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La tutela dei diritti dei cittadini in sanità

Tutela è un termine latino che significa cura, prendere in cura un soggetto. In particolare nel nostro cotesto giuridico e sociale con tutela si indicano le azioni si sostegno e affidamento di un soggetto nei confronti di un altro o per particolari situazioni. Tutela è anche nelle società avanzate predisporre quanto necessario per il riconoscimento pieno della persona e per la sua collocazione.

Nell’ambito sanitario, l’aver indicato la tutela di diritti18 come una delle funzioni svolte dal Servizio sanitario nazionale vuole dire che il sistema si prende carico della persone nelle sue diverse manifestazioni, assicurando cura, non solo sotto il profilo medico e sanitario, ma anche nella sua complessa articolazione. Con tutela si intende non solo implementare le procedure e le modalità che fanno riferimento al mondo della giustizia, ma anche costruire un sistema di protezione che si sostanzia nella rimozione di quegli ostacoli che producono lesione alla sfera psico-fisica e violazione alla dignità della persona più in generale.

Attraverso il processo di riconoscimento del ruolo centrale, del cittadino nell’organizzazione dei servizi sanitari,vengono ad emergere e a consolidare due diritti che hanno a fondamento proprio la dignità della persona in quanto titolare di diritti. Si tratta in particolare di tre diritti che hanno acquistato una centralità indubbia e sono diventati punto di riferimento per la gestione dei servizi :

- Diritto all’informazione: con la legge 241/9019 è stata data piena attuazione a un diritto fondamentale già riconosciuto, ma mai applicato

18 Della tutela dei diritti in materia sanitaria si fa esplicito riferimento nella Costituzione della

Repubblica italiana nell’art 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Anche nella Legge 833/78, che sancisce la nascita del Servizio sanitario nazionale, viene presentata un’idea forte di equità nella tutela della salute attraverso l’accesso ai servizi sanitari senza discriminazioni di alcuna natura«L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni […] stipulare tra il Governo, le regioni, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative» [art. 48, della L. 883/78].

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relativo al diritto all’informazione e alla trasparenza. Questa legge, infatti, regolamenta il diritto del cittadino ad accedere a tutta la documentazione (con alcuni limiti) della pubblica amministrazione. Accanto al diritto d’informazione, merita menzione il diritto di accesso, ovvero il diritto alla conoscenza del responsabile del procedimento. Le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti che svolgono servizi essenziali tenute a determinare per qualsiasi tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile sia dell’istruttoria, sia delle altre fasi e, ovviamente, anche dell’adozione del provvedimento finale.

- Diritto alla privacy: il primo riferimento è costituito della Convenzione di

Strasburgo del 1981 recepita in Italia con la Legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Con questa normativa sono stati disciplinati in modo omogeneo gli aspetti legati alla tutela della riservatezza e dell’identità personale. Tutela della privacy significa quindi: rispetto della dignità della persona, rispetto della identità, trattare i dati con tra speranza e in modo lecito. Inoltre, la legge tutela la riservatezza dei dati sensibili, vale a dire dati relativi all’origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, opinione politiche, adesione a partiti o sindacati, allo stato di salute, ecc… . Il successivo decreto 282/99 ha trattato il tema all’interno della sanità pubblica e al principio di riservatezza individuale. Le regole interessano, oltre agli organismi sanitari pubblici, anche gli altri organismi sanitari e gli esercenti professioni sanitarie che operano in regime di convenzione o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.

- Diritto al consenso informato: con questa espressione si intende il

consenso espresso da un paziente consapevole delle proprie condizioni di salute e dei rischi nei quali può incorrere sottoponendosi a una determinata cura. Ogni consenso presuppone un’informazione a tutela per una scelta di cura consapevole. Il codice deontologico medico, infatti, sancisce

