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Sfondo teorico del criterio cronologico: la concezione rigidamente condizionalistica del rapporto causale nel concorso di persone nel reato –

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 31-34)

Fisionomia del diritto vivente

III. Sfondo teorico del criterio cronologico: la concezione rigidamente condizionalistica del rapporto causale nel concorso di persone nel reato –

Quello che sinora abbiamo denominato criterio cronologico potrebbe altrettanto correttamente definirsi criterio eziologico.

É infatti evidente che in tanto può sostenersi la rilevanza a titolo concorsua- le di qualsiasi condotta relazionatasi all’evento plurisoggettivo prima del suo esaurimento, così come fanno le citate pronunzie, in quanto si accolga un princi- pio deterministico funzionante secondo la successione di un “prima” e un “dopo”: a tale principio, da secoli, si dà il nome di principio di causalità.

53 Cass., sez. V, 14 ottobre 1996, n. 873, Colecchia e altro, in Cass. pen., 1998, 503. Ne riportiamo un

passo, a nostro avviso assai indicativo della mentalità giurisprudenziale che si sta cercando di segnalare: «La ricettazione, il favoreggiamento, il riciclaggio postulano un accordo criminoso successivo al reato presupposto. L’accordo precedente, invece, è compartecipazione nel reato principale anche se si traduce in una prestazione eventuale e successiva che non ha valore sostanziale, ma soltanto processuale e proba- torio in quanto rivelatore di quella promessa che, intervenuta prima o durante il reato, con l’animus socii

culpae, è idoneo a rafforzare il proposito criminoso dell’agente ed a determinare quelle condizioni e mo-

dalità di tempo luogo ed azione che sarebbero state diverse senza quella promessa. Ciò che rileva, infatti, non è la prestazione ad adiuvandum, che potrebbe anche non intervenire per un ripensamento del soggetto che si era impegnato ad eseguirla, ma è la promessa della prestazione che, determinando o rafforzando la risoluzione delittuosa, costituisce concorso nel reato presupposto» (ivi, p. 505). Si noti, però, che nel pro- sieguo della motivazione non si dà affatto conto, in termini effettivi e concreti, dell’ipotizzata efficienza rafforzativa dell’intervenuto accordo sul proposito criminoso: sufficiente è, per i giudici, la sua a s t r a t t a c o l l o c a z i o n e t e m p o r a l e .

54 Cfr., ad es., Cass., sez. I, 21 dicembre 1987, Scatizzi, in Giust. pen., II, 294. 55 Cass., sez. I, 26 giugno 2001, n. 3345, Capasso, in Cass. pen., 2002, 2369.

Altri criteri, sia oggettivi, ad esempio una responsabilità per rischio, sia soggettivi, ad esempio una responsabilità per adesione psicologica, non esclude- rebbero radicalmente la possibilità di far proprio, a posteriori, un fatto altrui.56

In effetti, quando, al volgere fra Ottocento e Novecento, i legislatori europei decisero di espungere dall’area della complicità le condotte susseguenti al delitto, lo fecero essenzialmente per ragioni causali.

Che tuttavia “tutto” ciò che precede la consumazione sostanziale del reato principale vada imputato a titolo di concorso, è il frutto di una concezione rigida- mente logica di tale principio.57

Logica è infatti la natura della teoria dell’equivalenza delle condizioni. É cioè da un punto di vista logico, e non già “storico”, che le condizioni di un even- to sono tutte equivalenti fra loro: il medesimo punto di vista assunto da John STUART MILL nell’elaborare i celebri cinque metodi induttivi per la verifica del

nesso causale.58

Ora: il tradizionale asserto che in tema di concorso di persone un utilizzo ri- goroso della formula condizionalistica impedirebbe di applicare una pena ai casi di partecipazione c.d. non necessaria59 si è mostrato errato.

La verità è, piuttosto, che il concetto di partecipazione necessaria è relativo. Si è infatti evidenziato come la stessa nozione di agevolazione, di c.d. causalità agevolatrice o di rinforzo, altro non è che una forma di condizionalità, soltanto appuntata ad un fatto storico maggiormente dettagliato e concreto. Come si nota- va in apertura, pertanto, non v’è alcun salto ontologico fra i due concetti60: soltan-

to, il secondo, ossia l’agevolazione, fa riferimento ad un evento di cui si assuma- no come rilevanti ulteriori e più sottili aspetti e/o modalità, rispetto a quello cui si

56 Sotto questo profilo, è indubbio che il requisito causale rappresenti una prima e fondamentale garanzia. 57 Dal quale infatti deriva soltanto, a rigore, che s o l o ciò che vien prima di un determinato evento pos-

sa esserne considerato causa, non già che t u t t o ciò che lo precede debba necessariamente essere consi- derato tale.

58 Cfr. M. MAIWALD, Causalità e diritto penale, cit., p. 18.

59 In tal senso, ad es., L. VIGNALE, Ai confini della tipicità: l’identificazione della condotta concorsuale, in

Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 1358-1413, a p. 1360, ultimo cpv. e alle pp. 1364 e ss..

