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La legge sull’export di arm

Ciononostante, “la protezione sociale nel nostro Paese resta però sbilanciata su quella per le pensioni mentre arranca la spesa per coloro

PARAGRAFO 6: La legge sull’export di arm

Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105670, in vigore dal luglio, ha modificato la legge n.185/1990, la legge italiana sul controllo dell'esportazione dei materiali di armamento671; il decreto è posto in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, particolarmente per aggiornare il nuovo sistema di controllo ed adeguarlo ai cambiamenti intervenuti nel commercio internazionale.

Primi fra tutti, l’ascesa del potere contrattuale delle industrie: la globalizzazione ha

trasformato le industrie della difesa in <<holding internazionali>>, che con partecipazioni incrociate divengono coproduttrici di progetti internazionali in materia di difesa672.“Negli ultimi anni infatti il rapporto tra militari e aziende produttrici del comparto della difesa si è fatto sempre più stretto”673. In Italia, “il ministero della Difesa decide la linea politica e le priorità degli investimenti, i vertici militari gli aspetti tecnici e il loro uso sul campo”674

vissuto in casa di Palazzolo a Franschoek (Sudafrica)e, addirittura, scrivono i giudici, “avrebbe acquistato una parte della tenuta”. Forse è proprio attraverso questo canale che Palazzolo ha ricevuto gli esponenti della politica italiana. L’interrogazione che i pm di Palermo aspettano servono a far luce anche su possibili collaborazioni ai giorni nostri. Si Cfr. “Augusta, Cosa Nostra e il facilitatore” articolo citato e “Sudafrica campione del mondo/4: i contatti italiani di Vito Roberto Palazzolo, invano atteso dalla Procura di Palermo” articolo cit.

670

“Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa”:

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto%20legislativo:2012-06-22;105

671

L’Italia è stata la prima a dotarsi nel 1990 di una buona legge in materia, che è stata ripresa a modello negli anni successivi dal Codice di condotta europeo (1998) e dalla Posizione comune e dalla Direttiva europea (2007-2008) dell’Ue. E’ considerata una delle leggi migliori a livello europeo ed internazionale in relazione ai controlli e ai divieti di export militare. Una relazione annuale è presentata dal Governo al Parlamento con tutti i dati sull’export. Le organizzazioni aderenti alla Rete Italiana Disarmo ritengono che non sia possibile approvare queste modifiche senza una discussione politica trasparente ed il

coinvolgimento delle organizzazioni e gli istituti di ricerca da anni impegnati nel garantire la trasparenza nel delicato settore della sicurezza interna ed internazionale. Si veda “Rete Disarmo al Governo: le modifiche della legge sull'export di armi devono essere migliorative e condivise” del 09 marzo 2012

http://www.disarmo.org/rete/a/35853.html

672

Si Cfr. Emilio Emmolo “Le modifiche del 2012 alla disciplina sui controlli delle esportazioni di armi della legge 185 del 1990” I.R.I. Istituto di Ricerche Internazionali: http://www.disarmo.org/rete/docs/4293.pdf

673

Anche in virtù della cosiddetta <<porta girevole>> ossia l’ingresso nella industria della difesa di ex militari. La legge 185 lo vieterebbe almeno per i primi tre anni “ma la prescrizione è rimasta sulla carta (…) E’ così che emerge nel modo più palese la commistione tra interessi economici e apparati dello Stato e la conseguente tendenza a difendere a spada tratta gli investimenti in sistemi d’arma e produzioni di natura bellica anche in momenti particolari e delicati per i fondi pubblici” Si Veda: “Armi un affare di Stato” testo citato. Cit. p.91

674

148

Già nel 2003 con legge, vi era stata una modifica -o meglio una semplificazione- degli scambi intracomunitari di prodotti per i programmi di collaborazione governativa. Ora le modifiche che intervengono sulle precedenti disposizioni della legge 185/90 riguardano l’ applicazione dei controlli su una serie di attività, “prima non previste,

come ad esempio, l’intermediazione e la delocalizzazione produttiva”675.