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l’obbligo da parte del medico di informare20 il paziente su tutti gli aspetti della malattia e della cura adattandone i contenuti in base alle specificità sociali, culturali ed emotive del paziente. Inoltre, si stabilisce che l’informazione ai congiunti è ammessa solo se consentita dal paziente. Le informazioni, quindi, devono essere obbligatoriamente date all’interessato salvo autorizzazione esplicita a uno o due soggetti21, e nel caso delle emergenze22. Il consenso informato, pur avendo sicuramente avuto decisivo riconoscimento sociale quale regola e teoria giuridica, evidentemente non è solo una teoria giuridica. Esso, infatti, è anche teoria etica che condivide con quella giuridica un riferimento culturale e filosofico più ampio al principio di autonomia individuale. Esso si struttura attorno a due principi: quello di autonomia, intesa come la facoltà dei soggetti capaci di intendere di volere di autodeterminarsi, e quello di

beneficialità, inteso come requisito fondamentale per l’eticità di una

condotta medica con lo scopo di realizzare il miglior interesse dei soggetti ai quali si rivolge, sia nella forma negativa della prevenzione o della

20 Il codice deontologico medico (1998) in merito al consenso informato al Capo IV –

Informazione e Consenso, art 30 sancisce che: «Il medico deve fornire al paziente la più idonea

informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico- terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle

proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata».

21 Art. 31 - Informazione a terzi – del codice deontologico medico (1998): «L’informazione a terzi

è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente […] allorché sia in grave

pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

22 Art. 35 - Assistenza d'urgenza - del codice deontologico medico (1998): «Allorché sussistano

condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili».

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rimozione di un possibile danno, sia nella forma positiva del conseguimento di un vantaggio.

Di fronte alla complessità dei diritti già esistenti e a quelli di nuova attivazione, i cittadini si possono trovare di fronte ad un sistema di tutela che si presenta, in un’ottica integrativa, come un sistema congiunto tra tutela sociale, la

tutela giudiziaria e la tutela conciliativa.

La tutela sociale è la tutela messa in atto dai cittadini, siano essi riuniti in associazioni o singolarmente, ogni qualvolta ponendosi un problema trovano una modalità per arrivare alla soluzione. Una delle caratteristiche della tutela sociale è quella di contribuire a una decisione condivisa e consapevole nell’incontro tra diversi punti di vista per avviare un percorso stabile e permanente di consolidamento delle pratiche positive contro un ritorno di violazioni e disagi.

La tutela giudiziaria è molto ampia e complessa. Riconduce a sé tutte le articolazioni del sistema giudiziario italiano. È l’ambito del contenzioso socio- sanitario23, dove il cittadino sentitosi leso in qualche suo diritto e danneggiato

nella sua persona, intende intraprendere un percorso giudiziario contro l’organizzazione sanitaria.

La tutela conciliativa è una modalità poco sperimenta in Italia e invece interessante soprattutto dal punto di vista della riduzione della conflittualità e della adozione immediatamente di provvedimenti che rimuovano le violazioni e soprattutto impediscano il loro reiterarsi. È il compito che dovrebbero avere le Commissioni miste conciliative24 in particolare per favorire la presenza degli organismi di volontariato e per lo studio delle problematiche sollevate dal

23 In merito si rimanda a Cipolla C. (a cura di) (2004), Il contenzioso socio-sanitario. Un’indagine nazionale, FrancoAngeli, Milano.

24 Le Commissioni conciliative miste sono state introdotte dal Dpcm 10/05/95 e si sono

implementate nel nostro Paese a macchia di leopardo. Sono state sollevate alcune critiche in merito alla loro capacità operativa e funzionale: «la funzione di conciliazione non può non andare oltre la semplice spiegazione “amichevole” far le parti, e la pronuncia emessa non comporta alcuna conseguenza giuridica » [Hanau 2002: 207].

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reclamo. Anche la mediazione25 rappresenta «una procedura per la risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il mediatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti» [Attolini et al 2003: 205]. È una procedura che ha come obiettivo il fatto di individuare una soluzione adeguata per la risoluzione del problema attraverso un accordo che possa essere ritenuto vantaggioso per entrambe le parti. «Ciò che caratterizza maggiormente la mediazione rispetto alle procedure tradizionali è il suo obiettivo che non consiste nella determinazione delle responsabilità rispetto all’evento o nell’attribuzione di colpe, bensì nella ricerca di nuove modalità relazionali» [Lomaglio e Vezzadini 2005: 139].

25 Per un approfondimento si rimanda a Lomaglio B. e Vezzadini S. (2005), “Mediazione

interpersonale e salute”, in C. Cipolla (a cura di) (2005), Manuale di Sociologia della salute. III Spendibilità, Angeli, Milano.

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2. Nascita e sviluppo degli Uffici per le relazioni