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Le prospettive future nella normativa statale

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Il 16 novembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge C-3866 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”

(la discussione è proseguita con la trasmissione di un testo unificato dalla Camera al

Senato), al fine di adeguare gli strumenti di partecipazione dell’Italia al processo di integrazione comunitaria alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona.

La riforma prevede lo sdoppiamento dell'attuale legge comunitaria annuale introducendo due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea.

La prima, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, annovera, tra i suoi contenuti, il conferimento di una delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro; l’individuazione delle disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive; il conferimento della delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea; il conferimento della delega per l’attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

l’individuazione delle disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; l’individuazione delle disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La seconda, eventuale, e da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto alla legge di delegazione europea, riguarda disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi dell’Unione europea, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell’Unione europea, disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, Cost.

L’art. 15 disciplina le procedure per la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea, prevedendo a carico del Governo obblighi di trasmissione dei progetti di atti normativi dell’Unione europea e delle proposte di atti del Consiglio dell’Unione, nonché di informazione qualificata e tempestiva preventiva e successiva.

I progetti e gli atti dell’Unione europea sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alle Regioni e alle Province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee, assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento, con le stesse modalità con le quali informa le amministrazioni centrali interessate.

Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti dell’Unione europea possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il ministro delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa

In questi casi, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee ne da comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea.

Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, il Dipartimento per le politiche europee convoca i tavoli di coordinamento nazionali ai quali partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

Le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono tempestivamente informate delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. I medesimi soggetti, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, informano le regioni e le province autonome delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

D’interesse regionale è anche l’art. 16, che concerne la partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma si limita a prevedere che, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome possano far pervenire ai Presidenti delle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare. Le relative deliberazioni sono trasmesse con modalità informatiche.

Si ricorda che, a norma dell’art. 6 del protocollo II al Trattato di Lisbona sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

L’art. 26 disciplina la cd. clausola di cedevolezza delle norme statali adottati nelle materie di competenza concorrente e residuale delle Regioni i quali si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell’Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia

autonoma. E’ previsto che tali atti rechino l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

L’art. 28 indica, invece, le procedure per l’attuazione delle direttive nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, riproducendo sostanzialmente l’art. 16 della l. n. 15/2005. Relativamente alle modalità di trasmissione al Dipartimento per le politiche europee dei provvedimenti di attuazione delle direttive, si prevede che ciò avvenga per posta certificata e non più con trasmissione di copia conforme degli stessi.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che si è espressa con la risoluzione n. 726 del 23 novembre 2010.

Questa si è espressa a favore dell'innalzamento del termine per l'invio di osservazioni al Governo da parte delle Giunte o delle Assemblee legislative regionali a 30 - 40 giorni dal ricevimento dei progetti e atti dell'Unione europea; per il coordinamento tra il termine entro il quale ciascuna Assemblea può inviare il parere sulla sussidiarietà alle Camere in riferimento alle proposte legislative dell'Unione, e quello per la formulazione delle osservazioni in fase ascendente; per la previsione espressa del contributo di ciascuna Assemblea legislativa delle Regioni e Province autonome al controllo della sussidiarietà da parte del Parlamento, e per altre modifiche del disegno di legge dirette a valorizzare il ruolo dell’organo di indirizzo politico.

In data 2 febbraio 2011, il Senato ha approvato il disegno di legge comunitaria per il 2010 (S-2322). Il testo è stato trasmesso alla Camera (C-4059) ed è in attesa di essere assegnato alla Commissione competente.

Rispetto alle precedenti leggi comunitarie, il nuovo disegno di legge contiene un’importante novità: il termine per l'esercizio della delega legislativa non coincide più con la scadenza del termine stabilito dall'Unione Europea per il recepimento delle singole direttive, ma viene anticipato di due mesi. Il fine è quello di garantire un più veloce adeguamento della normativa italiana agli obblighi stabiliti in sede europea, evitando l'avvio di procedure d'infrazione per mancato recepimento. Tale esigenza è stata imposta dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che prevede sanzioni pecuniarie per lo Stato inadempiente già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento della stessa inadempienza.

Il provvedimento si compone di 18 articoli (due Capi) e due allegati. Le direttive comprese nell'allegato B sono 26, nell'allegato A risultano invece inserite 4 direttive. Il disegno di legge si occupa, tra gli altri temi, del riordino della professione di guida turistica con la disciplina dei titoli e requisiti per il suo esercizio, della modifica del

quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, della disciplina delle concessioni demaniali marittime, fermo restando il termine ultimo di proroga fissato al 2015, dell'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.

I.4 La partecipazione della regione Emilia Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario: dallo Statuto alla l.r. n. 16 del 2008

Lo Statuto della Regione Emilia Romagna – approvato con la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 – ha definito le modalità di recepimento, nell’ordinamento regionale, delle grandi novità introdotte dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione. È alla luce dello Statuto regionale che vanno lette anche le norme legislative regionali previgenti, fra cui la legge n. 6 del 2004 (“Riforma del sistema regionale e locale.

Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università”), che aveva delineato, in prima battuta, modelli e procedure da seguire al fine della partecipazione alla fase ascendente e discendente di formazione degli atti comunitari.

