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La specializzazione della giurisdizione penale minorile

2. Dal «nuovo approccio ideologico» della Carta Costituzionale al

2.1 La specializzazione della giurisdizione penale minorile

La specializzazione degli organi giudiziari del processo processo penale minorile, elencati all'art. 2 d.P.R. n.448/1988 , riguarda sia la loro struttura che la preparazione professionale dei componenti.69

Così, mentre il giudice per le indagini preliminari anche nel processo penale minorile è organo monocratico, il giudice dell'udienza

preliminare, a differenza di quanto previsto nel processo ordinario, è

organo collegiale. Quest'ultimo si compone di tre membri: un magistrato e due membri onorari, di cui un uomo e una donna esperti in problematiche minorili, appartenenti al tribunale per i minorenni.70

La collegialità dell'organo trova la propria giustificazione nell'ampiezza di poteri ad esso riservati, derivanti dalla possibilità di definire in sede di udienza preliminare il maggior numero di processi a carico di minori. Risulta, a tal fine, necessaria la presenza di esperti in grado di cogliere le reali condizioni familiari e socio-economiche dell'imputato minorenne.

69 «Gli organi specializzati, espressamente previsti nell'art. 102, comma 2 Cost, si distinguono dai giudici speciali per l'esistenza di un nesso organico, di una compenetrazione istituzionale con la struttura giudiziaria ordinaria. […] Nel contempo gli organi specializzati si distinguono dagli organi della giurisdizione ordinaria per la particolare competenza in specifici settori; per gli adattamenti del rito ai particolari interessi che devono essere tutelati; per la presenza nel collegio giudicante di esperti sui problemi oggetto della decisione giudiziaria […]» così A.C.MORO, voce minorenni (tribunale per i), in Enc. Dir., XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 567.

70 Tale composizione è prevista dall'art. 50bis, comma 2 r.d. n.12/1941 (ordinamento giudiziario).

A norma dell'art. 2 r.d.l. n.1404/1934, i membri onorari vengono reclutati tramite concorso bandito dal Consiglio superiore della magistratura con cadenza triennale e sono nominati tra cittadini «benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età ». La loro presenza fornisce un apporto di conoscenze che esulano da quelle prettamente giuridiche in possesso dei magistrati di carriera.

Lo stesso organo collegiale previsto, in composizione ristretta, per l'udienza preliminare, nella fase del giudizio esercita la funzione giurisdizionale come tribunale per i minorenni, in composizione ordinaria. Ne fanno parte quattro membri: un magistrato di corte d'appello, che lo presiede, un magistrato di tribunale ordinario e due esperti in problematiche minorili, di cui un uomo e una donna.

Al tribunale è attribuita una competenza funzionale, esclusiva e inderogabile, che si esercita per tutti i reati commessi da soggetti di età inferiore agli anni diciotto, compresi quelli più lievi normalmente di competenza del giudice di pace e quelli compiuti dal minore in concorso con maggiorenni. Rileva l'età al momento della commissione del reato, pertanto il tribunale per i minorenni è competente a giudicare anche qualora l'imputato, nel momento in cui viene processato, abbia superato il diciottesimo anno d'età.

Organo collegiale specializzato sono anche le apposite sezioni di corte

d'appello per i minorenni. È previsto, infatti, non solo che esse

giudichino con la partecipazione di due esperti, un uomo e una donna71, ma addirittura che anche i tre magistrati ordinari di corte

d'appello, destinati per almeno un biennio alla sezione minorile, abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che risultino, comunque, in possesso di specifica

competenza ed esperienza nelle tematiche connesse al diritto minorile.72

Relativamente alle funzioni di pubblico ministero, invece, la specializzazione dell'organo d'accusa è indicata dall'art. 4 r.d.l. n.1404/1934, che ha istituito presso ogni tribunale per i minorenni un autonomo ufficio del pubblico ministero.

Un'attenzione particolare è stata dedicata dal legislatore alle sezioni

specializzate degli organi di polizia giudiziaria, in quanto esse

costituiscono il primo punto di contatto tra il minore e l'amministrazione della giustizia. Devono garantire che questo avvenga in modo non traumatico per il minorenne, così da non nuocere al suo percorso educativo. A tal fine, in ciascuna procura minorile è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifica preparazione (art. 5 d.P.R. n.448/1988). Per la selezione di tale personale, si valutano attitudini, titoli di studio o di specializzazione in materia minorile o delle pregresse esperienze.73

Tuttavia, si osserva come, in realtà, raramente il primo contatto del minore con gli organi di polizia giudiziaria avvenga tramite il personale specializzato. Solitamente sono gli ordinari agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, impegnati ad operare sul territorio, a scorgere i primi segni di un eventuale comportamento illecito e ad interagire con il minore, spesso proprio per stabilirne l'età.74

All'esigenza di specializzazione risponde anche la presenza dei servizi 72 Art. 4 d.lgs. n. 272/1989, recante norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del d.P.R. n. 448/1988.

