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La protezione civile nella produzione normativa europea

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PARTE SPECIALE

VI) PROTEZIONE CIVILE

VI.1 La protezione civile nella produzione normativa europea

La cooperazione comunitaria nel campo della protezione civile riveste un ruolo fondamentale ai fini del miglioramento dei livelli di protezione dei cittadini e delle loro proprietà, dell’ambiente e del patrimonio culturale in caso di disastri naturali o industriali che si verificano sia nei Paesi membri che all’esterno dell’UE.

I Paesi dell’Unione europea hanno ricoperto un ruolo cardine nella gestione delle emergenze e delle attività connesse agli eventi calamitosi attraverso lo sviluppo di modelli di cooperazione idonei a fornire l’assistenza necessaria con modalità sempre più efficienti ed efficaci.

La necessità della maggior parte dei Paesi membri di pianificare e programmare interventi urgenti e coordinati per rendere più efficaci le azioni della Protezione Civile a livello comunitario è stato oggetto, nel tempo, di svariati interventi normativi sia a livello comunitario che nazionale.

Il primo fondamentale contributo, dato dal Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, entrato in vigore il 1º febbraio 2003, ratificato dagli allora 15 stati membri dell'Unione europea e nel quale viene stabilito come, le attività della Comunità europea includano

“misure nel campo della protezione civile”, viene seguito dalla decisione del Consiglio n° 2001/792/CE, Euratom, del 23 ottobre 2001 nella quale vene istituito un Meccanismo Comunitario teso ad individuare strategie comuni per gli interventi di protezione civile, entrato in vigore il 1 gennaio 2002.

Successivamente, la materia della Protezione civile è oggetto di disciplina da parte del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ed in particolare degli artt. 6 e 196. Quest’ultimo attribuisce all’ Unione europea competenze per sostenere, coordinare o completare le azioni degli Stati membri nel campo della protezione civile, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo e favorendo la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

L'azione dell'Unione Europea è diretta quindi a: a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale relativamente alla prevenzione dei rischi, preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri ed intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno

dell'Unione; b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

Al fine di comprendere appieno l’approccio europeo al tema della protezione civile appare opportuno ricordare il punto 4.6 del Programma di Stoccolma (pubblicato il 30 novembre 2009) in materia di sicurezza e giustizia che si occupa della gestione completa ed efficace delle catastrofi da parte dell’UE, rafforzandone la capacità di prevenzione, preparazione e risposta a tutti i tipi di catastrofe, sia nel territorio dell’Unione sia nei Paesi extra UE.

Due sono i principi essenziali espressi: la responsabilità degli Stati membri di fornire ai propri cittadini la protezione necessaria in funzione dei rischi e delle minacce esistenti e la solidarietà tra Stati membri, che si prestano assistenza reciproca prima, durante e dopo la catastrofe, qualora l’evento vada al di là delle capacità nazionali o colpisca più Stati membri.

L’UE supporta, quindi, le azioni intraprese dai diversi Stati, con particolare riguardo alla prevenzione dei disastri, alla preparazione dei funzionari responsabili e all’intervento al verificarsi di una calamità.

La legislazione europea riguardante la protezione civile evidenzia alcuni atti fondamentali in materia. Tra questi vanno richiamati la Decisione della Commissione 2004/277/CE che stabilisce norme per l’attuazione della Decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile; la Decisione del Consiglio 2007/779/EC, Euratom, che istituisce un meccanismo comunitario di Protezione Civile e la Decisione del Consiglio 2007/162/EC, Euratom, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile che copre il periodo 2007-2013.

All’adozione di questi atti fondamentali, la Commissione europea ne fa seguire due ulteriori riguardanti la protezione civile: la 2007/606/CE, Euratom: “Decisione della Commissione dell’ 8 agosto 2007” nella quale sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il trasporto, contenute nella decisione del Consiglio 2007/162/CE, Euratom, e la Decisione 2008/73/CE, Euratom: “recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione della decisione del Consiglio 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile”, dove vengono definiti compiti, capacità, componenti e tempi di approntamento dei moduli di protezione civile

al fine di assicurare un livello adeguato di autonomia e interoperabilità tra i diversi Stati membri.

Nel 2007 è stata, altresì, emanata la direttiva 2007/60/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo riguardante la valutazione e gestione delle alluvioni.

Nell’anno 2010 si rinviene nell’attività della Commissione in materia di protezione civile la Decisione 2010/481/UE del 29 luglio 2010, recante “Modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom della Commissione per quanto concerne le modalità di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile” nella quale si dà atto dell’esigenza di integrare ed attuare quattro tipi di moduli di protezione civile per rafforzare la capacità di risposta rapida nel campo della protezione civile, ossia i moduli “lotta a terra contro gli incendi boschivi”, “lotta a terra mediante veicoli contro gli incendi boschivi”,

“contenimento delle alluvioni” e “salvataggio dalle alluvioni con l’uso di imbarcazioni”, andando a modificare, di conseguenza, la decisione 2004/277/CE, Euratom citata.

Accanto a tali fonti normative primarie, diverse sono le fonti non legislative che contengono proposte o osservazioni rilevanti sul piano della protezione civile, tra cui la Comunicazione SEC(2007)1721 “Il rafforzamento dei sistemi di allerta preventiva in Europa”; la Comunicazione COM 2008/130 ”Il potenziamento delle capacità di reazione dell’UE alle catastrofi”; la Comunicazione COM (2009) 82 “Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali ed antropiche” e la Comunicazione COM (2009)84 “Strategia dell’UE per sostenere i paesi in via di sviluppo nella riduzione del rischio di catastrofi”, che rappresentano un primo tentativo di introdurre un approccio più strategico alla luce dell’aumento dei rischi indotti dal cambiamento climatico.

E’ importante segnalare anche l’istituzione, con Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea con l’obiettivo di consentire alla Comunità Europea di affrontare situazioni di emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, secondo le condizioni definite nel Regolamento medesimo intervenendo, principalmente, qualora si verifichi sul territorio di uno Stato membro una catastrofe naturale grave, con serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull’ambiente naturale o sull’economia di una o più regioni o di uno o più Stati.

Diverse sono le decisioni del Parlamento Europeo e del Consiglio di mobilitazione del Fondo citato, assunte su richiesta degli Stati membri colpiti da catastrofi (cfr. da ultimo la Decisione 2010/804/UE su richiesta di Portogallo e Francia).

Anche l’Italia è ricorsa a detto Fondo, presentando domanda di mobilitazione in occasione del grave terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel mese di aprile 2009.

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