L’articolo 12 dello Statuto regionale, espressamente dedicato alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto comunitario, nell'ambito e nelle materie di propria competenza, ha poi inciso profondamente sulla materia, rimandando in molteplici punti alla legge regionale quale sede della disciplina sulle procedure regionali di partecipazione, anche con riferimento al ruolo dell’Assemblea ed alle modalità del coinvolgimento della stessa nell’ambito dell’intero processo decisionale.

Con riferimento alla fase ascendente, di formazione degli atti comunitari, la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (osservando le norme procedurali previste dalla legge statale) e determina con legge regionale “le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla fase ascendente”.

Nell’ambito della fase discendente la Regione Emilia-Romagna provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione Europea (sempre nel rispetto delle norme di procedura dettate con legge dello Stato), attraverso disposizioni legislative o con regolamento della Giunta, ma anche con fonti normative di rango secondario (dell'Assemblea o della Giunta) nei casi in cui non è richiesta una preventiva regolazione della materia.

L’adozione della legge n. 11 del 2005 e la successiva approvazione dello Statuto regionale, pertanto, hanno reso necessario l’introduzione, anche nell’ordinamento della

Regione Emilia-Romagna, di norme di procedura. A ciò si è provveduto, in un primo momento, con l’approvazione, il 28 novembre 2007, del nuovo Regolamento dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, il cui art. 38 - in attuazione della previsione di cui al summenzionato articolo 12 dello Statuto regionale - disciplina puntualmente la partecipazione della Regione alla formazione ed all’attuazione del diritto comunitario, ed in un secondo momento con l’approvazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (recante “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regionale e sui rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”).

Il lavoro preparatorio alla sessione comunitaria è svolto dalla Giunta regionale, la quale adotta, con propria deliberazione, il rapporto conoscitivo che è trasmesso all’Assemblea legislativa unitamente al Programma legislativo della Commissione Europea e alla Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario.

Il programma legislativo è oggetto di un’accurata analisi da parte del Gruppo di Lavoro misto Giunta – Assemblea Legislativa con la collaborazione dei referenti delle Direzioni Generali, analisi che è anche funzionale all’individuazione degli atti normativi comunitari aventi una possibile ricaduta sulle politiche regionali, anticipatamente rispetto alla loro adozione da parte degli organi comunitari. Questo meccanismo è volto a rendere più agevole la formulazione di eventuali osservazioni in fase ascendente da parte dei settori competenti, condizionata al rispetto dello stringente termine di 20 giorni imposto dall’art. 5 della l. n. 11 del 2005.

Il rapporto conoscitivo è poi predisposto dalla Direzione Generale Centrale Affari Legislativi – Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi in collaborazione con i settori che forniscono i loro contributi per gli ambiti di loro competenza.

L’art. 38 del nuovo Regolamento dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna delinea il procedimento che la Regione deve seguire per la partecipazione alla formazione (c.d. fase ascendente) e nell’attuazione (c.d. fase discendente) del diritto comunitario.

Il procedimento in questione è così articolato:

- il programma legislativo annuale della Commissione Europea (unitamente al quale viene trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario) è ogni anno assegnato in sede referente alla Commissione I, competente in materia di rapporti con l’Unione Europea ed alle altre Commissioni, in sede consultiva, per il parere di loro competenza;

- ciascuna Commissione ha 24 giorni a decorrere dalla data di assegnazione per esprimere parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e per individuare indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario;

- l’iter in Commissione referente (Commissione I), che si riunisce in sessione comunitaria, deve concludersi entro 40 giorni dall’assegnazione. La I Commissione referente predispone una Relazione per l’Aula alla quale sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia.

Trascorsi i 40 giorni, il programma legislativo annuale della Commissione Europea e la relazione sullo stato di conformità sono iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

Procedura analoga è prevista per la c.d. “fase discendente”.

Tenendo conto della disciplina dettata, in sede di prima attuazione dell’articolo 12 dello Statuto regionale, dall’articolo 38 del nuovo regolamento interno dell’Assemblea Legislativa, la legge regionale 16 del 2008, all’articolo 5, pone al centro del sistema la

“sessione comunitaria” della Assemblea Legislativa, da tenersi ogni anno, per prendere in esame il programma legislativo annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta ai fini dell’articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005.

La sessione comunitaria può concludersi con l’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa di apposito atto di indirizzo.

Congiuntamente all’esame dei sopracitati documenti (il programma legislativo annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario), l’Assemblea Legislativa può provvedere all’esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta. La legge regionale comunitaria è una rilevante novità prevista dalla legge regionale n. 16 del 2008, quale strumento, anche se non esclusivo, volto a garantire l’adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario. Nel meccanismo delineato dalla nuova legge, la legge comunitaria regionale viene in realtà configurata quale possibile esito degli indirizzi formulati dall’Assemblea a conclusione della sessione comunitaria: la legge comunitaria può dunque essere presentata congiuntamente (art. 5) o all’esito, in attuazione, degli indirizzi (art. 8). Essa trova, quindi, una propria genesi particolare, rispetto agli altri progetti di legge regionale, nella correlazione con gli esiti della suddetta verifica di conformità quale emerge dalla

relazione presentata all’Assemblea ed è predisposta tenendo conto degli indirizzi formulati dall’Assemblea nella sessione comunitaria.

In ultimo va evidenziato che quello previsto per la legge comunitaria regionale non costituisce l’unico esclusivo procedimento per il recepimento di atti comunitari. Al fine di garantire la necessaria flessibilità del sistema, infatti, l’articolo 8, comma 3, della già citata legge regionale ha fatto salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

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