“I controlli previsti dalla legge 185/1990 sono estesi alle armi da fuoco se esportate a forze armate o di polizia”. Esistono adesso due canali per le

autorizzazioni: uno che riguarda i trasferimenti intra-comunitari e un altro che riguarda quelli che vanno dalla Comunità verso l’esterno. (I trasferimenti di armi dall’Italia ad altri paesi dell’Unione Europea nell’anno 2011 sono stati circa il 28% del totale)676. Una delle più forti novità è il potere di veto che hanno i servizi di intelligence sulle esportazioni. Questi, “all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri -attraverso il Dipartimento informazioni per la sicurezza (Dis)- in presenza di informazioni “classificate”677 deve esprimere pareri vincolanti sul rilascio

dell’autorizzazione all’avvio delle trattative contrattuali ed al rilascio delle autorizzazioni all’esportazione e della licenza globale e individuale da parte ministeriale”678.

Se per esempio un’impresa nazionale che abbia a richiedere la licenza di esportazione di armi (accordata in base al soggetto importatore) e con essa richieda anche alcune informazioni (relative alla posizione internazionale del paese acquirente, alla situazione in cui versano le sue forze armate o sulle sue imprese produttrici) coperte da segreto di stato, la Presidenza del Consiglio attraverso il Dipartimento che coordina il lavoro dei servizi segreti italiani, avrà il potere di dare parere vincolante; introducendo di fatto la possibilità per questo di porre un veto sulle previe decisioni di Ministero degli Esteri e della Difesa (negando per esempio un’autorizzazione che il Ministero degli Esteri aveva deciso di accordare). Un nuovo divieto è introdotto, sulla “cessione all’estero delle licenze di produzione e

675

“Ovvero il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi e di fasi di lavorazione di armamenti nel territorio di Paesi terzi, e di trasferimenti intangibili. La domanda di autorizzazione al Ministero degli affari esteri andrà perciò richiesta non solo per l'esportazione, ma anche per l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti

intangibili di software e di tecnologia” Si Veda: “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185” Doc. citato. cit. p. 2

676

Si Veda Ivi

677

Ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita una delle

classifiche di segretezza ossia: “segretissimo”, “segreto”, “riservatissimo”, “riservato”, secondo l'articolo 42, comma 3, della legge, n. 124/2007 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". “Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) assicura l’unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando i risultati delle attività svolte dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna(AISI) e dall’ Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE); che insieme alla Presidenza del Consiglio e al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) costituiscono l’intero Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”. Si Veda Ivi

678

149

la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento qualora concernenti Stati oggetto di divieti previsti, all’art. 1 comma 6 della legge 185/90”679.

Con il suddetto decreto legislativo poi, si chiede il rispetto dei principi previsti dalla Posizione Comune 2008/944 PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2008.

Il Governo italiano non ha integrato però il criterio 8 della posizione comune contenente i criteri di concessione delle autorizzazioni680

Come da articolo 1 comma 6 lettera e della legge 185,

è vietata l’esportazione a quei paesi che ricevendo <<aiuti ai sensi della legge n. 49/1987, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa l’erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali”681. Dunque: ai soli Stati con cui l’Italia è impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo internazionale, è destinata, la valutazione secondo questo criterio, restringendo il campo di applicabilità e rendendolo di fatto certamente meno restrittivo rispetto alla previsione della posizione comune sui trasferimenti di armi

del 2008, estesa invece a tutti i Paesi.

Un’altra modifica è l’estensione del “divieto di fabbricazione, importazione,

esportazione, transito e intermediazione di mine terrestri anti-persona e di

munizioni a grappolo (entrambi i divieti erano già previsti da altre leggi)”682.

