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Lo sviluppo di una Capacità europea di risposta emergenziale (EERC).

IL TRATTATO DI LISBONA E LE FONDAMENTALI INNOVAZIONI NEL QUADRO GIURIDICO

3. Lo sviluppo di una Capacità europea di risposta emergenziale (EERC).

Al fine di migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale, la nuova Decisione 1313/2013 ha previsto lo sviluppo di una

Capacità europea di risposta emergenziale (EERC). Essa è

costituita da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e, in particolare, comprende moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta ed esperti.

In base all’art. 11 della nuova Decisione 1313/2013 spetta alla Commissione definire, sulla scorta dei rischi individuati, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'EERC (“obiettivi del dispositivo”); determinare i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che gli Stati membri impegnano nell'ambito dell'EERC87, anche se

quest’ultimi sono comunque responsabili della qualità dei rispettivi mezzi di risposta; inoltre, la Commissione definisce

87I requisiti di qualità sono stabiliti dalla Commissione, sulla base di criteri internazionali riconosciuti, ove esistano (Decisione 1313/2013, art. 1, par.3). Ai sensi dell’art. 16, par. 4, della Decisione di esecuzione la Commissione “valuta se il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto in questione siano idonei a essere inseriti nell'EERC e comunica quanto prima le proprie conclusioni allo Stato membro interessato. In questa valutazione la Commissione soppesa in particolare il rispetto dei requisiti di qualità, degli obiettivi di capacità, la completezza delle informazioni fornite, la prossimità geografica e la partecipazione di tutti gli Stati membri, così come altri fattori pertinenti precedentemente individuati e applicabili a tutti i moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta o esperti paragonabili”.

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e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC.

La nuova Decisione ha, poi, previsto che gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che impegnano nell'ambito dell'EERC88; per cui,

anche per quanto attiene all’identificazione dei mezzi da impegnare nel quadro dell’EERC, i singoli Stati membri non sembrano avere alcun preciso obbligo in materia89.

È importante notare, a tal proposito, che la Decisione 1313/2013 riconosce la possibilità per gli Stati membri di beneficiare di un’assistenza finanziariavolta a coprire i costi non ricorrenti necessari all'adeguamento dei moduli o di altri mezzi di risposta nazionali, identificati per la partecipazione al pool volontario, alle condizioni di prontezza e disponibilità necessarie in vista del loro impiego nell’ambito dell’EERC90.

L’art. 11, par. 7, della Decisione 1313/2013, relativamente all’impiego dei mezzi già registrati, ha cura di precisare che i mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di

88Vedi l’art. 11, par. 5, della Decisione 1313/2013.

89GESTRI, “La risposta alle catastrofi nell’Unione europea: protezione civile e clausola di solidarietà, in GESTRI (a cura di), Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell’Unione europea e in ambito penale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 26.

90 Vedi l’art. 21, par. 2, lett. c), della Decisione 1313/2013. I finanziamenti possono coprire fino al 100 % dei costi di adattamento (cosi definiti dalla disposizione), a condizione di non superare il 30 % del costo medio di sviluppo del mezzo.

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assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati. Inoltre, “qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali mezzi di risposta per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo”91.

91 Per quanto riguarda l’Italia, norme per consentire e regolare la partecipazione italiana alla Capacità europea sono previste nel disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”, presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 2015 (A.C. 2977) e da questa approvato il 10 giugno 2015. Il relativo par.1autorizza l’impiego di moduli, mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all’uopo specificamente formati, ai fini di concorrere al funzionamento della Capacità europea. Più precisamente, a’termini del paragrafo 2 della disposizione, “a seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, valutata l’assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell’art. 11 della Decisione 1313/2013/UE e ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei Ministri”. Infine, il par. 3 autorizza il Dipartimento della Protezione civile “a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell’EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla Decisione 1313/2013/UE”. Da sottolineare come tali norme attribuiscano al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri decisionali quanto alla partecipazione dell’Italia al meccanismo europeo. Si noti altresì che nella relazione introduttiva al Disegno di legge si precisa che le risorse impegnate “rimangono comunque e sempre a disposizione per le necessità nazionali, che anche nel disegno europeo mantengono la priorità”.

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Inoltre, nel caso di impiego di mezzi di assistenza registrati nell’EERC, lo Stato di invio può beneficiare di un sostegno finanziario da parte dell’Unione92.

Un altro aspetto molto importante riguarda le modalità e le procedure da utilizzare per colmare eventuali carenze nei mezzi di risposta a disposizione dell’EERC. A tal proposito, viene stabilita un complessa procedura, gestita dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, volta a individuare eventuali carenze nelle risorse dell’EERC e degli Stati membri.

