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Leggi e disposizioni inerenti ai cani “pericolosi”

CAPITOLO 4 MANIFESTAZIONI AGGRESSIVE DEFINIZIONE E

4.5 Aggressività del cane

4.5.14 Leggi e disposizioni inerenti ai cani “pericolosi”

In seguito alle gravi aggressioni avvenute in Italia nell‟estate del 2003 e soprattutto all‟esaltazione informativa operata dai mass-media in quel periodo, venne emessa dal Ministero della Salute, l‟Ordinanza del 9.09.2003 che si rivelò subito inadeguata poiché coinvolgeva nelle sue forti restrizioni circa cento razze. Successivamente si corresse questa prima Ordinanza con quella del Ministro Sirchia, del 27.08.2004, che vietava l‟addestramento e le selezioni finalizzate ad esaltare l‟aggressività dei cani, l‟obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per danni contro terzi ai proprietari di cani pitbull e degli incroci e delle razze oggetto di restrizione, e ribadiva l‟obbligo di applicare la museruola od il guinzaglio ai cani condotti in luoghi pubblici. L‟Ordinanza Sirchia era criticabile principalmente per il generico divieto imposto all‟addestramento, che avrebbe dovuto invece colpire soprattutto il metodo qualora basato sulla punizione fisica del cane, inoltre non veniva menzionata la necessità di una corretta educazione del cane, incentrando la regolamentazione sul criterio di appartenenza alla razza

piuttosto che sull‟educazione del cane e sulla specifica preparazione del proprietario. Infatti come riportato dalla Federazione Veterinari Europei nel 2000, “Una legislazione specifica per razza non discrimina fra i singoli individui di una

razza, molti dei quali possono non essere predisposti al comportamento aggressivo. Al contrario, tutti i soggetti appartenenti ad una determinata razza, indipendentemente dal comportamento, sarebbero soggetti alle medesime restrizioni legislative. (...) La FVE è fortemente convinta che il metodo più efficace per prevenire e controllare gli atteggiamenti aggressivi dei cani sia quello di indirizzare le misure da prendere al singolo soggetto ed al suo proprietario. (...) L’educazione dei proprietari e dei cani porterà ad una maggiore consapevolezza del possesso responsabile e diminuirà il rischio per il pubblico.” (Vezzoni, 2000) L‟A.M.V.I., anche grazie alle ricerche svolte da

F.N.O.V.I. e S.I.S.C.A. e con l‟apporto di veterinari comportamentalisti come Notari e Gallicchio, che hanno redatto linee guida, nel 2003, indicava tra le cause degli attacchi aggressivi, la disinformazione relativa alle caratteristiche etologiche del cane e l‟irresponsabilità dei proprietari, e suggeriva una maggiore attenzione alla socializzazione ed ai criteri di allevamento canino, denunciando l‟inefficacia delle discriminazioni razziali attuate dalle legislazioni dei diversi paesi europei (www.anmvi.it). Nel 2004 veniva avanzata una proposta di legge per la regione Toscana riguardante la “Regolamentazione della gestione potenzialmente pericolosa del cane” (Gazzano, 2004), che prevedeva l‟istituzione dell‟Osservatorio Regionale per la Profilassi della Rabbia e per la Prevenzione delle Morsicature Canine, allo scopo di permettere l‟individuazione dei profili di rischio, auspicava la realizzazione di progetti didattici al fine di promuovere l‟instaurazione di una corretta relazione con il cane e incentivava l‟individuazione dei cani morsicatori con l‟obbiettivo di sottoporli ad adeguate terapie comportamentali, nonché l‟istituzione di corsi per i cani rispondenti ai profili di rischio e per i rispettivi proprietari; inoltre proponeva un test, “Cani e padroni buoni cittadini.” che, attraverso l‟esposizione a determinati stimoli e per mezzo della visita comportamentale, potesse permettere di valutare ogni singolo soggetto. Negli anni successivi, in seguito ai cambiamenti d‟impostazione metodologica di altri Paesi Europei, anche in Italia è stato emendato il divieto di allevamento e di vendita di alcune razze e si è passati a concentrarsi sulle misure preventive, vincolando i proprietari di cani di taglia media e grande. Il 2.12.2005.

