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La nuova riforma dell’impresa sociale dopo il Decreto Legislativo n 155 del

Nel documento I profili fiscali dell'impresa sociale (pagine 150-159)

Il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 112 nasce in risposta alla numerose problematiche sorte a seguito dell’introduzione del Decreto Legislativo n. 155 del 2006. Con l’emanazione di quest’ultimo, il legislatore non si era preoccupato di prevedere delle disposizioni fiscali che permettessero a questo nuovo strumento, ovvero all’impresa sociale, di poter rappresentare un elemento qualificante e innovativo che avrebbe contribuito allo sviluppo della nostra società civile, vista la versatilità che caratterizzava questa nuova qualifica imprenditoriale. Dopo la Legge Delega n. 106 del 2016, si è giunti all’emanazione del Decreto Legislativo, rivolto in maniera specifica a questa nuova figura imprenditoriale, e che avesse come scopo la revisione di quanto previsto nella disciplina passata in tema di impresa sociale.

Come qualsiasi disciplina che regolamenta una fattispecie giuridica, all’inizio del Decreto Legislativo ritroviamo la nuova definizione di impresa sociale, che in parte riprende quanto già previsto dalla disciplina del Decreto Legislativo n. 155 del 2006. Nell’articolo 1 del Decreto n. 112, si fa sempre riferimento all’impresa sociale come ad una qualifica che possono assumere tutti gli enti di natura privata, includendo anche i soggetti giuridici disciplinati al Libro V del Codice Civile, descrivendo che l’attività da questi esercitata debba essere stabile, principale e che rispecchi i caratteri tipici dell’attività di impresa, con la particolarità che deve avere ad oggetto il perseguimento di un interesse di natura generale, e quindi di natura non personale. Come previsto nelle precedenti disposizioni normative, l’attività esercitata non deve essere votata al raggiungimento di uno scopo di lucro, ed inoltre, deve essere diretta a “ finalità

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e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di

altri soggetti interessati alla loro attività56. “ A differenza di quanto previsto nel

Decreto Legislativo n. 155 del 2006, troviamo, all’interno di questo nuovo Decreto Legislativo, la previsione dello svolgimento di un’attività di impresa che, però, sia caratterizzata da un interesse di natura generale. Possiamo definire tale locuzione come una novità rispetto a quanto previsto in passato, la quale infatti troverà una propria disciplina in un articolo successivo del Decreto Legislativo. Altra novità che ritroviamo all’interno dell’articolo appena descritto riguarda la gestione dell’attività di impresa, la quale deve avvenire attraverso modalità “ responsabili e trasparenti”. Continuando nel proseguo della trattazione dell’articolo 1, troviamo un ulteriore indicazione che non era presente nel Decreto Legislativo n. 155 del 2006. Nel comma 2 dell’articolo 1, il legislatore prevede come la qualifica di impresa sociale non possa essere acquisita dalle società quando la compagine sociale sia formata da un solo socio. Inoltre, come già previsto precedentemente, si prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, nonché per quegli enti che abbiano ad oggetto l’erogazione di beni e servizi nei soli confronti dei propri soci o associati, non possano acquisire la qualifica di impresa sociale. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, si rimanda a quanto già previsto in passato, dove si prevedeva che la qualifica di impresa sociale potesse essere acquisita solamente dagli enti di natura privata. Mentre, per quanto concerne il divieto previsto per gli enti o società che rivolgono la propria attività erogativa nei confronti della sola compagine sociale o associativa, si ritiene che tale affermazione possa derivare dalla natura di impresa aperta al mercato, e quindi a soggetti che necessariamente siano esterni all’attività di impresa ma che con essa abbiano un’interazione di natura economica. Anche agli enti religiosi viene attribuita la possibilità di poter essere riconosciuti come imprese sociali, sempreché svolgano una delle attività elencate nell’articolo 2 rubricato “ Attività di interesse generale “, e solo con riferimento a quest’ultime. La possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale prevede che l’ente religioso predisponga un proprio regolamento, che può avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, che sia diretto a

