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Legge Bossi – Fini e “pacchetto sicurezza” del

1.3 Storia delle politiche dell’immigrazione in Italia

1.3.2 Legge Bossi – Fini e “pacchetto sicurezza” del

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 venne approvata dal Parlamento italiano durante la seconda legislatura guidata da Silvio Berlusconi. La legge deve il suo nome ai due primi firmatari, ovvero Umberto Bossi, all’epoca Ministro per le Riforme Istituzionali e per la Devoluzione nonché a capo del partito di Lega Nord, e da Gianfranco Fini, all’epoca leader di Alleanza Nazionale e vicepresidente del Consiglio dei ministri.

La legge, entrata in vigore il 10 settembre del 2002, ha modificato il ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero , cambiando quindi anche la precedente legge Turco-Napolitano confluita all’epoca nell’allora vigente Testo Unico.

La legge fu molto discussa, quando entrò in vigore e tutt’oggi è ancora argomento dibattuto, perché ha introdotto modifiche importanti alla legislazione precedente e soprattutto ne ha inasprito il contenuto. In particolare i punti principali e più discussi di tale legge sono:

o L’ingresso viene concesso solo a chi si trova già in possesso di un contratto di lavoro che gli consente il mantenimento economico

o Il possesso di documenti fasulli comporta l’inammissibilità della domanda e prevede alcune sanzioni penali

o Il permesso di soggiorno viene concesso solo a chi è in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, vale due anni (con la legislazione precedente erano previsti tre anni). Negli altri casi il permesso di soggiorno ha un solo anno di validità. Nel caso in cui la persona diventi disoccupata è previsto il rimpatrio. o La legge aveva aumentato da cinque a sei gli anni di soggiorno necessari per

ottenere la carta di soggiorno ma con il recepimento di una direttiva europea, gli anni sono stati riportati a cinque

o la legge prevede che vengano rilevate le impronte digitali e vengano registrate per tutti coloro che richiedono, o rinnovano, un permesso di soggiorno.

o Ha introdotto nuove norme sull’esecuzione dell’espulsione e dell’accompagnamento coattivo alla frontiera di stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno, allungando anche il periodo di permanenza presso i Centri di Identificazione ed Espulsione da 30 giorni, previsti dalla Turco – Napolitano, a 60 giorni. Nel caso lo straniero non venisse identificato è obbligato a lasciare il paese entro 3 giorni (prima ne erano previsti 15)

o Ha elevato il divieto di reingresso a seguito di espulsione da 5 a 10 anni.

o Ha inasprito i sistemi per contrastare lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina tramite la cooperazione internazionale e la condivisione a livello europeo delle finalità riguardo la lotta al traffico di esseri umani, di droga, armi e prostituzione.

o Ha introdotto quote d’ingresso per gli stranieri sportivi che svolgono a livello professionale l’attività sportiva

o Ha previsto la revoca del permesso di soggiorno per lo straniero sposato con un cittadino/a italiano/a con il solo fine di ottenere la possibilità di soggiorno in Italia

La legge Bossi – Fini ha introdotto inoltre la creazione di un nuovo ente territoriale ovvero lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito presso la prefettura Ufficio Territoriale del Governo al fine di snellire le esecuzioni burocratiche collegate all’ingresso per lavoro e al ricongiungimento famigliare; ha previsto anche la regolarizzazione dei collaboratori domestici e delle/dei badanti. La legge 189/2002 che ha modificato il Testo Unico è stata dichiarata in punti di notevole importanza illegittima dalla Consulta e nonostante i correttivi apportati dalla stessa, presenta ancora caratteri di “intrinseca irragionevolezza22” denunciati anche dalla Corte Costituzionale. Nel maggio 2008 venne presentato dall’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni il cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ che comprendeva un decreto legge, due disegni di leggi e tre decreti legislativi. Il pacchetto sicurezza ha completato l’iter legislativo ed ora è legge dello Stato Italiano, legge n. 94 del 2009 entrata in vigore l’8 agosto 2009. Il provvedimento legislativo individua cinque macro aree di intervento: immigrazione

clandestina, criminalità organizzata, criminalità diffusa, sicurezza stradale e decoro urbano23. Per quanto riguarda l’immigrazione vi furono importanti novità, si

accentuavano ancora di più i caratteri discriminatori delle politiche in materia di immigrazione della precedente legge Bossi – Fini.

Il decreto legislativo 92/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008 introduceva il reato di clandestinità poi censurato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011 ma non ancora abrogato. Il reato di clandestinità è fortemente contestato da associazioni e ONG che si occupano di diritti umani, da gran parte dell’opinione pubblica e dai principali partiti di sinistra e centro. Uno dei punti maggiormente criticati del pacchetto sicurezza fu l’invito rivolto ai medici a denunciare un paziente straniero sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, che fortunatamente non si tramutò mai in legge poiché andava a violare diritti umani fondamentali. Altra norma contenuta nella legge 94/2009 molto criticata e dibattuta fu il vincolo del rilascio (e del rinnovo) del permesso di soggiorno subordinato alla stipula                                                                                                                          

22  Associazione  A  Buon  Diritto  Onlus,  Lampedusa  non  è  un’isola.  Profughi  e  migranti  alle  porte  dell’Italia,  

pag.  228  

23http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/Pacchetto_sicur

di un “accordo di integrazione” tra lo straniero richiedente e lo Stato Italiano, in cui il primo si impegna a conquistare obiettivi di integrazione, acquisendo così dei “crediti”, la cui perdita determinerebbe immediata dello straniero.

Il pacchetto sicurezza ha allungato anche i tempi di permanenza nei CIE da 60 giorni, già allungati con la legge Bossi – Fini, a 180 giorni. Ulteriormente allungati nel 2011 con il decreto legislativo n. 89 che ha portato il trattenimento nei CIE da 180 giorni ad un massimo di 18 mesi ovvero 540 giorni.

La legge 94/2009 ha inoltre ritoccato il Testo Unico apportando le seguenti modifiche: o Ha limitato il divieto di espulsione e di respingimento degli stranieri conviventi

con parenti di nazionalità italiana ai parenti entro il secondo grado di parentela (prima entro il quarto grado)

o Ha introdotto requisiti più restrittivi per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio e ha sottoposto la presentazione delle domande di acquisto o perdita della cittadinanza ad un contributo di 200 euro.

o Ha subordinato il diritto al riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo al superamento di un test di lingua italiana24

o Viene introdotto l’obbligo di versamento di un contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

o Vengono ulteriormente inasprite le pene previste per il favoreggiamento della clandestinità

                                                                                                                         

24 Associazione A Buon Diritto Onlus, Lampedusa non è un’isola. Profughi e migranti alle porte dell’Italia, pag. 231

Capitolo 2