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Le imprese del Terzo Settore in Gran Bretagna

Nel documento I profili fiscali dell'impresa sociale (pagine 53-57)

Il Common Law a differenza di un sistema giuridico basato sul Civil Law, come quello previsto nel nostro Paese, si caratterizza per una disciplina delle fattispecie giuridiche basata sull’uso delle consuetudini e di fatti precedenti, rispetto invece ad un sistema giuridico dove la regolamentazione si concretizza nella redazione di codici e di leggi scritte.

Le agevolazioni fiscali previste nel sistema di Common Law, prevedono la possibilità di dedurre dal reddito di impresa o di ridurre l’imposta calcolata a seconda delle risorse investite nell’organizzazione. La differenza che possiamo sottolineare, riguarda la possibilità riconosciuta al soggetto destinatario delle risorse, di poter dedurre o detrarre a livello fiscale, la somma effettivamente investita dal soggetto finanziatore. Storicamente in Gran Bretagna17, già nel lontano 1800, la soluzione alle numerose problematiche esistenti a livello economico e sociale, fu trovata attraverso la riforma della regolamentazione delle Charities, ovvero, delle organizzazioni che svolgevano un’attività dedita in modo precipuo al raggiungimento di un fine a favore della collettività o di una ristretta comunità. Si avvertiva in modo particolare, la preoccupazione di controllare ed eventualmente eliminare, quelle organizzazioni che non apportavano nessun beneficio economico e sociale alla società civile. Durante il susseguirsi degli anni, il governo inglese concluse una serie di riforme per un’adeguata regolamentazione del fenomeno delle Charities. Una di queste fu approvata nel 1960 con l’introduzione del Charities Act. Attraverso questo atto per la prima volta nel

17Le organizzazioni no profit di nuova generazione nel Regno Unito , Alceste Santuari, https://www.personaedanno.it/articolo/le- organizzazioni-non-profit-di-nuova-generazione-nel-regno-unito-alceste-santuari

54 sistema sociale inglese, venne istituita una base normativa che disciplinava il fenomeno delle Charities attraverso una regolamentazione a livello generale. Furono introdotti i principi e le forme giuridiche indispensabili per il corretto raggiungimento del fine sociale previsto nella natura di tali organizzazioni. Con l’emanazione del Charities Act fu riconosciuta la qualifica delle companies a livello statale, che permise alle stesse, di svolgere la propria attività con evidenti risvolti positivi in ambito sociale ed economico. L’importanza e il riconoscimento della funzione svolta da queste organizzazioni, portò conseguentemente all’istituzione di un registro all’interno del quale censire le Charities Companies. A differenza di quanto previsto nella disciplina precedente, il governo inglese riconobbe l’importanza dell’istituzione di un ente che si occupasse di regolamentare il rapporto tra le companies inglesi e gli Enti Pubblici, senza il quale, sarebbe risultata alquanto difficoltosa la sopravvivenza e lo sviluppo delle Charities, che altrimenti, come nel caso italiano, si sarebbero in seguito trovate in serie difficoltà a causa della scarsa patrimonializzazione che purtroppo le caratterizzava.

Ma la novità più importante a seguito dell’introduzione del Charities Act, riguardava l’utilizzo del termine Charity. In questo caso, era possibile riconoscere dei tratti di similitudine con quanto previsto dalla nostra legislazione. Infatti, con tale atto normativo, non si istituiva una nuova forma giuridica rivolta alla risoluzione di problemi di ordine sociale ed economico, quanto quella di attribuire una nuova qualifica alle forme giuridiche già disciplinate dal legislatore. La stessa considerazione la ritroviamo all’interno della nostra legislazione, che si limita anch’essa alla ricerca di una qualifica da attribuire alle diverse forme giuridiche e che prevede la possibilità per ogni forma giuridica di poter acquisire la qualifica di impresa sociale. Si ritiene adesso opportuno fornire una descrizione delle forme di Charities Company previste dalla legislazione inglese.

La Charitable Trust rappresenta una delle forme giuridiche più utilizzate, soprattutto nel campo delle attività sociali con uno spiccato carattere individuale, e si ritiene che possa essere assimilabile alla fondazione a causa della costituzione di un fondo