152 dare attuazione alle norme descritte all’interno del Decreto. Il regolamento adottato nell’espletamento della sua funzione dovrà inoltre considerare le disposizioni normative che regolano l’ente, ma soprattutto “ il rispetto della struttura e delle

finalità di tali enti “.57 Sempre in riferimento allo svolgimento delle attività di cui

all’articolo 2, da parte degli enti religiosi si prevede l’obbligo di costituire un patrimonio destinato che sia direttamente funzionale all’espletamento delle suddette attività, le quali dovranno essere registrate a parte in una contabilità separata. Per quanto riguarda le cooperative sociali, la nuova disciplina dell’impresa sociale ha mantenuto quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 155 del 2006, ovvero la riconosciuta possibilità di acquisire la qualifica di “ impresa sociale “ nei confronti delle cooperative sociali ed i loro consorzi, i quali continuano ad essere regolati dalla Legge n. 381 del 1991. L’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.112, avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle Cooperative Sociali e dell’attività esercitata dalla Cooperativa, descritta nell’articolo 1 delle Legge 381 del 1991, che ha subito una modifica da parte dell’articolo 17 comma 1 del presente Decreto. A conclusione dell’articolo 1, il legislatore prevede un rimando, nel rispetto della compatibilità con le norme del presente decreto, a quanto previsto all’interno del Nuovo Codice del Terzo Settore e, nel caso in cui la fattispecie ad oggetto non sia regolata da una specifica disciplina, il legislatore prevede l’applicazione delle norme del Codice Civile e delle disposizioni che regolamentano il soggetto giuridico prescelto per lo svolgimento dell’attività di impresa sociale. Sempre all’interno del medesimo articolo, si prevede la possibilità che le norme previste nel Decreto che disciplina l’Impresa Sociale possano applicarsi in riferimento al Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175, sempreché che le due discipline siano tra di loro compatibili.58 Si prevede inoltre, che le disposizioni in materia di revisione della disciplina dell’impresa sociale non siano applicabili per le fondazioni bancarie di cui al Decreto Legislativo 17 Maggio 1999 n. 153.

57 Articolo 1 comma 4 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 112 58Art 1 comma 6 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112

153 In merito all’oggetto dell’attività di impresa sociale disciplinato dal Decreto Legislativo n. 112, numerose sono state le modifiche apportate al precedente articolo 2 del Decreto Legislativo n.155 del 2006. La prima variazione che possiamo osservare riguarda la rubrica di cui all’articolo 2 del nuovo decreto legislativo. Infatti, a differenza di quanto previsto in passato, non troviamo più la locuzione “ Utilità Sociale “, bensì “ Attività d’impresa di interesse generale “ . Nella rubrica del nuovo articolo troviamo forse il desiderio da parte del Legislatore di rimarcare il tipo di attività svolta dall’impresa sociale, ricordando come la stessa sia caratterizzata dai requisiti previsti per la disciplina dell’impresa commerciale. Un’altra modifica che possiamo osservare, riguarda l’oggetto dell’attività di impresa, la quale deve essere rivolta al soddisfacimento di un interesse generale e non particolare della società o ente. A differenza di quanto previsto precedentemente nel Decreto Legislativo n.155 del 2006, l’articolo 2 dà una descrizione del tipo di attività svolta dall’impresa sociale, la quale deve rispecchiare le caratteristiche di un’attività di impresa e deve essere diretta al soddisfacimento di un interesse di natura generale per il raggiungimento di un fine prettamente sociale. Nel prosieguo dell’articolo, il legislatore dà una definizione di cosa si debba intendere per attività di interesse generale attraverso un’elencazione delle attività. Lo stesso metodo era previsto per quanto riguardava il Decreto Legislativo n.155 del 2006, anche se non si faceva riferimento al tipo di attività di interesse generale, bensì ai beni e ai servizi di utilità sociale prodotti dalle attività previste dal Legislatore. Per un’analisi comparativa di ciò che era previsto in passato rispetto a quanto descritto all’interno della nuova normativa, è importante riportare quanto descritto nella precedente disciplina e introdurre successivamente le modifiche che sono state apportate. Per quanto riguarda la lettera a) dell’articolo 2, ritroviamo una differenza rispetto a quanto previsto dal precedente decreto. Infatti, non si fa riferimento più all’assistenza sociale, bensì agli “interventi e prestazioni sanitarie