è entrata in vigore l‟Ordinanza del Ministro Storace che sostanzialmente ripropone le stesse misure dell‟Ordinanza promulgata dal Ministro Sirchia, eccetto che per l‟esclusione del Mastino Napoletano dall‟elenco delle razze a maggior rischio di aggressività.

Il 12.12.2006 è stata emessa dal Ministro Turco l‟Ordinanza di “Tutela dell‟incolumità pubblica dall‟aggressione di cani “, che mantiene il criterio della contingenza e dell‟urgenza, ma presenta anche due nuove voci che obbligano i cani delle razze indicate come rischiose ad essere sempre a guinzaglio e con la museruola, nei luoghi pubblici, rendendo praticamente impossibile il processo di educazione e di socializzazione di questi cani e predisponendoli di conseguenza a sviluppare proprio (e non solo) quei problemi comportamentali da cui la legge intende tutelare.

Un aspetto positivo di questa Ordinanza è rappresentato invece dalla definizione di aggressività non controllata: “Art. 5. 1. Si definisce cane con

aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.” Restano però ambigui: “(…) a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione; b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature (…)”, poiché non viene precisata l‟identità del

valutatore e del terapeuta impegnato nella rieducazione, omettendo l‟indispensabilità della competenza e esperienza di questi. Inoltre nell‟articolo 5, al punto 4, viene riportata la codifica dell‟eventuale eutanasia o della “gestione” delle amministrazioni comunali, per quei cani il cui proprietario “(…) non è in

grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza (…).” (Gazzetta Ufficiale N.10 del 13 Gennaio 2007);

ovvero il cane aggressivo viene condannato a morte o a condizioni di isolamento sociale per il resto della propria vita. Le razze soggette a restrizione sono di nuovo le tipologie “da presa”, definite da combattimento (Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Pitbull,ecc) a cui vengono aggiunti il Rottweiler ed alcuni guardiani del bestiame (Pastore dell‟Anatolia, del Caucaso; dell‟Asia Centrale, di Charplanina).

Una novità davvero positiva, ma anche dovuta, è la proibizione dell‟uso dei collari elettrici, riconosciuti come strumenti di sofferenza e forma di maltrattamento, poiché capaci di provocare reazioni di aggressività.

Un‟altra restrizione utile e veramente costruttiva riguarda il divieto di sottoporre i cani ad interventi chirurgici con sole finalità estetiche (conchectomia e caudectomia) e alla recisione delle corde vocali al fine di renderli afoni. In realtà le auspicabili novità introdotte dal Ministro Turco, non sono altro che un aggiornamento ad una Convenzione europea del 1987 a cui l‟Italia aveva aderito già all‟epoca; inoltre molte associazioni di cacciatori e di allevatori di cani di razza (Bracco Italiano, Cocker Spaniel, Dogo, ed altri) non rispettano tali divieti. Il 14 gennaio 2008 è stata emessa una nuova Ordinanza del Ministro Turco (Gazzetta Ufficiale N.23 del 28 Gennaio 2008) che ripropone le stesse disposizioni di quella del 12 dicembre 2006, concedendo però ancora 3 anni per la caudectomia dei cani appartenenti alle razze riconosciute dalla FCI. Vogliamo qui sottolineare ancora il carattere inadeguato nonché dannoso, di queste norme che continuano ad operare distinzioni razziali ed a limitare fortemente le possibilità di apprendimento sociale dei cani, finendo così per favorire l‟insorgenza di gravi patologie comportamentali.

4.5.15 Responsabilità del comportamentalista nel trattamento del cane