Ai sensi dell’art. 12 della nuova Decisione, alla Commissione spetta, infatti, il compito di individuare eventuali carenze dell'EERC potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta. Per cui, individuate tali carenze, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari al di fuori dell'EERC. La Decisione ha previsto, inoltre, che la Commissione incoraggia gli Stati membri a colmare le eventuali carenze strategiche, a titolo individuale o tramite un consorzio di Stati membri che lavorino assieme su rischi comuni; ed infine, la Commissione può, anche, sostenere gli Stati membri in tali attività mediante contributi finanziari93.

92Vedi l’art. 23 della Decisione 1313/2013, par. 2 e 3.

93 Vedi l’articolo 20, dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere i) e j), e dall'articolo 21, paragrafo 2 della Decisione 1313/2013.

In particolare, l’art. 21, lett. j), della Decisione 1313/2013 stabilisce che lo sviluppo di nuovi mezzi di risposta possa essere cofinanziato dall’UE, alle condizioni ivi previste, fino a un massimo del 20 % dei costi ammissibili. Vedi anche, a tal proposito, l’art. 22 e 23 della Decisione di esecuzione.

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È importante sottolineare che, l’erogazione del cofinanziamento risulta condizionata alla successiva messa a disposizione dei mezzi nel quadro dell’EERC e che, dove opportuno, la preferenza è accordata ai consorzi di Stati membri che cooperino per un rischio comune.

La Decisione 1313/2013 non contempla, quindi, lo sviluppo di veri e propri mezzi di risposta dell’UE, ma prevede che mediante forme di cofinanziamento l’UE possa intervenire per colmare le lacune strategiche nel quadro dei mezzi a disposizione dell’EERC e degli Stati membri e per favorire lo sviluppo di mezzi tampone diretti a far fronte ad emergenze eccezionali94.

Infatti, la Decisione 1313/2013 e la relativa Decisione di esecuzione prevedono che piccoli importi del cofinanziamento dell’UE siano destinati a sostenere la disponibilità di mezzi tampone volti a rimediare a carenze temporanee di mezzi in caso di catastrofi eccezionali o di concomitanza eccezionale di catastrofi.

In particolare, dopo aver stabilito il tipo e il numero di mezzi tampone nel programma di lavoro annuale, la Commissione lancia regolarmente le procedure finanziarie necessarie per il cofinanziamento dei mezzi tampone, il quale può coprire il

94GESTRI, “La risposta alle catastrofi nell’Unione europea: protezione civile e clausola di solidarietà, in GESTRI (a cura di), Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell’Unione europea e in ambito penale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 29.

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40% al massimo dei costi sostenuti per garantire un rapido accesso a dette risorse95.

Gli Stati membri beneficiari del cofinanziamento mettono a disposizione i mezzi tampone nel quadro del pool volontario; inoltre, tali mezzi sono disponibili per essere mobilitati nel quadro del meccanismo unionale alle stesse condizioni generali degli altri mezzi registrati nell’EERC.

I mezzi tampone registrati nel pool volontario sono disponibili per essere impiegati in ambito nazionale dagli Stati membri che ne cofinanziano la disponibilità. Prima di impiegarli in ambito nazionale, gli Stati membri consultano l'ERCC per avere conferma che: a) non si verifichi o incomba in contemporanea una catastrofe eccezionale che potrebbe dare origine a una richiesta di mobilitazione dei mezzi tampone; b) l'impiego in ambito nazionale non ostacoli indebitamente il rapido accesso di altri Stati membri in caso di nuove catastrofi eccezionali96.

Occorre, infine, sottolineare che nell'ambito del meccanismo unionale la Commissione svolge attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze. Nello specifico, la Commissione mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma

95Vedi art. 21, par. 2, della Decisione 1313/2013. 96Vedi art. 25 della Decisione di esecuzione

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comprende corsi comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri; istituisce e gestisce una rete di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi aperta a centri di formazione per il personale della protezione civile e gli addetti alla gestione delle emergenze e ad altri attori e organizzazioni interessati; elabora un quadro strategico che definisce gli obiettivi e il ruolo delle esercitazioni, un piano di lavoro globale a lungo termine che delinea le priorità delle esercitazioni, nonché mette a punto e gestisce un programma di esercitazione; gestisce, inoltre, un programma dedicato alle lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell'ambito del meccanismo unionale comprendente aspetti provenienti dall'intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un'ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze; elabora linee guida per la divulgazione delle conoscenze e l'attuazione delle diverse attività a livello di Stati membri; ed infine promuove e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale97.

Si tratta di azioni essenziali per assicurare la preparazione pratica degli operatori e la loro capacità di operare in un contesto internazionale e per migliorare l’interoperabilità delle risorse da impiegare per gli interventi europei98.

97Vedi l’art. 13 della Decisione 1313/2013. 98GESTRI, op. cit., p. 24.

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