ai sensi dell’articolo 1 comma 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000 n. 328 “, facendo

espresso riferimento alle modificazioni intervenute in questi anni, nonché “ ad

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modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni “.59

Rispetto a quanto previsto nella legislazione passata, osserviamo l’aggiunta della Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap, sempre tenendo conto delle eventuali modificazioni intercorse e, inoltre, considerando quanto previsto dalla Legge 22 Giugno 2016 n.112, la quale prevede le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Nella lettera b) ritroviamo invece le attività che si occupano di “ interventi e prestazioni sanitarie “. A differenza di quanto previsto in passato, non ritroviamo alcun riferimento al Decreto del Consiglio dei Ministri 29 Novembre 2001, che prevedeva la disciplina dei livelli essenziali di assistenza60 per le prestazioni di servizi ai fini dell’assistenza sanitaria. Proseguendo nella lettura dell’articolo 2 comma 1, non troviamo alcuna modifica per quanto concerne riguarda la lettera c), la quale è rimasta immutata rispetto a quanto disposto nel Decreto Legislativo n.155 del 2006. In merito invece al disposto di cui alla lettera d), troviamo come unica novità l’aggiunta delle “ attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ” . Nella lettera e) non troviamo alcun riferimento alla Legge 15 Dicembre 2004 n. 53, come previsto invece nella vecchia disciplina sull’impresa sociale, bensì sembrerebbe che il legislatore abbia voluto attribuire maggior spazio operativo alle attività dirette “ alla

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali…”, prendendo come riferimento quanto

previsto per le Community Interest Companies.61 Mentre, per quanto riguarda “

l’attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi”, si continua a riservare per le stesse il medesimo divieto previsto nel

Decreto Legislativo n. 155 del 2006 lettera e). Nella lettera f) non ci sono modificazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in passato, mentre per quanto concerne l’attività di turismo sociale, che trova la propria disciplina alla lettera g) del precedente Decreto, il legislatore ha riformato la precedente disposizione alla lettera k) del nuovo decreto, descrivendo l’attività come rivolta “ all’organizzazione e gestione

59 Articolo 2 comma 1 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112 60 Art 2 comma 1 lettera b Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112 61 I Focus del Sole 24 ore Mercoledì 12 Luglio 2017 n. 21, pagina 14

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di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso “. In merito all’attività

di impresa dedita alla formazione universitaria ed extrascolastica e per i servizi strumentali alle imprese sociali, nessuna novità è stata introdotta con l’emanazione del nuovo decreto sull’impresa sociale. Mentre, per quanto riguarda lo svolgimento di attività di ricerca, questa è stata disciplinata in una lettera a parte rispetto ai servizi culturali. A differenza di quanto previsto in passato, nel nuovo decreto l’attività di ricerca deve essere rivolta al soddisfacimento di un interesse di natura generale. In merito invece ai servizi culturali, la lettera i) disciplina in modo compiuto lo svolgimento delle attività, prevendendo come queste siano dirette “all’organizzazione

e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, include attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.62” Nel

prosieguo dell’articolo troviamo altre attività di interesse generale che non erano elencate nel Decreto Legislativo n. 155 del 2006, ovvero, per esempio l’attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario63, oppure l’attività di cooperazione allo sviluppo secondo quanto previsto dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 12564. Sempre all’interno del medesimo articolo, si introduce una novità importante nell’ambito delle attività che possono ricondursi ad un interesse di natura generale, e quindi svolte dalle imprese sociali.