679

Si Veda: Ibidem cit. p 3. “L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali”. Si Veda: Legge 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”

http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/doc/legge185_90.pdf

680

Si Cfr. Emmolo “Le modifiche alla disciplina sulle esportazioni di armi” Doc. cit; Criterio 8: “compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la capacità tecnica e economica del Paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli

armamenti. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0099:IT:PDF

681

Si Veda: Legge 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” Doc. citato.

682

150

Il comma 11 dell’art. 1 della legge 185/90 che escludeva dalla stessa << le armi

sportive e da caccia e relative munizioni>> ( cartucce per uso industriale e gli artifizi

luminosi e fumogeni)683 viene ora modificato, facendo rientrare queste, nella applicazione della disciplina, quando i trasferimenti intra-comunitari e le esportazioni internazionali -aventi ad oggetto tali materiali- siano destinati a enti governativi o alle Forze armate e di polizia.

“La scelta del legislatore è di regolare e indirizzare i controlli non in base all’oggetto del trasferimento, ma al destinatario”684 poiché i controlli previsti dalla legge si

applicano quando i trasferimenti siano destinati alle Forze armate; i privati non sono contemplati685.

Le armi comuni da sparo e le armi da guerra sono due categorie, distinte, rientranti per la legislazione italiana sotto la dicitura “armi leggere e di piccolo calibro”. Ma,

“solo una piccola parte delle armi leggere italiane -quelle classificate come

militari (mitra e mortai di piccolo calibro)- rientra nel regime di controllo previsto dalla legge 185, mentre la maggior parte di esse, vale a dire le armi comuni da

sparo, è sottoposta alla disciplina della legge 110/1975”. Il punto è che le due legislazioni divergono significativamente “in relazione ai vincoli all’esportazione”686. La licenza all’esportazione per questo tipo di armi, viene rilasciata dal Questore della Provincia in cui risiedono i richiedenti, nel caso in cui l’esito della valutazione relativa al soggetto sia stata positiva687. Sono previste delle indicazioni che devono essere presenti nella licenza d’esportazione688 : “lo Stato verso cui materiali sono diretti e la ditta, persona o ente, cui sono ceduti; la fabbrica o il deposito da cui partono e la specie o la quantità dei materiali”689. “L’obbligo di possedere la licenza di polizia per l’esportazione di queste armi” deve essere subordinata alla verifica “dell’esistenza,

683

Le armi comuni da sparo ad uso civile, sono disciplinate dalla legge del 18 aprile 1975 n. 110 e dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS). Esse includono: revolver, pistole, fucili e carabine per difesa personale, caccia o tiro sportivo non automatici, le loro parti di ricambio e munizioni e il materiale esplosivo. Cfr. Ibidem

684

Si Veda: Ibidem Cit. p.5

685

Se poi la norma è elusa, favorendo l’esportazione in mano ad un privato nel Paese destinatario, che poi trasferisce i materiali alle forze governative, al massimo è verificabile attraverso sistemi di controllo post vendita sull’utilizzatore finale (che, tuttavia, non sono previsti dalla legislazione relativa all’esportazione di armi comuni da sparo 110/75). La legge 185 del 1990 prevede invece all’art. 11, il “certificato di uso finale” il quale dovrà <<essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato>>. Si Veda: Legge 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo

dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” Doc. citato. Cit, p.7.

686

Si Veda:“Le modifiche alla disciplina sulle esportazioni di armi” Doc. citato. Cit. p.5

687

Ibidem

688

Si Cfr. art.16 legge 110/75 (“Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e artt. 30 e simili del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, testo aggiornato al 31 marzo 2003)

689

R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; Art. 39 http://www.fmj.it/regTULPS.htm

151

nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza da parte di altre pubbliche amministrazioni”690. “Quando si intenda esportare ad un Paese membro dell’UE, la licenza deve essere autorizzata dall’Autorità del Paese di destinazione”691.

