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SOLUZIONI ADOTTATE

2.3. La valutazione al livello europeo

2.3.1. Gli attori del processo di valutazione al livello europeo

Con riguardo al processo di valutazione al livello europeo, si rende utile ricordare alcune considerazioni riguardanti i partecipanti alla valutazione al livello europeo; quindi i partecipanti coinvolti nel processo di valutazione, al livello europeo, sono:

• La Commissione Europea; • Il Consiglio;

• La Banca Europea per gli Investimenti (BEI);

• I Comitati interessati nella gestione dei fondi.

Il Regolamento CE dei Fondi Strutturali 1260/1999 (Commissione Europea, 1999) precisa le competenze della Commissione attribuendo le responsabilità in materia di pianificazione e programmazione, proponendo anche la programmazione decentrata degli interventi di responsabilità dell’Autorità di Gestione; al di fuori delle competenze specifiche dell’Autorità (una di esse precisa che è responsabile in materia di pianificazione, programmazione e valutazione), in materia di valutazione, le competenze più significative possono essere riassunte come segue:

• Valuta i Piani di Sviluppo presentati dagli Stati membri;

• Presenta al Parlamento i risultati della valutazione ex-ante ed ex-post; • È responsabile della valutazione ex-post;

• Assicura una sorveglianza efficace dell’attuazione;

• Vigila, assieme allo Stato membro perché sia garantita l’addizionalità; • Valuta di concerto con lo Stato membro l’efficacia e l’efficienza degli

interventi per l’assegnazione della riserva.

Il Consiglio Europeo invece, interagisce con la Commissione e con il Parlamento europeo e nelle sue competenze sono comprese anche le attività di approvazione dei Quadri Comunitari di Sostegno (QCS) e delle altre forme di intervento, stabilire le disposizioni necessarie per provvedere al coordinamento tra i vari interventi dei Fondi Strutturali e quelli degli altri strumenti e deliberare (in seguito alla proposta della Commissione) al fine di definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione a finalità strutturale. Banca Europea degli Investimenti partecipa al rafforzamento della

coesione economica e sociale per mezzo di prestiti e stabilisce, di comune accordo con la Commissione, le modalità di coordinamento degli interventi.

Lo stesso Regolamento precisa agli articoli 44, 48, 49 e 50 le competenze del Comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura, del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle Regioni, Comitato di cui all’articolo 147 del Trattato e del Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale. Il Comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura, composto da rappresentanti degli Stati membri più un rappresentante BEI, dà un parere alla Commissione circa lo stato di avanzamento e la revisione della lista delle aree sovvenzionati nell’ambito dell’Obiettivo 2, sugli interventi dei QCS, Docup Obiettivo 1 e si pronuncia con riguardo all’Assistenza tecnica in caso di contributo Sfop. Il Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle Regioni, ha come competenze la formulazione di pareri circa preparazione e revisione dell’elenco delle aree sovvenzionabili nell’ambito dell’Obiettivo 2, QCS e sui Docup degli Obiettivi 1 e 2, nonché si pronuncia nell’ambito dell’Assistenza tecnica per i contributi Fesr; infine Comitato di cui all’articolo 147 del Trattato esprime parere per i progetti di decisione della Commissione sui QCS dell’Obiettivo 3 e Fse, obiettivi 1 e 2 e si pronuncia in merito all’Assistenza in caso di contributi Fse.

2.3.2. Il modello di valutazione dei Fondi Strutturali

Nel mese di luglio del 2005 con l’approvazione degli Orientamenti strategici della Comunità per la coesione 2007-2013, la Commissione sottolinea le priorità della politica di coesione ai fini di potenziare l’attrattività delle regioni e delle città, ottenere un miglioramento dell’accessibilità, garantendo un’adeguata qualità e un livello alto di servizi e conservando il potenziale ambientale, sostenere l’innovazione e la crescita dell’economia e della conoscenza attraverso la ricerca e la capacità di innovazione. Il raggiungimento di tali obiettivi è realizzabile attraverso la fruizione dei tre Fondi che l’Unione Europea mette a disposizione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

I nuovi Regolamenti addottati dalla Commissione prevedono le metodologie per la realizzazione di progetti, la loro presentazione e la loro valutazione; in questo senso la normativa europea riprende il tema della valutazione degli interventi ed elaborano delle nuove linee guida.

Con il Regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione si abroga il regolamento CE n. 1260/1999 e al Titolo IV, intitolato Efficacia, al Capo I, intitolato Valutazione, il nuovo regolamento precisa che la valutazione di un intervento è volta a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza dell’intervento con riguardo ai problemi strutturali, tenendo conto dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica; inoltre la normativa stabilisce l’obbligo di effettuare una valutazione ex-ante separatamente per ciascun programma operativo.

