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La violazione del principio del contraddittorio

IL PROCEDIMENTO IN SEDE RESCISSORIA

SEZIONE SECONDA: I CASI DI STRUTTURALE IMPOSSIBILITÀ DI SOPRAVVIVENZA DELLA CONVENZIONE ARBITRALE

11. La violazione del principio del contraddittorio

Disposizione di estrema rilevanza nel contesto del ricorso all’impugnazione per nullità per

errores in procedendo è quella prevista al n. 9, ove si legge che il lodo è impugnabile “se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”.

Esattamente corrispondente era la previsione antecedente la riforma del 2006. Anche in questo caso l’enunciazione, analogamente al già esaminato n. 7, comporta l’ossequio a precise regole processuali. La differenza, però, consiste nel fatto che il contraddittorio, requisito giustamente ineludibile di ogni dinamica processuale, deve essere sempre rispettato, a prescindere dal fatto che esista una regola ad hoc prevista dalle parti sotto sanzione di nullità428.

Se le regole stabilite dalle parti sotto pena di nullità fossero ostative all’attuazione del contraddittorio, il lodo sarebbe pur sempre impugnabile in base al nono motivo dell’art. 829, benché gli arbitri si siano attenuti alla volontà delle parti.

Il contraddittorio, infatti, è principio che deve essere garantito in maniera oggettiva e a prescindere dalle scelte delle stesse parti compromittenti.

Esso è contraddistinto da un nucleo essenziale ed intangibile, consistente nel diritto di ogni parte di allegare fatti e provarli, interagire con la controparte su quanto acquisito e replicare

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Anzi, come rileva Luiso, Diritto processuale civile, IV, 437, il principio si impone anche in contrasto con le difformi previsioni delle parti, dacché, in caso contrario, l’arbitrato non si porrebbe quale idoneo sostituto del processo giurisdizionale e strumento d’integrazione di tutela per i privati ex art. 24 Cost.

alle altrui deduzioni: in questo senso esso prevale sulle “forme” prescritte dalle parti e comportanti nullità del lodo spendibile in base al n. 7.

Il rispetto del contraddittorio implica che la dinamica arbitrale sia sempre contraddistinta da un iter che, garantendo appieno il diritto di difesa delle parti, possa essere qualificato tecnicamente come processo: ciò implica, innanzitutto, che esso debba essere regolarmente instaurato. La mancata corretta instaurazione, infatti, non può ritenersi fattispecie suscettibile di sanatoria per mancata tempestiva impugnazione429.

Il motivo in esame si presta ad un impiego piuttosto ampio in sede impugnatoria.

Particolare il caso della successione processuale ex art. 110 c.p.c., che vincola gli arbitri a fare quanto in loro potere per garantire il subentro degli eredi nel giudizio arbitrale.

A tal fine la novella del 2006 ha introdotto l’art. 816 sexies, il quale prevede che essi possano ricorrere, tra l’altro, alla sospensione del giudizio per far fronte ad ipotesi quali la morte o la perdita di capacità della parte.

Distinguiamo a seconda che gli arbitri siano notiziati o meno dell’evento. Se esso non è reso noto, potrebbe operare l’art. 302, applicabile per analogia iuris: gli eredi possono chiedere la fissazione di un’apposita udienza per consentire il loro ingresso e, se provano che la loro assenza fino a quel momento è stata involontaria, possono chiedere di essere rimessi in termini.

Se l’evento è reso noto, gli arbitri possono sospendere, cercare gli eredi, notificare loro la domanda con l’invito a partecipare al processo e disporne la riassunzione (art. 303). L’omissione di dette formalità, in quanto contrastanti con l’oggettivo rispetto del principio del contraddittorio, può essere fatta valere di fronte alla Corte d’appello in base al nono motivo.

Quanto alla rilevazione del vizio, questo può dirsi uno dei casi in cui il secondo comma dell’art. 829 opera in funzione integrativa. Pur non essendo disposto nulla nel motivo in oggetto, diviene possibile ammettere la sussistenza di un onere di tempestiva rilevazione del vizio nella prima difesa successiva al momento in cui viene violato il diritto di difesa della parte.

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Analogamente a quanto affermato per il vizio d’incapacità degli arbitri, anche in questo caso è essenziale la tempestiva rilevazione, onde riservarsi la possibilità di adire la Corte d’appello430

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Si dubita, però, che la clausola di tempestiva rilevazione endoprocessuale possa indiscriminatamente applicarsi e si ritiene che le violazioni più gravi del contraddittorio possano andare esenti dall’onere di deduzione nella prima difesa successiva.

Ogniqualvolta la lesione del contraddittorio non si traduca in un semplice caso d’invalidità di un singolo atto, ma infici l’intero giudizio, non è pensabile che la parte possa impugnare il lodo nell’eventualità che abbia in itinere riscontrato il vizio del procedimento. Si pensi ai vizi relativi alla vocatio in ius del convenuto o alla notificazione degli atti introduttivi: è intuitivo che la parte, non notiziata del processo, possa impugnare il lodo, ancorché il vizio non sia stato officiosamente rilevato dagli arbitri o non ne abbia fatto tempestiva riserva in giudizio. Come si può imporre alla parte che non è stata chiamata in causa di costituirsi al solo fine di preservarsi il potere di esperire l’impugnazione per nullità? Non è pensabile che la facoltà di adire la Corte d’appello debba discendere da una costituzione in giudizio che sia esclusivamente funzionale alla contestazione della violazione del contraddittorio compiuta nella fase introduttiva431.

Quanto alla competenza nella fase successiva all’annullamento del lodo, ex art. 830 comma terzo essa è riconosciuta al giudice della fase rescindente.

In questo caso la scelta normativa sembra pienamente giustificabile, dal momento che l’intervento dei giudici d’appello nel merito si lascia alle spalle un processo che, seppur irregolarmente, si è svolto dinnanzi a giudici (privati) competenti.

Questo è un caso ben diverso da quello precedentemente illustrato del mancato rispetto del termine di pronuncia del lodo: in questo caso, la decorrenza del termine determina la decadenza del collegio arbitrale e l’eventuale lodo scaturitone risulterebbe reso da soggetti non più legittimati allo scopo.

Nell’ipotesi di giudizio rescissorio occorso in esito ad un’impugnazione ai sensi del n. 6, in sostanza, le parti compromittenti sono private (non per loro colpa) di un grado di giudizio, nel

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Una considerevole parte della dottrina ritiene che la nullità processuale per violazione del principio del contraddittorio non tempestivamente rilevata nella prima difesa successiva ne comporti la sanatoria e la consequenziale preclusione del meccanismo impugnatorio. Così, tra gli altri, Califano, op. ult. cit., 312 e ss. e Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., II, 233-234.

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caso d’impugnazione ai sensi del n. 9, invece, il pregresso svolgimento di un giudizio di fronte ad organi legittimati esclude la lesione del principio del doppio grado di giurisdizione, benché in esso sia stata riscontrata una lesione del diritto di contraddittorio.

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