55 patrimoniale rivolto all’ottenimento di un fine a carattere sociale. Un altro tipo di Charities Company lo ritroviamo nelle cosiddette Charitable Companies. Anche in questo caso, non si tratta di una vera e propria forma giuridica impiegata per l’esercizio dell’attività, bensì indica la possibilità per i soggetti privati di adoperare gli strumenti giuridici previsti dal legislatore, per raggiungere fini totalmente diversi rispetto a quelli per i quali sono state concepite. Il bisogno di esercitare una serie di attività, anche se dirette al raggiungimento di un fine diverso rispetto a quello previsto dal legislatore, richiede l’utilizzo di una struttura organizzativa e di specifici strumenti, che si ritrovano solo all’interno delle Companies. Una delle più utilizzate è rappresentata dalla Company Limited by Guarantee. La peculiarità che denota queste organizzazioni si riferisce alla mancanza di un capitale iniziale di conferimento da parte dei soci. Il capitale necessario al funzionamento dell’organizzazione dipende dagli apporti che derivano da eventuali donazioni o sottoscrizioni. La responsabilità, come indicata la parola “ Limited”, è limitata all’apporto effettuato da ogni membro all’organizzazione, che nel suo insieme, rappresenta il totale delle risorse investite. È importante riconoscere come la mancanza di un capitale sociale, frutto della sottoscrizione dei conferimenti da parte dei soci, rappresenti una circostanza tale da non permettere all’organizzazione di esercitare una gestione continua e quindi duratura, della propria attività. Le risorse conferite dai membri della companies permettono di raggiungere gli obiettivi sociali, culturali e ambientali.

Un’altra forma giuridica adottata per il raggiungimento di uno scopo prettamente sociale è rappresentata dalle Unincorporated Associations. Tale strumento giuridico, che non rappresenterebbe altro che le nostre Associazioni non Riconosciute, presentano risorse provenienti dalle somme erogate dai propri associati, che sono a loro volta distribuite ai soggetti che si trovano in un particolare stato di bisogno. Anche se dal punto di vista giuridico possono ritenersi assimilabili alle nostre associazioni non riconosciute, presentano una differenza importante in merito all’intestazione dei beni. Infatti, quest’ultima deve riguardare soggetti che non

56 necessariamente devono ritenersi assimilabili agli associati. I diretti beneficiari dei beni acquisteranno la qualifica di “trustee”.

Un’altra importante struttura organizzativa che si va ad aggiungere alle precedenti, è rappresentata dalle Community Interest Companies, le quali, dal punto di vista sostanziale, rappresentano le organizzazioni che più si avvicinano alle nostre imprese sociali. A differenza delle realtà descritte precedentemente, la Community Interest Companies svolge la propria attività nel settore del no profit, coniugando fini sociali con caratteristiche imprenditoriali. Le Community Interest Companies, adottando la forma giuridica delle società a responsabilità limitata, devono obbligatoriamente sottostare a una serie di regole che si ricollegano alla realtà delle imprese commerciali. Devono rispettare le regole vigenti in termini di controllo, le disposizioni contenute all’interno dell’atto costitutivo, le regole in tema di procedure concorsuali, ma soprattutto indicare in modo chiaro e preciso, la reale situazione economica e finanziaria della società. I benefici derivanti dalla qualifica di Community Interest Companies dipendono dal rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina giuridica e dalla normativa delle Charity. La forma giuridica della società a responsabilità limitata, presenta notevoli benefici dal punto di vista dell’organizzazione manageriale, in quanto, attraverso la sue caratteristiche intrinseche, permette di esercitare un’attività mutevole alle diverse esigenze sociali. Tale forma organizzativa si dimostra la più adatta alla soddisfazione degli interessi dei diversi stakeholder presenti all’interno della società civile. La maggiore flessibilità che interessa tale forma organizzativa si riscontra inoltre nella maggiore facilità di reperimento delle risorse finanziare da parte di soggetti terzi per l’esercizio delle proprie funzioni sociali. Anche per tale forma societaria, come per qualsiasi tipo di società, è prevista la possibilità della distribuzione degli utili.

Per evitare che le risorse realizzate siano destinate al raggiungimento di finalità contrapposte rispetto a quelle previste dalla normativa sul settore del non profit, anche per le società inglesi a responsabilità limitata operanti all’interno del Terzo Settore, è importante adottare una serie di controlli al fine di constatare il rispetto del

57 raggiungimento dello scopo sociale di carattere sociale. Tale verifica avviene attraverso una serie di riscontri contabili, diretti a dimostrare come l’attività esercitata dall’organizzazione imprenditoriale sia dedita all’ottenimento di un fine socialmente utile e che le risorse prodotte non siano destinate ad attività che non rientrano nell’ambito dell’oggetto sociale. La dimostrazione del rispetto di tali previsioni, prende forma dalla realizzazione di una relazione che ogni anno deve essere redatta dall’organo amministrativo, al fine di evidenziare la reale situazione finanziaria della società.

1.4 Le disposizioni giuridiche-tributarie che regolano la fattispecie delle erogazioni

Nel documento I profili fiscali dell'impresa sociale (pagine 53-57)