parte della dottrina ha segnalato la difficoltà di dare a fattispecie di questa portata una connotazione giuridica. Infatti, poiché non vi può essere alcun obbligo a manifestare le proprie idee, nessuna sanzione può discendere dall’esercizio legittimo del proprio diritto al silenzio. Né, d’altra parte, la scelta di non esprimere un giudizio può essere assunta a parametro di valutazione per verificare l’aderenza di un partito alle attività terroristiche, né, tanto meno, il silenzio potrà essere inteso come forma di giustificazione o legittimazione dell’azione altrui268. Più in generale, l’elenco delle

condotte previste dall’art. 9 include, oltre alle condotte commissive, già punite in ambito penale, fattispecie, come quella sopracitata, che riconoscono nella sola “adesione spirituale al terrorismo” il presupposto per lo scioglimento269. Dunque, emerge nel complesso un disegno normativo che, considerando le specificità del sistema spagnolo, difficilmente potrà ritenersi conforme a Costituzione.

265 Sabatelli, op.cit., p. 301

266 Mastromarino, op.cit., pp. 153-154.

267 I.M. Lo presti, L’esperienza spagnola: dal terrorismo interno alla minaccia

globale. Strumenti di difesa di una democrazia “banco di prova”, in Democrazia e Sicurezza, n.1/2017, pp. 155-156.

268 Mastromarino, op.cit., p.156. 269 Ivi, p. 149

In secondo luogo, traspare, dalla disciplina contenuta nella legge in commento, una pericolosa commistione tra il piano delle responsabilità individuali e quello delle condotte direttamente imputabili alla organizzazione partitica. Significativo in questo pare l’art. 9, IV comma, nella parte in cui riconosce nelle “risoluzioni, comunicati e decisioni del partito, dei suoi organi o gruppi parlamentari, manifestazioni, comportamenti e dichiarazioni pubbliche dei suoi dirigenti, nonché attività reiterate in modo significativo dagli affiliati e candidati del partito” elementi utili ad apprezzare la sussistenza delle cause di scioglimento richieste dalla legge. Come opportunamente denunciato da una parte della dottrina, il rischio di tale operazione è quello di trasformare in attività che possono essere causa di scioglimento del partito condotte individuali che, in ragione del principio della personalità della responsabilità individuale, dovrebbero essere al più oggetto di persecuzione penale270.

Infine, un’ultima questione posta dalla novella legislativa riguarda l’ammissibilità di una disciplina legislativa del tipo analizzato nel sistema costituzionale spagnolo. In effetti, già in sede di valutazione del progetto legislativo in esame, diverse voci autorevoli avevano segnalato come la legge in esame istaurasse un sistema di protezione della democrazia, in quanto tale contrastante con i principi basilari dell’ordinamento costituzionale spagnolo. Questa tesi non esclude comunque la possibilità, costituzionalmente legittima, di imporre a quei partiti che agiscono in aperto contrasto con i principi democratici restrizioni, nonché di istaurare un controllo di carattere giurisdizionale sull’attività dei partiti, che garantisca il “rispetto della costituzione” previsto dall’art. 6 CE. Nondimeno, affinché

questa opzione di politica del diritto possa reputarsi conforme al tessuto costituzionale spagnolo, in nessun caso, secondo questa parte della dottrina, si potranno perseguire le finalità ideologiche sostenute dalla associazione partitica, ma al più le attività concretamente realizzate in funzione di tali obiettivi. Nel caso della novella legislativa in esame, il problema concretamente si pone in quanto, considerata la vaghezza e genericità delle formule legislative, nonché la problematicità di alcune cause di scioglimento sopracitate, ne emerge un disegno legislativo che, imponendo un’adesione incondizionata a principi e regole costituzionali da parte delle associazioni partitiche, istaura un controllo ideologico sulle finalità perseguite che può ritenersi legittimo solo in un sistema di democrazia militante.

7. Il giudizio della giurisprudenza sulla legge organica