IL RAFFRONTO CON LE ESPERIENZE STRANIERE: VIZI E VIRTÚ DEL MODELLO ITALIANO
4. Segue: il regime d’impugnazione della sentenza della Corte d’appello
4. Segue: il regime d’impugnazione della sentenza della Corte d’appello.
Ulteriore questione su cui è possibile brevemente tracciare alcune conclusioni è quella relativa al regime d’impugnazione della sentenza resa dalla Corte d’appello.
È intuitivo ed immediato pensare al rimedio del ricorso per cassazione, con la conseguenza che, in detta sede, trattandosi di un mezzo d’impugnazione a critica vincolata, potranno esclusivamente spendersi i motivi tassativamente individuati all’art. 360 c.p.c.99
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Sul punto si fa generale rinvio a tutto quanto più approfonditamente esplicitato supra, cap. 4.
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Se la Corte d’appello si è dichiarata incompetente per essere il lodo di natura irrituale, l’eventuale impugnazione spendibile è sempre il ricorso ordinario per cassazione e non il regolamento di competenza, dacché trattasi,
I termini del giudizio che la Cassazione è chiamata a svolgere, peraltro, sono strettamente dipendenti dal contenuto della pronuncia impugnata.
Occorre, infatti, distinguere a seconda che vi sia o meno la decisione nel merito della causa. In quest’ultimo caso (assimilabile al rigetto dell’impugnazione per nullità del lodo) alla Corte non rimane che svolgere un giudizio di legittimità della pronuncia della Corte d’appello e valutare, di conseguenza, se ben abbia fatto la Corte a confermare o caducare la pronuncia degli arbitri. La Corte di Cassazione non avrà alcuna possibilità di entrare nel merito della controversia dedotta in arbitrato, con la sola eccezione del caso in cui la Corte d’appello non abbia pronunciato nel merito in un caso in cui avrebbe dovuto farlo100.
Diversamente, se quest’ultima è entrata nel merito della controversia, ricorrendo una delle situazioni di cui all’art. 830 c.p.c., la Cassazione, oltre che valutare la legittimità della caducazione, potrà vagliare anche la soluzione adottata in via sostitutiva dalla Corte d’appello101. Oltre che allargarsi il possibile sindacato della Suprema Corte, si amplieranno anche i possibili esiti del giudizio di fronte ad essa.
Nel primo senso si potrà valutare se sia stato fondato o meno il riscontro dei vizi di cui all’art. 829 c.p.c. e se sia corretto l’iter che ha portato la Corte d’appello all’adozione della pronuncia sostitutiva nel merito.
Nella seconda direzione la Cassazione potrà dar luogo a quattro diversi tipi di pronuncia: oltre al rigetto dell’impugnazione, potrà aversi l’accoglimento con o senza rinvio oppure ancora la decisione nel merito ai sensi del secondo comma dell’art. 384 c.p.c.
La cassazione senza rinvio si avrà, innanzitutto, nel caso in cui sia stata rilevata l’incompromettibilità della controversia oppure l’inesistenza della convenzione arbitrale: e ciò sia nel caso in cui sia stata pronunciata decisione rescissoria di merito a seguito
comunque, di statuizione d’inammissibilità dell’impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. Così Cass., 17 novembre 1981, n. 6099 e Id., 13 ottobre 1981, n. 5351.
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Così Bove, op. ult. cit., 206.
101
Si deve precisare, se necessario, che il sindacato della Suprema Corte non può prendere direttamente in esame il lodo, ma soltanto la sentenza resa in sede d’impugnazione per nullità: così Cass., 26 settembre 2005, n. 18766; Id., 6 settembre 2005, n. 17801; Id., 1 febbraio 2005, n. 1988; Id., 23 dicembre 2004, n. 23900, Id., 4 giugno 2004, n. 10641, in Foro amm. Cons. Stato, 2004, 1601, Id., 26 marzo 2004, n. 6069, in Foro It., 2005, I, 1511; Id., 8 agosto 2003, n. 11950; Id., 20 marzo 2003, n. 4082; Id., 19 febbraio 2003, n. 2474; Id., 5 giugno 2001, 5600; Id., 2 febbraio 2001, n. 1496; Id., 22 novembre 2000, n. 15057; Id., 26 febbraio 2000, n. 2184; Id., 15 febbraio 2000, n. 1699; Id., 17 luglio 1999, n. 7588, in Riv. Arb., 2000, 711, con nota di Laudisa; Id., 27 agosto 1998, n. 8528; Id., 27 marzo 1997, n. 2720; Id., 15 dicembre 1983, n. 7402 e Id., 9 maggio 1979, n. 2651.
