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L’ubicazione tra perfezionamento e ultimazione del reato presuppo sto – La questione della configurabilità della fattispecie accessoria nel corso del-

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 78-80)

La complicità “fuori dei casi di concorso”

II. L’ubicazione tra perfezionamento e ultimazione del reato presuppo sto – La questione della configurabilità della fattispecie accessoria nel corso del-

la durata di quella presupposta si è sinora prospettata, in giurisprudenza, soltanto con riferimento al reato permanente.196

Ove però si ritenesse di prestare adesione a quel consolidato insegnamento che, sulla scia della dicotomia di matrice tedesca tra Vollendung e Beendigung197,

distingue tra perfezionamento (o consumazione formale) e ultimazione (o consu- mazione materiale) del reato198, il problema spiegherebbe ripercussioni ben più

vaste.

Infatti, secondo questa dottrina, rispetto alla più parte delle fattispecie, la classificazione in termini di violazioni temporalmente puntuali si rivelerebbe ina- deguata, in quanto priva di realismo descrittivo. Nella loro fenomenologia con-

196 Sul tema, diffusamente, M. ZANOTTI, Studi in tema di favoreggiamento personale, Cedam, Padova

1984, p. 73 e ss.. Si v. altresì G. INSOLERA, Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, cit., pp.

121 e ss..

197 Cfr., in generale, H. H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5. Auf.,

Duncker & Humblot, Berlin 1996, p 517 e s., nonché p. 695, dove si rinviene il fugace, ma significativo riconoscimento che la Helerei possa funzionare come erfolglose Beihilfe. Si v., inoltre, C. ROXIN, Straf-

recht. Allgemeiner Teil. II. Besondere Erscheinungsformen der Straftat, Beck, München 2003, p. 90 e ss.

(Rn. 25/220 e ss.) e p. 220 e ss. (Rn. 26/257 e ss.): per distinguere tra Begünstigung e Beihilfe, rispetto a condotte realizzate nello spazio temporale tra Vollendung e Beendigung, la giurisprudenza tedesca adotta un criterio soggettivo. Seri dubbi, peraltro, avanza l’A. rispetto alla stessa configurabilità della complicità durante la protrazione dell’offesa tipica in reati che non siano permanenti; più possibilista, invece, quando l’aiuto è prestato dopo che il fatto principale ha raggiunto la soglia dell’inizio d’esecuzione.

198 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, IV ed., Cedam, Padova 2001, p. 443 e ss.. Oggi, si

v. pure S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Il Mulino,

Bologna 2007, p. 668 e s.. Distingue tra “commissione” ed “esaurimento” M. ZANOTTI, Studi in tema di

favoreggiamento personale, cit., p. 79. Nega la configurabilità della “Beihilfe” tra Vollendung e Beendi- gung, L. STORTONI, Agevolazione e concorso di persone nel reato, cit., p. 134 e ss.. Contra, F. SGUBBI, Plu-

risoggettività eventuale e permanenza, cit., p. 1212. Tra le trattazioni più ampie in lingua taliana, S.

PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Giuffrè, Milano, 1982, spec. alle pp. 139 e ss. (e p. 186, ove l’au-

tore esprime le proprie perplessità sulla necessità di una simile distinzione), nonché, più di recente, G. DE

creta, invero, la quasi totalità delle manifestazioni criminose non si esaurisce uno actu, ma si protende piuttosto per una certa ampiezza cronologica, che va dall’in- tegrazione dei requisiti minimi del tipo legale al raggiungimento della massima gravità dell’offesa tipica nel caso di specie.

D’altro canto, sia pure con riferimento ai soli delitti, il perfezionamento è certamente già verificabile in coincidenza dello stadio del tentativo.199 Sicché, il

periodo che corre da tale momento sino alla consumazione finale dell’offesa tipi- ca rappresenta, senz’altro, un’idonea sede temporale ove situare le figure di com- plicità previste nella parte speciale del codice.200

Si faccia l’esempio della rapina: nel preciso istante in cui i correi, incappuc- ciati, irrompono nel luogo predestinato, chi li attende fuori, nell’auto, pronto per la folle fuga, è già un favoreggiatore.