Lo scopo della valutazione ex-ante è di ottimizzare l’attribuzione delle risorse, migliorare la qualità della programmazione, individuare e stimare disparità, divari e potenziale di sviluppo, scopi da raggiungere, risultati previsti, traguardi quantificati, coerenza, della strategia proposta per la regione massimizzare il valore aggiunto comunitario; inoltre lo stesso regolamento precisa che le valutazioni possono essere di natura strategica, con lo scopo di analizzare l’evoluzione di un intervento rispetto alle priorità stabilite al livello europeo e nazionale o valutazioni di natura operativa con lo scopo di monitorare un programma operativo; inoltre si precisa che le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione e che sono effettuate sotto la responsabilità dello stato membro a della Commissione. Gli stati membri hanno l’obbligo di dotarsi degli strumenti necessari per lo svolgimento delle valutazioni, organizzando la produzione e la raccolta delle informazioni e dei dati utili e necessari. Inoltre la normativa europea precisa che gli Stati membri devono realizzare una valutazione ex-ante per ogni programma operativo separatamente nell’ambito dell’obiettivo Convergenza e che in casi giustificati si può effettuare una unica valutazione concernente più programmi operativi. Per quanto riguarda l’obiettivo Competitività regionale e occupazione, agli Stati membri è data la possibilità di realizzare in alternativa una valutazione ex ante per un insieme di programmi operativi, una valutazione per ogni Fondo, una valutazione relativa a ciascuna delle priorità oppure una valutazione relativa ad ogni programma operativo. Per quanto riguarda invece l’obiettivo Cooperazione territoriale Europea, la normativa precisa che gli Stati membri devono effettuare congiuntamente una valutazione per ogni programma operativo. La stessa normativa precisa che per ciascun obiettivo la commissione effettua una valutazione ex-post, insieme allo Stato membro e con la collaborazione delle autorità di gestione, esaminando il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficienza e l’efficacia della programmazione dei fondi e l’impatto socio economico dell’intervento.

A partire da queste considerazioni previste della normativa europea si può rappresentare graficamente uno schema concettuale per la valutazione dei fondi a partire dagli input impiegati nella realizzazione di un intervento, proseguendo la sua realizzazione in seguito ad una valutazione che sottolinea gli output, i risultati e gli impatti attesi ai fini di realizzare gli obiettivi globali, specifici ed operazionali previsti, per concludere il ciclo con l’obiettivo finale, il raggiungimento degli obiettivi del programma.

Figura 5- Schema concettuale per la valutazione dei Fondi Strutturali

Fonte: Commissione Europea, 1999.

2.3.3. L’evoluzione prevista nel Programma 2007-2013

Con il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e con il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europea di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 si intende la realizzazione di una riforma della politica di coesione per la crescita e l’occupazione destinata alle regioni, città e aree di confine di un’Europea che cambia. Il regolamento (CE) n. 1083/2006, al Titolo IV intitolato “Efficacia” e al Capo I intitolato “Valutazione”, si precisa che le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l’efficacia

e la coerenza dell’intervento dei Fondi nonché la strategia e l’attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali, tenendo conto al tempo stesso dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Il regolamento stabilisce l’obbligo degli stati membri di effettuare una valutazione ex-ante per ciascun programma operativo separatamente nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”; in casi debitamente giustificati si può effettuare una unica valutazione ex-ante concernente più programmi operativi. Per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” si dovrebbe effettuare una valutazione ex-ante relativa all’insieme dei programmi, una valutazione per ciascun Fondo, per ciascun priorità o una valutazione per ciascun programma operativo. Per l’obiettivo “Cooperazione territoriale Europea” invece, gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex-ante relativa a ciascun programma operativo.

La valutazione ex-ante quindi, rappresenta una serie di analisi e elaborazioni al sostegno dell’attività di impostazione e di decisione del programma. Tali analisi ed elaborazioni si rendono utili agli attori coinvolti nella realizzazione del programma e agli stakeholder la possibilità di anticipare eventuali conseguenze sia positive che negative, e servono a dare l’opportunità di intervenire sulla proposta. La valutazione ex-ante ha come obiettivo l’ottimizzazione dell’uso delle risorse di bilancio nell’ambito dei programmi operativi; un altro obiettivo che emerge dalla normativa europea e quello di migliorare la qualità della programmazione; la valutazione quindi deve essere in grado di individuare e stimare le disparità esistenti, identificare il potenziale di sviluppo, gli scopi di raggiungere, i risultati stabiliti, la coerenza, il valore aggiunto comunitario; ecco quindi, che dall’art.48 del Regolamento CE n. 1083/2006 emerge la maggiore importanza che viene attribuita alla valutazione, cominciando dal livello comunitario; lo stesso articolo sottolinea anche l’importanza dell’esperienza dal passato: la valutazione individua “ gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria”.