Nel mondo circolano 875 milioni di piccole armi, prodotte da più di 1.000 aziende

dislocate in circa 100 paesi692. Ma sono circa una dozzina i Paesi del mondo che producono armi di piccolo taglio con maggior profitto: Austria, Belgio, Brasile,

Canada, Cina, Germania, India, Italia, Corea del Nord, Pakistan, Federazione Russa, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Ed è qui che, ogni anno,

vengono prodotte tra le 530.000 e le 580.000 armi leggere. “La maggior parte dei paesi che producono armi, com'è facile intuire, sono anche quelli che ne detengono

in maggior misura l'esportazione”693.

L’Italia in tutto questo commercio di piccole armi o di sistemi d’armamento, riveste una buona posizione (qui lo spread con la Germania è positivo). Il nostro è il

secondo paese europeo nella produzione ed esportazione di armamenti ad uso militare, dopo la Francia. I principali suoi acquirenti (nel biennio 2009-2010) sono

gli Stati Uniti (262 milioni armi leggere, “quasi una per ogni abitante”); Francia (127

milioni) e Regno Unito (125 milioni)694.

Un comunicato Opal (Osservatorio Permanente Piccole Armi) di Brescia, nell'aprile 2013 denunciava il fiorire dell'esportazione di armi delle industrie del bresciano695 del 20% solo nel 2012, per un fatturato di 316 milioni di euro. I principali destinatari di questo mercato sono, “da sempre”gli Stati Uniti, ma tra i maggiori acquirenti figurano la Turchia (oltre 36 milioni di euro ) e l'India (oltre 10 milioni di euro). In forte crescita ci sono le esportazioni verso la Russia (10 milioni di eurocirca) e la

Malaysia (5 milioni di euro)696.

Negli ultimi 2 anni, i maggiori acquirenti delle nostre armi sono stati paesi al di fuori delle alleanze Nato-UE: Algeria, Egitto, Turkmenistan (penultimo tra i paesi al

mondo per tutela dei diritti umani) e il regime autoritario del Gabon.

690

art.16 Legge 110/75 http://www.tsnrovereto.it/legislazione-l_110_1975.htm

691

Si Veda: “Le modifiche alla disciplina sulle esportazioni di armi” Doc. citato. Cit. p.6

692

Si Cfr. Marta Rizzo“Il mercato delle piccole armi muove 8,5 miliardi di dollari” del 6 maggio 2013

http://www.repubblica.it/solidarieta/dirittiumani/2013/05/06/news/il_mercato_di_piccole_armi_smuove_ piu_di_8_5_miliardi_di_dollari_nel_mondo-58196259/

693

Ibidem

694

Si Veda: “Armi un affare di Stato” testo citato. Cit. p. 120

695

Il piccolo artigianato del Nord, fabbrica fucili e pistole che possono costare dai 10.000 agli oltre 200.000 euro, muniti di proiettili il cui prezzo va dai 3 ai 5 euro. 7milioni di cittadini posseggono in Italia armi da fuoco. Si Veda: “Il mercato delle piccole armi muove 8,5 miliardi di dollari” articolo citato.

696

152

“Destano preoccupazione anche le esportazioni di armi e munizioni verso paesi sottoposti a misure di embargo delle armi, come il Libano, per il quale nel 2012 sono state esportate armi bresciane per il valore di 1,2 milioni di euro. E sono cresciute anche le vendite nei paesi del Nord Africa, soprattutto nel periodo della Primavera Araba: in Egitto (1,8 milioni di euro), dove anche lo scorso anno e a tutt'oggi persistono le sollevazioni, e in Marocco (1,5 milioni di euro), che ancora occupa illegalmente il Sahara Occidentale costringendo a uno stato di sottomissione le popolazioni saharawi" dichiara Giorgio Beretta, ricercatore della Rete Disarmo italiana697

Le nostre armi non sono solo esportate negli Usa698, ma anche verso quelle zone di maggiore tensione e conflitto699.

