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Capitolo IV L’acquisto, la perdita e la conservazione del possesso

2.3 La perdita del possesso ritenuto con ministero altru

Abbiamo discusso la perdita del possesso ritenuto animo et corpore proprio. Però, in realtà, in molte situazioni il possessore possiede la cosa per mezzo degli altri, come gli schiavi, i coloni od i rappresentanti. In questi casi, il possessore forse è lontano dalla cosa e non sa le situazioni specifiche della cosa. Invece, la persona per cui si possiede è sempre vicina alla cosa e può esercitare la signoria materiale sulla cosa, però esso non è il possessore e i suoi atti non hanno gli stessi effetti giuridici come quelli del possessore. Quindi, naturalmente, in questi casi le situazioni sono più complicate. Per quanto riguarda la perdita del possesso, ne caso del possesso ritenuto

animo et corpore proprio, si devono considerare l’animus e corpus del possessore;

mentre nel caso del possesso ritenuto con ministero altrui, si devono considerare non solo l’animus e corpus del possessore, ma anche quelli del rappresentante. Come dice Papiniano nel D.41.2.44.2 Quibus explicitis, cum de amittenda possessione quaeratur,

multum interesse dicam, per nosmet ipsos an per alios possideremus: nam eius quidem, quod corpore nostro teneremus, possessionem amitti vel animo vel etiam corpore, si modo eo animo inde digressi fuissemus, ne possideremus: eius vero, quod servi vel etiam coloni corpore possidetur, non aliter amitti possessionem, quam eam alius ingressus fuisset, eamque amitti nobis quoque ignorantibus. illa quoque

possessionis amittendae separatio est. nam saltus hibernos et aestivos, quorum possessio retinetur animo. Cioè se il possesso del fondo era ritenuto da noi, per

perderlo si esige un atto dell’animo od isolato (vel animo) od accompagnato dal fatto, e questo fatto potrebbe essere la semplice partenza senza l’altro. Se poi il possesso ritenevasi per mezzo del colono o del servo, l’atto dell’animo nostro non è necessario. Ma il fatto dell’acquisto del possesso in tal caso deve essere di una natura più grave, cioè bisogna che un nuovo possessore sia entrato nel fondo. In questo frammento possiamo vedere la differenza generale tra questi due casi. Però, in questa materia, una regola generale non serve tanto, bisogna analizzare sottilmente le diverse situazioni pratiche, così si può aggiungere le conclusioni forse meno generali, ma sicuramente più precise e più utili.

Prima, vediamo i casi in cui il possesso è tolto dagli altri. Questi casi infatti includono due situazioni specifiche. La prima situazione è la più semplice, cioè quando un terzo ha tolto la possibilità di esercitare la signoria materiale dal detentore chi serve come ministero altrui (per esempio esso è cacciato da un invasore), si intende che il possesso è perso anche per il possessore. Su questo punto non vi è difficoltà e tutti i giureconsulti convenivano. La seconda situazione è più complicata. Se il detentore vuol aver la cosa per sé, il possesso sia perduto per il possessore o no? Prima consideriamo i casi in cui si tratta delle cose mobili. In tali casi, i proculeiani credono di sì, perché "solo animo non posse nos adquirere possessionem, si non

antecedat naturalis possessio" (D.41,2,3,3), e quindi il possesso è passato dal

rappresentato al rappresentante. I sabiniani, invece, credono che la cosa resta all’antico possessore sinché non è stata toccata. E se il detentore tocca la cosa con l’intenzione di averla per sé, il suo atto costituisce il furto e esso acquista il possesso. L’unica eccezione è per il servo. Quando esso toccasse una cosa peculiare con l’animo di ritenerla per sé, non s’intendeva che potesse privare il padrone del possesso. Quest’opinione è preferita dal Giustiniano. Per quanto riguarda le cose immobili, alcuni autori ritengono che il possesso non sia perso prima che il possessore abbia la notizia dell’occupazione altrui. Però, secondo l’Albertario, questa regola si applica al

caso in cui non c’è il rappresentante ed il possessore possiedo nudo animo.139 In tale caso ci vuole un atto per manifestare la volontà del detentore. Quindi quando il possessore volendo entrare nel suo fondo venisse respinto dal detentore, il possesso è perso.

Ora, vediamo nel caso in cui è morto il rappresentante, se è perduto il possesso. Per questa questione, il diritto moderno, come quello romano, negava che si perdesse il possesso. Come dice Africano"Si forte colonus, per quem dominus possideret,

decessisset, propter utilitatem receptum est, ut per colonum possessio et retineretur et contineretur: quo mortuo non statim dicendum eam interpellari, sed tunc demum, cum dominus possessionem apisci neglexerit. aliud existimandum ait, si colonus sponte possessione discesserit. sed haec ita esse vera, si nemo extraneus eam rem interim possiderit, sed semper in hereditate coloni manserit". In questo caso, l’elemento

corporale è mancato, dunque, per quale motivo si riconosce la continuazione del possesso? Paolo ritiene che quando è morto il colono e nessun esercita la signoria reale sul fondo il possessore lo possiede solo animo (D.41,2,3,8).

Nel caso in cui il colono od altro detentore avesse abbandonato la detenzione, ci esiste il contrasto tra i proculeiani ed i sabiniani. Per i primi, il possesso rimane fino a che un’altra persona ha preso la dominazione del fondo. Mentre i sabiniani ritengono che il possesso sia perduto quando il fondo è abbandonato, come dice Paolo"Quum,

quis persuasevit familiae meae, ut de possessione decedat, possessio quidem non amittitur, sed de dolo malo iudicium in eum competit".

Per la questione se il possesso si perde o no quando il detentore abbia trasferito la cosa agli altri o pone un’altro rappresentante, le risposte dei giureconsulti romani sono molto coerenti. Cioè per la prima il possesso è perso e per la seconda esso rimane. Perché il possesso è perduto quando il rappresentante fa che un’altro si costituisca un vero possessore; ma non è perduto quando a sua volta costituisce un altro, che presti per lui il semplice ministero del possesso corporale.

Fin’ora abbiamo analizzato i diversi casi della perdita del possesso. La perdita

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del possesso dipende dagli elementi e condizioni essenziali del possesso. Il principio generale è semplice: quando uno dei essi viene meno, il possesso non può essere più. Però, nei casi particolari, solitamente per le ragioni pratiche, si riconoscono le eccezioni, cioè anche se manca qualche elemento o condizione, il possesso non si perde (ritiene solo animo). Quindi, il principio generale è importante, però, nei casi pratici, sempre bisogno analizzare le situazioni particolari. Solo con tale modo si può aggiungere le conclusioni migliori.

3 La conservazione del possesso