dell’accoglimento dell’impugnazione per nullità102, sia nel caso in cui questa sia stata rigettata, poiché in tale ultimo caso è nel potere della Corte di Cassazione dichiarare la nullità del lodo ed entrare nel merito della controversia ricorrendo i presupposti dell’art. 384 c.p.c.103
. Si avrà, poi, cassazione della sentenza senza rinvio nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Corte abbia deciso nel merito in un caso in cui gli arbitri abbiano, a loro volta, statuito su una questione che da essi non poteva essere decisa (art. 829 comma primo n. 4 seconda parte) o ancora se la Corte abbia deciso nel merito in un caso in cui gli arbitri dovevano decidere e non hanno deciso (art. 829 comma primo n. 10), intrudendo, così, la sfera di competenza dei giudici privati104.
Lo stesso può dirsi nel caso di pronuncia della Corte d’appello con cui, in mancanza di espressa doglianza, sia stata accolta l’impugnazione per nullità contro la statuizione (priva di contenuto decisorio e, come tale, non impugnabile per carenza di interesse) con cui gli arbitri hanno provveduto alla liquidazione del compenso loro spettante105, nel caso in cui indebitamente la Corte d’appello abbia deciso in merito alla fondatezza di un’impugnazione che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile106 o ancora nel caso di sentenza che, omettendo del tutto il giudizio rescindente, abbia pronunciato la nullità del lodo decidendo direttamente nel merito e omettendo il preventivo giudizio circa la sussistenza di uno dei motivi per cui è consentita l’impugnazione per nullità107
.
La decisione con rinvio, invece, si avrà ove la Corte riscontri un vizio di nullità che, se rilevato dalla Corte d’appello, avrebbe dovuto portare all’annullamento del lodo e alla rinnovazione del giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui, in sede di legittimità, sia rilevato un difetto d’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un soggetto che abbia
102
Cass., 6 dicembre 2004, n. 22794; Id., 7 febbraio 2001, nn. 1723 e 1729; Id., 4 febbraio 1993, n. 1407; Id., 6 gennaio 1983, n. 66 e Id., 4 luglio 1981, n. 4360.
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Cass., 11 febbraio 1998, n. 1413, in Foro It., 1998, I, 740; Id., 25 gennaio 1997, n. 781, in Riv. Arb., 1997, 529 con nota di Bove e, ancor prima, Cass., sez. un., 18 gennaio 1984, nn. 404-411 e 413-416, nonché Cass., sez. un., 9 febbraio 1984, n. 980, che, però, dopo aver cassato la sentenze della Corte d’appello che avevano rigettato l’impugnazione per nullità, avevano rimesso la decisione nel merito al medesimo giudice, in quanto funzionalmente competente a statuire o meno sulla validità del lodo.
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Sempre che a ciò, beninteso, non l’abbia autorizzata il consenso delle parti.
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Cass., 1 settembre 1997, n. 8306.
106
Cass., 26 febbraio 2000, n. 2184, 735, con nota di Giorgietti e Id., 7 febbraio 2000, n. 1319, in Foro It., 2000, I, 1896 e in Riv. Arb., 2001, 205.
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aderito alla convenzione arbitrale108. In tal caso, il giudizio di rinvio deve essere riassunto tempestivamente di fronte al giudizio investito della decisione sostitutiva, determinandosi, in assenza, l’estinzione dell’intero procedimento, con conseguente caducazione della stessa pronuncia degli arbitri ex art. 393 c.p.c.109
Si avrà, infine, diretta decisione del merito originariamente deferito al giudizio arbitrale, ai sensi del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., soltanto “qualora non siano necessari ulteriori
accertamenti di fatto”. In tal modo, pertanto, il legislatore ha inteso preservare alla Suprema
Corte il ruolo, espressamente riconosciutole, di giudice di esclusiva legittimità.
Si rilevi, comunque, che i ricorsi proposti avverso la sentenza (non definitiva) che decide in ordine all’annullamento del lodo in fase rescindente e avverso la sentenza (definitiva) che interviene in sede di giudizio rescissorio debbono essere riuniti, essendo detta ipotesi assimilabile a quella in cui vengano proposte più impugnazioni contro la medesima sentenza e rendendosi applicabile, di conseguenza, la previsione di cui all’art. 335 c.p.c.110.
5. Il rapporto tra fase rescindente e rescissoria nell’arbitrato nel diritto