Con la legge di stabilità 2012 italiana, è stato approvato il decreto di abrogazione del così detto "catalogo delle armi" facente capo al Ministero degli Interni. Questo

risulterebbe un valido elemento di monitoraggio sulla detenzione di armi nel nostro Paese, ma con questa manovra, si rende ancora meno possibile, fornire un quadro chiaro della situazione.

Lo Small Arms Survey700 che fornisce valutazioni complessive sull'impatto economico che le guerre hanno nel mondo, stima che il loro commercio annuale autorizzato di armi da piccolo calibro, supera gli 8,5 miliardi di dollari701.

Il costo economico della violenza armata in 90 paesi del mondo è stimato raggiungere circa 95 miliardi di dollari americani (USD) fattore che incrina il Pil mondiale dello 0,14% ogni anno; i conflitti comportano una riduzione della crescita del pil dell’economia mondiale ad un ritmo di almeno il 2% ogni anno702.

In considerazione della causa di morti tanto dirette quanto indirette dell’uso delle armi nel mondo, si stima che la popolazione civile soccombe e muore molto più di

quella militare, attraverso le esplosioni, la diffusione di malattie infettive, la

distruzione dei beni, la perdita dei diritti e l'assoluta mancanza dei servizi di base durante un conflitto, il che significa la morte di ben oltre 400.000 civili ogni anno

697

Ibidem

698

La ditta Beretta oltre ad essere una tra le maggiori produttrici di armi al mondo e una forte azioniste della potente lobby di avvocatura armiera americana National Rifle Association, è anche fornitrice

massiccia di armi di piccolo calibro e relative munizioni per polizia ed esercito statunitensi.” I mercati esteri continuano a pesare per circa il 90% del fatturato consolidato ; oltre il 45% del totale è riferibile al Nord America”. Si Veda: “Centomila pistole Beretta per l’esercito Usa“ del 23 settembre 2012

http://dazebaonews.it/italia/inchiesta/item/13149-centomila-pistole-beretta-per-l%E2%80%99esercito-usa

699

Si Cfr. “Il mercato delle piccole armi muove 8,5 miliardi di dollari” articolo citato

700

Progetto di ricerca indipendente con sede presso il Graduate Institute of International Studies di Ginevra, dal 1999 fornisce dati e cifre, per cercare di orientarsi nel commercio di armi nel mondo, almeno quelle leggere.

701

Si Cfr. “Il mercato delle piccole armi muove 8,5 miliardi di dollari” articolo citato.

702

153

Il dato medio mondiale sulle morti per armi da fuoco nei paesi non coinvolti in alcuna guerra è circa di 60% “di tutte le morti violente nel mondo”! Con variazioni che vanno dal minimo dell'Europa occidentale e centrale del 19% a un massimo del 77% in America centrale703.

PARAGRAFO 7.1: Approccio mondiale al disarmo

Una prima fotografia delle rispettive posizioni sui Trasferimento d’armamenti, che

ogni anno portano un fatturato per 85 miliardi di dollari e che diverrà effettivo e

vincolante solo con la firma del cinquantesimo stato membro (due terzi dei suoi 193 membri) si è consolidata . Il giorno 28 marzo 2013 al termine di dieci giorni di negoziati all’Assemblea generale delle Nazioni Unite704– Iran, Siria e Nord Corea hanno espresso il loro parere contrario alla bozza del primo Trattato internazionale

ATT (Arms Trade Treaty) che pone delle limitazioni al commercio di armi convenzionali, bloccando così il raggiungimento di un accordo unanime e

l’approvazione “per consenso” 705. La Germania terzo esportatore d’armi nel mondo lo ha firmato. Il Governo degli Stati Uniti prevede una propria firma entro la fine dell'anno. Nella sessione alle Nazioni Unite otto fra i paesi teatro dei conflitti più violenti sulla Terra apporranno la propria firma ufficiale al testo dell’ATT. Tra questi, la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan che si spera apriranno la strada ad altre nazioni per il sostegno e la messa in opera del Trattato.706