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La sentenza emessa nel dibattimento e nei procediment

L'irrilevanza del fatto trova collocazione anche in dibattimento, benché in tale fase processuale l'efficacia deflativa dell'istituto sia contenuta.

In passato, la possibilità di pervenire ad una declaratoria di irrilevanza nel dibattimento instaurato nelle forme ordinarie è stata fortemente discussa, a causa della formulazione dell'art. 27, comma 4 d.P.R. n.448/1988. Quest'ultimo, infatti, menziona, oltre all'udienza preliminare, solo il giudizio direttissimo e il giudizio immediato quali sedi della pronuncia, anche d'ufficio. Se ne desumeva l'intenzione del legislatore di escludere il giudizio ordinario dall'ambito di operatività dell'istituto.

Il dato letterale della disposizione si riteneva giustificato dalla ratio del proscioglimento per irrilevanza del fatto, la cui funzione deflativa, volta ad evitare l'impatto negativo del procedimento sull'evoluzione del minore, avrebbe avuto efficacia unicamente in corso di indagine e sino all'udienza preliminare. Giunti in dibattimento, invece, il processo 195 P. SFRAPPINI, Commento all'art. 32, in AA. VV., Il processo penale minorile,

avrebbe già prodotto quelle conseguenze pregiudizievoli per le esigenze educative dell'imputato minorenne che l'istituto mira ad evitare, per cui interromperne il decorso si sarebbe rivelato del tutto inutile.196

Si trattava, tuttavia, di argomentazioni che la dottrina maggioritaria riteneva contestabili. Risultava evidente, in particolare, l'irragionevolezza di una disciplina che ammette l'applicazione dell'irrilevanza nei dibattimenti dei riti speciali e la esclude in quello ordinario. Ne sarebbe conseguita un'intollerabile disparità di trattamento, in quanto il giudice dibattimentale del rito immediato e di quello direttissimo avrebbe avuto a disposizione un più ampio ventaglio di opzioni decisorie.197

Si richiamava, inoltre, l'eventualità che non si facesse applicazione concreta dell'art. 27 d.P.R. n.448/1988 in udienza preliminare a causa dell'impossibilità di definire il procedimento allo stato degli atti per l'incertezza del quadro probatorio, superabile solo grazie al contraddittorio dibattimentale.198

Nel 2003, la Corte costituzionale ha, finalmente, fugato ogni dubbio sull'applicabilità dell'istituto, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4 d.P.R. n.448/1988 nella parte in cui non prevedeva che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del

196 Corte Cass., 9 dicembre 1998, in Riv. pen., 1999, p. 1150. Secondo Corte Cass., 29 novembre 2001, in Guida al diritto, 2002, p. 88 in dibattimento si sarebbero, ormai, prodotte le conseguenze negative costituite dalla pubblicità, esistenti anche qualora l'udienza dibattimentale si svolga, come avviene di regola nel rito minorile, a porte chiuse. Ancora oggi, in dottrina, non mancano critiche all'applicazione dell'istituto in fase dibattimentale, poiché se ne ritiene compromessa la ratio originaria. Cfr. S. LARIZZA, Tutela del minore dal processo o nel processo? La scelta della Corte costituzionale nella sentenza che estende alla fase dibattimentale l'applicabilità della irrilevanza del fatto, in Cass. pen., 2003, p. 3687; A. CIAVOLA, V. PATANÈ, La specificità delle formule decisorie minorili, cit., p. 155.

197 A. TESTAQUADRA, Proscioglimento per irrilevanza del fatto nel giudizio abbreviato e nel giudizio ordinario minorile, in Giust. pen., 1993, p. 215.

198 Trib. min. Torino, 8 gennaio 1995, D.S., inedita, in AA. VV., Il processo penale minorile, cit, p. 601.

fatto potesse essere pronunciata anche in dibattimento.199

La Consulta ha riconosciuto che la declaratoria di irrilevanza deve garantire al minore la rapida fuoriuscita dal processo e, nel contempo, la possibilità di beneficiare delle più complete opportunità difensive connesse alla formazione della prova. È apparso, dunque, in contrasto con l'art. 31, comma 2 Cost. che l'imputato nei cui confronti non si potesse pronunciare l'irrilevanza in udienza preliminare, oppure rispetto al quale la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 27 d.P.R. n.448/1988 emergesse solo in giudizio, non potesse giovarsi di tale esito.

Quanto, invece, ai giudizi speciali, malgrado l'art.27, comma 4 d.P.R. n.448/1988 sia chiaro nel sancire l'applicabilità dell'istituto dell'irrilevanza del fatto nei giudizi immediato e direttissimo, non poche perplessità sono state manifestate sulla questione. In particolare, nei reati di cui all'art. 16 d.P.R. n.448/1988, gli unici per i quali si può procedere all'arresto in flagranza di un minorenne, sembra difettare il requisito della tenuità del fatto.200

In realtà, al giudizio direttissimo si può accedere anche dopo l'accompagnamento a seguito di flagranza (artt. 16bis e 25, comma 2bis d.P.R. n.448/1988), previsto per reati sanzionati con limiti edittali più lievi, oppure dopo la confessione resa dall'imputato in interrogatorio (art. 449, comma 5 c.p.p.), indipendentemente dalla gravità del reato per cui si procede. Non è possibile escludere, dunque, che sia tratto a giudizio direttissimo il minore che abbia commesso un reato bagatellare.

Benché l'art. 27, comma 4 d.P.R. n.448/1988 taccia sul punto, 199 Corte cost., sent. n.149 del 5 maggio 2003. La decisione consente di superare anche i dubbi sulla possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel dibattimento instaurato a seguito dell'opposizione alla sentenza di condanna emessa in udienza preliminare, proposta a norma dell'art. 32bis d.P.R. n.448/1988.

200 M. COLAMUSSI, La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, cit., p. 1681.

l'irrilevanza del fatto trova agevole collocazione anche nel giudizio abbreviato. Questo, infatti, si svolge nelle forme previste per l'udienza preliminare. Anche la componente negoziale del consenso dell'imputato alla definizione anticipata del processo è elemento strutturale del rito abbreviato, che è attivato su richiesta dell'imputato. Inoltre, negare l'applicabilità dell'istituto in tale sede obbligherebbe il minore ad una scelta tra una pronuncia liberatoria per irrilevanza del fatto in udienza preliminare e il possibile sconto di pena garantito dal giudizio abbreviato. Si tratterebbe di un'imposizione incompatibile con il diritto di difesa e con il principio di minima offensività del processo penale minorile.

Nel rito abbreviato, peraltro, il giudice provvede «a norma degli artt.529 e seguenti» (art. 442, comma 1 c.p.p.). Avrà, dunque, a disposizione gli stessi esiti del dibattimento, tra i quali è ormai pacifico che sia inclusa l'irrilevanza del fatto.201

Analoghe considerazioni valgono per il giudizio abbreviato atipico, ossia instaurato all'interno di un altro procedimento speciale, quali il giudizio direttissimo o il giudizio immediato.