Nella lettera o) del Decreto, il legislatore ha previsto la possibilità per chi svolge un’attività di impresa sociale di instaurare rapporti di natura economica con soggetti che svolgono la propria attività di impresa in Paesi in via di Sviluppo. L’attività di impresa in questo caso, deve avere ad oggetto la commercializzazione, la produzione, l’educazione o l’informazione, la promozione, la rappresentanza o la concessione di marchi di certificazione, nell’ambito o a favore di filiere di commercio equo-solidale. La possibilità che si instauri un rapporto con un imprenditore che opera in un Paese in via di Sviluppo, è regolata attraverso la stipulazione di un accordo che sia diretto ad

62Articolo 2 comma 1 lettera i) Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112 63Articolo 2 comma 1 lettera j) Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112 64 Articolo 2 comma 1 lettera n) Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112

156 assicurare una serie di misure indispensabili per lo sviluppo dell’attività di impresa, ma soprattutto che prevedano il rispetto da parte dell’imprenditore delle norme in materia di lavoro, cercando in questo modo di evitare che si creino situazioni di sfruttamento dei lavoratori, che normalmente caratterizzano le imprese che operano nei mercati e nei Paesi in via di sviluppo. Nella disposizione si riporta infatti, il “

rispetto delle norme nazionali e internazionali “, al fine di garantire un certo livello di

benessere economico e sociale per i lavoratori, evitando soprattutto che all’interno di queste realtà produttive possano manifestarsi situazioni di sfruttamento del lavoro minorile, la quale rappresenta una prassi assai presente nei Paesi in via di Sviluppo.65 Questa disposizione, totalmente assente nella precedente legislazione, rappresenta un evidente volontà da parte del legislatore di attribuire all’impresa sociale un ruolo di primaria importanza nello sviluppo delle imprese che operano in Paesi in via di sviluppo e per le persone che la maggior parte delle volte sono costrette a lavorare in condizioni al limite delle umane possibilità senza percepire un salario che permetta loro di garantire un proprio futuro per sé e per le generazione a venire.

Un’altra importante novità presente all’interno del nuovo Decreto sull’impresa sociale, riguarda la possibilità che le organizzazioni o gli enti che assumono la qualifica di impresa sociale possano offrire un luogo, non in modo permanente, dove poter garantire il raggiungimento degli interessi di natura generale a livello sociale, sanitario, culturale, formativo o lavorativo.66 Sempre procedendo nell’elencazione delle novità introdotte dal decreto, troviamo alla lettera r) “ accoglienza umanitaria ed

integrazione sociale dei migranti “. Attraverso questa disposizione, notiamo ancora

come il legislatore abbia voluto ampliare l’operatività delle nuove imprese sociali anche nei confronti delle tematiche che riguardano l’accoglienza di persone che provengono da altri Paesi e l’importanza che le stesse possano trovare un proprio spazio all’interno della società civile attraverso azioni di integrazione.67 Alle imprese

65Articolo 2 comma 1 lettera o) Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112 66 Articolo 2 comma 1 lettera q) Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112 67 Articolo 2 comma 1 lettera r) Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112