73 I parametri di riferimento per la selezione del personale specializzato delle sezioni di polizia giudiziaria sono fissati dall'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 272/1989, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. n. 448/1988.

74 E. ZAPPALÀ., La specializzazione nelle funzioni giudiziarie penali minorili, in AA. VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia minorile, cit., p. 53. Riflessioni critiche sul punto sono formulate anche da M.BOUCHARD., voce Processo penale minorile, cit., p.139.

minorili, formati da soggetti professionalmente qualificati cui è

riconosciuta una funzione cruciale nell'ambito della giustizia penale minorile. Ciò si evince dall'art. 6 d.P.R. n.448/1988, che impone all'autorità giudiziaria di avvalersi degli stessi «in ogni stato e grado del procedimento». I servizi minorili svolgono una funzione sia di assistenza al minore, al fine di rendere meno traumatico l'impatto processuale, sia di ausilio al giudice. Questo si avvale delle conoscenze acquisite dai servizi nel corso della c.d. «inchiesta sociale», diretta ad apprendere le condizioni di vita del minore, le circostanze in cui ha commesso il reato, l'eventuale esistenza di precedenti. Si tratta di informazioni utili a garantire la finalità educativa e il principio di minima offensività del processo.75 I servizi intervengono, inoltre,

nell'attività di mediazione tra imputato e persona offesa dal reato e nell'attuazione del progetto formativo, modellato sulla personalità del minore e sulla gravità del fatto.

Al canone della specializzazione è altresì ispirata la disciplina relativa alla difesa d'ufficio. Il legislatore del 1988 ha, infatti, imposto una formazione specializzata del difensore nelle materie attinenti il diritto minorile (art. 15 disp. att.), unicamente nelle ipotesi di patrocinio d'ufficio (art.11 d.P.R n.448/1988). Un'analoga previsione è stata, invece, omessa per il difensore di fiducia, consentendo così al minore di scegliere il professionista da cui senta maggiormente rassicurato. Si considera in possesso di una formazione specializzata l'avvocato che abbia svolto, non saltuariamente, attività forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche dell'età evolutiva (art. 15, comma 2 disp. att.).

Spetta a ciascun Consiglio dell'ordine selezionare i professionisti idonei e disponibili ad assumere la difesa d'ufficio, raccogliendone i nominativi in elenchi appositamente formati e provvedendo al 75 S. GIAMBRUNO., op. cit., p. 21.

periodico aggiornamento degli stessi. I criteri per la selezione dei difensori designabili sono, dunque, l'«idoneità» e la «disponibilità», ritenuti presupposti cumulativi.

La scelta della specializzazione del difensore si giustifica alla luce dei particolari compiti che il professionista è chiamato a svolgere nel processo penale minorile. In aggiunta alle tipiche funzioni di assistenza tecnica, deve essere in grado di cogliere i bisogni e gli interessi del minore, di indirizzare il suo assistito verso scelte processuali più adeguate alla sua personalità e alle sue esigenze educative, e adoperarsi affinché quelle scelte avvengano con consapevolezza.

La prescrizione di una formazione specializzata per il solo difensore d'ufficio ha destato non poche perplessità. Una parte della dottrina ha prospettato il rischio di una difesa di fiducia poco sensibile alle problematiche minorili ed eccessivamente sbilanciata sull'accertamento del fatto.76 Inoltre, è opportuno ricordare che sul difensore incombe il

dovere di competenza, di cui all'art. 12 del codice deontologico forense, che gli impone di non accettare incarichi per i quali non abbia le qualità specifiche richieste.

Nel caso in cui venga designato d'ufficio un difensore privo dei requisiti di cui all'art. 11 d.P.R. n.448/1988, si determina un'ipotesi di nullità ex artt.178 lett. c e 180 c.p.p., per violazione di una disposizione riguardante la difesa dell'imputato.

76 P. SFRAPPINI., Commento all’articolo 11, in AA. VV., Il processo penale minorile., cit., p. 125.

2.2 Profili di individualizzazione: l'indagine sulla personalità del