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La misura della pena – Difficoltà più serie si incontrano allorché ci s

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 84-86)

La complicità “fuori dei casi di concorso”

II. La misura della pena – Difficoltà più serie si incontrano allorché ci s

soffermi sulle pene stabilite dal legislatore a sanzione delle violazioni accessorie. Tutto sembrerebbe, infatti, tranne che possa trattarsi di ipotesi speciali di complicità.

La questione non consiste tanto nel fatto che la misura delle pene previste sia diversificata e autonoma rispetto al reato base; ciò si verifica puntualmente anche nei sistemi che differenziano la cornice edittale dell’autorìa rispetto a quel- la della partecipazione accessoria. Anzi, da questo punto di vista, è possibile rin-

213 P. PISA, voce Favoreggiamento personale e reale, cit., a pag. 162.

214 Della ricettazione, riferiscono di tesi che addirittura ravvisano nella stessa un reato senza offesa, G.

FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. Vol. II, tomo 2°. Delitti contro il patrimonio, III ed.,

Zanichelli, Bologna, 2002, p. 234 e, per le analoghe incertezze sul riciclaggio, p. 243. Di ratio incrimina- trice plurima della ricettazione parla F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. II. Delitti contro il pa-

trimonio, II ed., Cedam, Padova 2002, p. 248. Mette significativamente in rilievo come la ricettazione

possa fungere da indebito strumento di indiretta e surrettizia repressione del mero sospetto di reità del de- litto presupposto, V. MANES, Delitti contro il patrimonio. Parte II. Delitti contro il patrimonio mediante

violenza sulle cose o alle persone, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, II ed., Zani-

chelli, Bologna 2000, p. 526.

215 Ne riferisce G. PECORELLA, voce Ricettazione, cit. p. 928 e ss.. Osserva M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di

denaro, cit., a pag. 388: «La fattispecie di riciclaggio, così come si è venuta a costruire attraverso le suc-

cessive modifiche legislative, denota chiaramente i suoi debiti verso i delitti di ricettazione (la cui natura di reato contro il patrimonio è – come vedremo – contestata da chi ne fa emergere connotati di perpetua- zione criminosa e di reato contro l’amministrazione della giustizia) e di favoreggiamento reale (reato con- tro l’amministrazione della giustizia) e si pone a tutela, in via diretta, delle indagini sulla provenienza cri- minosa dei beni: indagini attraverso le quali la giustizia intende colpire gli autori dei reati base». Auspica l’introduzione di un nuovo capo, dedicato alla protezione del mercato finanziario e creditizio, A. MANNA,

Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all’amministrazione della giustizia, sino all’ordine pubblico ed all’ordine economico, in ID., (a cura di), Riciclaggio etc., cit., pp.

52-69, spec. p. 68. Per un’oggettività giuridica a protezione delle condizioni di trasparenza e di libertà del mercato, si cfr., similmente, V. MANES, Delitti contro il patrimonio, cit., p. 539, u.cpv..

tracciare nella trama normativa delle ipotesi ancillari alcuni dati di assoluto inte- resse, nel senso di un persistente collegamento delle loro cornici sanzionatorie con quelle previste per il Vortat. Si leggano, infatti, il secondo comma dell’art. 378 216, disposizione richiamata anche dall’art. 379, nonché il comma terzo del-

l’art. 648-bis 217.

Il problema sta, piuttosto, nella spesso notevolissima entità del castigo in- flitto. E non si tratta, evidentemente, del favoreggiamento, la cui fattispecie sem- plice presenta un compasso edittale non solo tendenzialmente mite, ma addirittu- ra privo di minimo, sicché essa si presta perfettamente alla modulazione della ri- sposta punitiva da noi auspicata. Si tratta, viceversa, della ricettazione e ancor più del riciclaggio, la cui pena minima rischia concretamente di sopravanzare assai spesso quella fissata per il delitto di provenienza. Quid juris?

Riteniamo che la soluzione vada ricercata su due distinti piani.

Innanzi tutto, sul piano delle attenuanti legalmente previste: «se il fatto è di particolare tenuità»218, circostanza indipendente che elimina il minimo e che si

presenta particolarmente appropriata quando per numero o gravità è specialmente ridotta la carica delittuosa del circuito criminoso d’origine219, o «se il denaro, i

beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della re- clusione inferiore nel massimo a cinque anni»220.

In secondo luogo, in un approccio metodologico insieme più pragmatico e più ispirato ai princìpi, nonché, al tempo stesso, meno dommatico: le ipotesi spe- ciali di complicità, quali qui immaginate, potranno fungere da utili strumenti di

216 Che dispone: «Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni

caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni».

217 Secondo cui: «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il qua-

le è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni». Scrive, a proposito, M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro, cit., a pag. 440: «La graduazione della sanzione per il post-fatto a se-

conda della gravità del reato presupposto è, in qualche modo, un ritorno all’origine. Nel codice Zanardel- li, infatti, la ricettazione, che nasceva come evoluzione del concetto di “complicità a posteriori”, era puni- ta con una pena commisurata alla gravità del fatto originario».

218 Art. 648, secondo comma c.p..

219 Intendiamo dire, esemplificando, quando il delitto base è uno soltanto, potendo la ricettazione pacifica-

mente restare integrata anche quando i delitti presupposti siano più d’uno. Si occupa, invece, dell’atte- nuante comune dell’art. 62 n. 4, la recente presa di posizione delle SS.UU., 26 settembre 2007, n. 35355.

adattamento della reazione punitiva dell’ordinamento al comportamento realmen- te “vissuto” dal singolo, in tutti i casi in cui la pena in concreto infliggenda per il concorso nel titolo principale sia più severa e quindi necessariamente sproporzio- nata rispetto a quella legittimamente irrogabile sulla base del titolo accessorio.

L’atteggiamento dell’interprete dovrà essere, quindi, il più possibile duttile, per nulla astratto, dovrà accettare di reprimere la condotta favoreggiatrice o ricet- tatoria con la sanzione differenziata di parte speciale soltanto se la risultante di pena per essa prevista, effettuati i debiti i calcoli circostanziali e docimologici, sia in concreto inferiore a quella computabile a titolo di concorso indifferenziato.

Ciò accadrà in molti più casi di quel che si possa di primo acchito ipotizzare e segnatamente tutte le volte in cui, ovviamente, il delitto base sia già in astratto assai gravemente punito, come quando, ad esempio, di tratti di delitti associativi, di sequestri di persona a scopo estorsivo, di rapine a mano armata; ma anche in molte altre evenienze, come nelle innumerevoli ipotesi in cui, ad esempio, una ri- cettazione “tenue” acceda ad un furto aggravato.

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 84-86)

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