60 Ciò è evidenziato chiaramente da quella giurisprudenza che insiste nell’asserire la sicura efficienza cau-

sale della partecipazione di minima importanza agli effetti dell’art. 114 c.p.: cfr. L. VIGNALE, Ai confini

riferisce il concetto di condizione, di talché, rispetto a t a l i aspetti e/o modalità, anche una semplice “agevolazione” è n e c e s s a r i a .61

La condizionalità, quindi, conserva nell’ambito dell’illecito plurisoggettivo le stesse attitudini espansive che presenta nella responsabilità monosoggettiva. Anzi, forse addirittura amplificate.62

Non può infatti farsi ricorso, tanto agevolmente, al criterio della concretiz- zazione del rischio vietato, giacché è ovvio che l’evento-reato qui è sempre anche il prodotto delle condotte altrui.

Nemmeno ci si può porre, tanto lievemente, in un’ottica di adeguatezza ex ante, giacché si finirebbe per imputare condotte completamente innocue o addi- rittura ostacolanti l’evento, anziché facilitanti lo stesso.63

E del resto come non riconoscere che proprio su base condizionale si è giunti in giurisprudenza sino al segno di tener per responsabile chi abbia soltanto presenziato sul luogo del delitto?64

Si dirà che in ambito monosoggettivo, tuttavia, tali menzionati criteri val- gono solo come delimitazione di un nesso eziologico peraltro già appurato. Nella fissazione di tale nesso, com’è noto, il criterio impiegato semmai è un altro: sulla base di leggi scientifiche sarebbe possibile escludere la rilevanza causale di ipo-

61 Cfr., nella manualistica italiana, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale; G. GRASSO, in

M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del Codice Penale. II. Art. 85-149, II ed., Giuffrè, Mila-

no 1996, p. 157. In quella tedesca, si veda H. H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. Allge-

meiner Teil, 5. Auf., Duncker & Humblot, Berlin 1996, p. 693, ultimo cpv.; nonché, già, E. MEZGER,

Strafrecht. Ein Lehrbuch, 2. Auf., Duncker & Humblot, München und Leipzig 1933, p. 412 e ss.. Contra,

per una distinzione comunque qualitativa tra condizionalià necessaria e agevolazione, F. ALBEGGIANI, I

reati di agevolazione colposa, Giuffrè, Milano 1984, pp. 30-34.

62 Sostiene l’autonomia dei problemi di imputazione della responsabilità concorsuale rispetto alla spiega-

zione dell’evento monosoggettivo, G. INSOLERA, Problemi di struttura del concorso di persone nel reato,

Giuffrè, Milano 1986, pp. 21-30 (§ 5 del primo capitolo). Si veda anche ID., voce Concorso di persone

nel reato, in Dig. pen., II, Utet, Torino 1988, pp. 437-502, in partic. il § 9.

63 G. INSOLERA, Problemi di struttura, cit., p. 29, fonda sull’art. 115 c.p. il diniego di una prospettiva ex

ante.

64 Cfr. M. DONINI, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fat-

to altrui, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, pp. 175-245, in partic. p. 197, note 61 e 62. Per una casistica

tetici fattori alternativi, ciò che consentirebbe di affermare con pratica certezza l’effettiva condizionalità dell’operato del reo.

Me è proprio a tale proposito che, nel prosieguo, vorremmo farci carico di dimostrare la fondata sussistenza di un ragionevole dubbio circa l’effettiva possi- bilità di un tale procedimento di esclusione.

Infine, pare doveroso notare, prima di concludere, che la richiamata giuri- sprudenza mostra spesso la tendenza ad operare, cautelativamente, la conversione dell’addebito di concorso materiale in quello di concorso morale. Si tratta di un espediente, o meglio di una scappatoia, per condurre la decisione su livelli più scivolosi e quindi più difficilmente attaccabili. Invero, se può sempre contestarsi la necessarietà dell’apporto fisico del correo, sarà invece assai più arduo per la difesa provare che l’esecutore, senza l’impulso psichico del proprio assistito, avrebbe agito egualmente.65

Complessivamente descritto, però, il rigido approccio condizionalistico alla tematica del concorso di persone frustra le esigenze di un’equa ponderazione del- l’apporto singolo, amplificando la lesione al principio di responsabilità personale; pone nell’ombra qualsiasi dato di tipicità descrittiva che non sia il vago art. 110 c.p., in diretto e totale conflitto con il canone di celsiana memoria (nisi tota lege…); elude ogni pretesa di realismo nella definizione globale – legale e giudi- ziale – dei fatti penalmente rilevanti.

In definitiva, il dogma ezio-crono-logico tende ad oscurare le modalità, i ca- ratteri e l’importanza dell’agire, valorizzandone una sola dimensione: quella tem- porale.

IV. Tratti non allineati. Pronunzie che ammettono la configurabilità

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 31-34)

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