Una simile conclusione non è semplicemente l’effetto di un argomento let- terale201, consistente nel riferire la locuzione contenuta nell’art. 378 c.p. – i.e.:

“dopo che fu commesso202 un delitto”203 – alla sola consumazione iniziale. Essa è

199 Così, A. PAGLIARO, Il reato, in Trattato di diritto penale, diretto da C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A.

PAGLIARO, Giuffrè, Milano 2007, p. 333 e s..

200 Cfr. D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale, cit., p. 116 e 117, dove l’A. sfiora la tesi, qui proposta,

di considerare le fattispecie d’agevolazione accessorie come ipotesi particolari sulla partecipazione crimi- nosa. Scrive infatti: «dal punto di vista della funzione e della struttura del favoreggiamento (personale) è perciò concepibile e ragionevole che il favoreggiamento possa realizzarsi, in qualche caso, anche prima della “consumazione” del reato principale. Chi aiuta a fuggire, poniamo, senza previo concerto, un killer che ha sparato, prima che la vittima muoia, non è certo un complice, ed è certamente un favoreggiatore: autore di un reato che ragionevolmente vediamo “successivo” al Vortat (ad un’azione omicida che ha già attinto la soglia dell’illecito penale), ancorché anteriore al momento consumativo del reato principale. / La consueta demarcazione cronologica fra partecipazione e favoreggiamento deve in conclusione essere meglio articolata: vi sono intervalli temporali di per sé aperti ad entrambi gli istituti, entro i quali soccor- rono ulteriori criteri di demarcazione: in realtà si tratta semplicemente di tenere conto (come sempre!) di tutti gli elementi delle fattispecie in predicato, quella generale del concorso nel reato, e quella particolare del favoreggiamento».

201 Un altro argomento sistematico-letterale proviene dagli artt. 307 e 418 c.p., che non possiamo conside-

rare altrettanti modelli di complicità, perché, riferendosi ai soli delitti associativi, risultano sforniti di una struttura genetica “di parte generale” e che tuttavia, mostrando di considerare le condotte di assistenza come alternative a quella di favoreggiamento, indicano come anche il legislatore storico non escludesse la compatibilità fra quest’ultima violazione e un perdurante illecito.

202 Sulle possibili accezioni del termine “commissione”, M. ZANOTTI, Studi in tema di favoreggiamento

personale, cit., p. 77 e s..

203 Si rammenta che, nell’ipotesi della ricettazione, del riciclaggio e del reimpiego, il requisito della poste-

rità cronologica si ritiene espresso dal termine «provenienti». Sul concetto di provenienza, cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Giuffrè, Milano 1997, pp. 398 e ss.; U. LIGUORI,

piuttosto conseguenza, in primo luogo, di una profonda osservazione dei fenome- ni delittuosi, donde si apprende che condotte dotate di modalità favoreggiatrici o ricettatorie intervengono, spesso, prima dell’ultimazione del previo reato; e, in secondo luogo, della sensazione di radicale iniquità che si produrrebbe col tratta- re difformemente condotte pressoché identiche, solo perché verificatesi pochi istanti prima, anziché pochi istanti dopo rispetto a quel momento.204

Le medesime riflessioni, in fondo, valgono inalterate anche per la promessa fatta anteriormente al “cominciamento” del fatto principale: colui che si presti ad assicurare il bottino o garantisca vie di fuga, nel caso che l’artefice primario com- metta effettivamente il delitto e la promessa venga mantenuta, non è un correo, bensì, rispettivamente, un ricettatore o un favoreggiatore.205

Le modalità della condotta tenuta fan dunque premio sull’influsso causale, pur necessario. A meno che, s’intende, la descrizione processuale del fatto non dimostri che la parola data, fosse, in realtà, il mero brandello di un’attività sobil- latrice più complessa, diretta all’an del delitto e capace di un decisivo condizio- namento psichico sulla mente dell’ autore.

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 78-80)

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