• Non ci sono risultati.

4. Rito penale minorile e rito ordinario: differenze

1.2 L'occasionalità del comportamento

L'art. 27 prosegue nell'elencazione dei presupposti necessari ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, indicando l'«occasionalità del comportamento».

Tale criterio mette in relazione il fatto con la vita dell'imputato: un fatto bagatellare commesso da un “autore non bagatellare” deve sfuggire alla diagnosi di esiguità.129

Infatti, la ripetizione sistematica di un reato, benché modesto dal punto di vista oggettivo, potrebbe costituire elemento di una serie criminale e suscitare allarme sociale, richiedendo all'ordinamento una risposta punitiva.130

126 M. COLAMUSSI, La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma, in Cass. pen., 1996, p. 1674.

127 S. QUATTROCOLO, Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale, Jovene, Napoli, 2004, p. 265.

128 C. CESARI, Le clausole di irrilevanza, cit., p. 236. 129 C. E. PALIERO, op. cit., p. 753.

Si è affermata, nel tempo, la distinzione tra due possibili accezioni dell'occasionalità: una «cronologica», l'altra «psicologica».

Si può considerare cronologicamente occasionale, il fatto che non si ripete nel tempo uguale a se stesso.131

Analizzare la dimensione temporale dell'occasionalità significa esaminare i trascorsi penali dell'imputato, al fine di appurare se il reato bagatellare si inserisca in una carriera criminale oppure sia un episodio eccezionale e, verosimilmente, non destinato a ripetersi.

Ciò non implica che si debba far coincidere l'occasionalità con la semplice mancanza di recidiva: un fatto può restare occasionale, seppur non unico, purché non integri una condotta abituale e sistematica. La reiterazione può impedire l'affermazione dell'irrilevanza qualora superi una certa soglia che, tuttavia, non è agevole da individuare a causa della mancanza di indicazioni normative circa il grado di ripetizione della condotta idoneo ad escludere l'occasionalità e l'arco di tempo da prendere in esame per stabilire se determinati comportamenti abbiano acquisito carattere sistematico nel modo d'agire dell'imputato.132

La giurisprudenza che adotta il criterio cronologico valuta positivamente, al fine di ritenere sussistente il requisito, l'incensuratezza dell'imputato, l'assenza di denunce anche successive al momento della commissione del fatto e, in generale, la mancanza di precedenti della stessa natura di quello per cui si procede.133

L'interpretazione «psicologica» dell'occasionalità, invece, impone al giudice di indagare il concreto atteggiamento dell'agente rispetto alla

minorile commentato, coordinato da P. PAZÈ, in Esp. giust. min., 1989, p. 184. 131 C. LOSANA, Commento all'art. 27, cit., p. 184.

132 C. CESARI, Le clausole di irrilevanza, cit., p. 246.

133 C. CESARI, Le clausole di irrilevanza, cit., p. 254 sul punto sottolinea l'estrema difficoltà di verificare l'esistenza di precedenti della medesima natura risoltisi con declaratoria di irrilevanza del fatto, per mancanza di iscrizione nel casellario giudiziale. Di questi si può dare dimostrazione con i mezzi di prova ordinari, ma raramente si riesce ad ottenere il risultato, in particolare quando ad occuparsene siano stati uffici giudiziari territorialmente diversi da quello che provvede per il caso di specie.

condotta, per verificare che questa non sia sistematica , ma si origini da circostanze particolari o impulsi del momento.

Poiché il minore, a causa della sua immaturità, non possiede una sufficiente capacità di controllo di fronte alle sollecitazioni, sia interne che esterne, si considera occasionale un comportamento trasgressivo che non sia voluto, cercato o premeditato, bensì dettato da quelle pulsioni momentanee tipiche della volubilità emotiva e comportamentale della condotta adolescenziale.134

Una simile impostazione rischia di accentuare la vaghezza del parametro in esame, ampliando i margini di discrezionalità del giudice, ma risulta giustificata dal riferimento alla rilevanza del fatto contenuto nell'art. 9 d.P.R. n.448/1988, in tema di accertamenti obbligatori sulla personalità del minorenne.

Ad ogni modo, l'adozione di una linea interpretativa squisitamente psicologica potrebbe generare confusione tra la valutazione circa l'occasionalità del comportamento e il giudizio sul grado di colpevolezza. Se, poi, il vaglio dovesse estendersi al contesto sociale, familiare o allo status del minore imputato, l'esito dello stesso sarebbe affidato alla libera discrezionalità dell'organo procedente, in contrasto con il principio di legalità, e non garantirebbe il diritto all'uguaglianza consacrato dall'art. 3 Cost.135

D'altra parte, uno sterile riferimento al solo dato cronologico non sarebbe coerente con la scelta ordinamentale di fare dell'oblio dei trascorsi penali del minorenne uno strumento di reinserimento sociale. Dal momento che non è possibile verificare documentalmente la sussistenza di precedenti della stessa natura, perché la declaratoria di irrilevanza del fatto non viene iscritta nel casellario giudiziale, se ne 134 Così Trib. min. Cagliari, 11 aprile 1995, in Foro it., 1996, p. 450, dove si riconosce l'irrilevanza a beneficio di un minore che, spacciandosi per un militare in servizio di leva rimasto privo di denaro in seguito ad un furto, otteneva piccole somme e, in un'altra circostanza, fingendosi carabiniere, consumava un pasto in un ristorante senza pagare il conto.

dovrebbe concludere che la ripetizione del beneficio sia in re ipsa.136

In realtà, in giurisprudenza risulta frequente, nella valutazione complessiva dell'occasionalità del comportamento, il ricorso alla combinazione tra il dato costituito dai precedenti penali del minore e quello integrato dall'atteggiamento specifico rispetto alla condotta tenuta.137

Una scelta così congegnata consente di superare i problemi interpretativi posti dal ricorso, in via esclusiva, all'approccio cronologico oppure all'alternativa psicologica.