157 sociali viene inoltre attribuita la possibilità di esercitare un’attività di finanziamento attraverso l’erogazione di micro credito, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, attività che non era presente nel Decreto Legislativo n. 155 del 2006, e che rappresenta una novità, vista l’importante funzione che può svolgere per lo sviluppo delle imprese sociali che presentano una scarsa capitalizzazione, e quindi necessitano inevitabilmente di risorse finanziarie per la propria gestione. Un’altra importante novità la possiamo trovare alla lettera t), la quale dispone come l’attività di impresa può essere rivolta all’agricoltura sociale, di cui all’articolo 2 delle legge 18 Agosto 2015 n. 141. Attraverso questa disciplina, il legislatore prevede l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come forme di integrazione e di sostegno a favore di persone che presentano difficoltà economiche e sociali, nei confronti di coloro che sono affetti da disabilità o a favore di minori collocati all’interno di programmi di riabilitazione. 68 Si è cercato in questo modo di coniugare un’attività di impresa di natura agricola, rivolta alla realizzazione di un bene o di un servizio che sia a diretto vantaggio della società, prevedendo allo stesso tempo l’integrazione sociale di persone svantaggiate, resa possibile attraverso l’acquisto di competenze e professionalità nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile. Si prevede inoltre, che l’attività di impresa agricola, la quale ricordiamo non consiste esclusivamente nella coltivazione del terreno, ma anche nell’allevamento di animali, possa dimostrarsi di ausilio per quelle attività che sono dirette alla cura della persona. Per ultimo, il legislatore conferisce alle attività agricole di natura sociale l’importante funzione di coinvolgere le persone, e quindi la società civile, nel rispetto dell’ambiente e nello sviluppo del territorio.69 Nelle novità previste all’interno dell’articolo 2, ritroviamo inoltre “ l’organizzazione e gestione di attività

sportive dilettantistiche “ alla lettera u) e la “ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata “ alla lettera v). Le attività

appena descritte possono essere oggetto di successive modificazioni attraverso decreto del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dalla disposizione descritta al 68 Articolo 2 comma 1 lettera a) Legge 18 Agosto 2015 n.141

158 secondo comma dell’articolo 2. Per quanto riguarda le definizione di attività principale, svolta ai fini dell’acquisizione della qualifica di impresa sociale, nessuna modifica è stata introdotta dal nuovo Decreto Legislativo, prevedendo sempre che i ricavi prodotti dall’attività di impresa sociale siano superiori al settanta per cento del totale dei ricavi prodotti. Sempre come in passato, si rimanda ai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, per i criteri da adottare per la determinazione della percentuale dei ricavi prodotti dall’impresa sociale.70 E’ possibile acquisire la qualifica di impresa sociale anche quando l’ente o l’organizzazione decide di raggiungere gli obiettivi previsti al primo comma dell’articolo 2, ovvero quando decide di impiegare per lo svolgimento della propria impresa, “ lavoratori molto svantaggiati, persone

svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di

povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia “71. A

differenza di quanto previsto nella precedente disciplina, attraverso il nuovo Decreto Legislativo vengono aggiunti nuovi soggetti che, se impiegati per l’esercizio di un impresa a carattere sociale, permettono alla stessa di poter acquisire la qualifica di “ impresa sociale “. Infatti, l’impiego di personale dipendente ai fini della qualifica non riguarda più solamente le persone svantaggiate o con gravi disabilità, bensì è possibile includere anche le persone provenienti da altri Paesi che hanno trovato asilo nel nostro Paese o le persone che non hanno una propria dimora permanente. Com’era previsto nel Decreto Legislativo n.155 del 2006, anche nella nuova disciplina sull’impresa sociale, il legislatore ha previsto che il numero di soggetti impiegati nell’impresa sociale non possano rappresentare una percentuale inferiore al trenta per cento rispetto al totale dei lavoratori occupati. Anche se è possibile una piccola differenza rispetto alla disciplina previgente, infatti, al comma 5 dell’articolo 2, il legislatore prevede che la percentuale di cui sopra si debba riferire alle persone descritte in precedenza, facendo però una precisazione, affermando come i soggetti descritti alla lettera b) del

70 Art 2 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112 comma 3. 71Art 2 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.112 comma 4 lett a) e b)

159 precedente comma non possano essere in misura superiore ad un terzo della percentuale minima prevista per l’acquisizione della qualifica di “ impresa sociale “.

Nel documento I profili fiscali dell'impresa sociale (pagine 150-159)