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Le origini storiche 206 – Quando la giurisprudenza utilizza le ipotes

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 80-83)

La complicità “fuori dei casi di concorso”

III. Le origini storiche 206 – Quando la giurisprudenza utilizza le ipotes

accessorie del favoreggiamento e della ricettazione per “derubricare” l’addebito di concorso nel reato, essa resuscita quindi, forse inconsapevolmente, la primige- nia struttura dei delitti famulativi, oggetto del nostro studio.

Essi erano, in principio, forme di partecipazione al reato. Ma già a partire dal Codice Toscano, vennero ad assumere, secondo l’interpretazione assoluta-

Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto: cause di estinzione del reato o della pena, cause di esclusione dell’antigiuridicità, cause di non punibilità o non imputabilità, abolitio criminis, dichiarazio- ne di incostituzionalità, in A. MANNA, (a cura di), Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobi-

liare, Utet, Torino 2000, pp. 93-114.

204 Sempre attuali, in proposito, le considerazioni sul c.d. “favoreggiamento anticipato” di W. CLASS, Die

Kausalität der Beihilfe, in G. SPENDEL, Studien zur Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Ulrich Stock,

Holzner, Würzburg 1966, pp. 115-126, spec. a pag. 117.

205 Così P. PISA, voce Favoreggiamento personale e reale, in Dig. pen., vol. V, Utet, Torino 1991, pp.

160-173, a pag. 163.

206 Sul tema, cfr. l’erudito resoconto di G. PECORELLA, voce Ricettazione, in Noviss. dig. it., vol. XV, Utet,

1968, pp. 925-946, in part. p. 926 e ss.. Sulla figura del “continuatore” del delitto, nel pensiero dei crimi- nalisti ottocenteschi, M. ZANOTTI, Studi in tema di favoreggiamento personale, cit., p. 88 e ss..

mente dominante, una sempre più spiccata autonomia, emancipandosi dall’area del concorso.

Decisiva fu, per l’emersione della nuova mens legis, la considerazione della loro usuale posterità cronologica rispetto al crimen principale. In base agli sche- mi causali naturalistici di moda nell’800, infatti, ciò si prestava perfettamente alla menzionata espunzione dall’area del fatto e al loro confinamento nel post-fatto.

Il discrimine era più che chiaro: la condotta che interferisca cronologica- mente col delitto può avere, e normalmente ha, effetto causale e quindi concor- suale; l’aiuto prestato dopo, invece, a meno che non dispieghi un’efficacia nel senso della protrazione dell’illecito – c.d. concursus subsequens207 –, integra una

fattispecie distinta.

Emblematica, a proposito, la disposizione del Codice del 1853: «Chiunque, dopo il fatto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, scientemente aiuta il delinquente ad assicurare il crimi- noso profitto, o ad eludere le investigazioni della giustizia; ognoraché non cada sotto una più speciale disposizione della legge, commette il delitto di favoreggia- mento».208

Sicché, interpretare i tipi del favoreggiamento e della ricettazione (nonché, oggi, del riciclaggio) come ipotesi speciali di complicità, significa forse regredire ad epoche persino più risalenti: ad esempio, al Codice napoleonico del 1808 per il Regno di Napoli209.

207Cfr. C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, Torino 2003, p. 6: nel di- ritto comune, la figura che raggruppava un po’ tutte le forme di ausili, sia ante delictum sia in ipso delicto sia post delictum, era la receptatio. Sul tema cfr., pure, A. MARONGIU, voce Concorso di persone (diritto

intermedio), in Enc. dir., vol. VIII, Giuffrè, Milano 1961, pp. 564-568. Sul senatoconsulto Silaniano che,

in epoca romana, sottopose il favoreggiatore alla stessa pena della lex Cornelia (cioè a quella del delitto principale) cfr. invece U. BRASIELLO, voce Concorso di persone (diritto romano), in Enc. dir., vol. VIII,

Giuffrè, Milano 1961, pp. 561-564, in partic. p. 563.

208 É il testo del I par. dell’art. 60 del Codice penale pel Granducato di Toscana (1853), rist. anastatica,

Cedam, Padova 1993. Il criterio discretivo dell’assenza di “conseguenze ulteriori” fu mantenuto nella for- mulazione dell’art. 225 del Codice Zanardelli. Il codice Rocco, invece, irrigidì il criterio cronologico non ammettendo che si potesse comunque concorrere, dopo il fatto, portandolo ad ulteriori sviluppi.

209 Si legga l’art. 23 del Titolo I, sez. I: «Sono in un grado minore di reità i consulenti e gl’istigatori del

delitto, quando essi ne abbiano solo facilitata l’esecuzione. Essi diconsi complici. La complicità si estende ai casi ne’ quali siasi partecipato del lucro del delitto o siasi favorito il reo con ajuto posteriore. Vi sono de’ casi preveduti dalla legge, ne’ quali la fiducia di questi ajuti posteriori, avendo servito di sprone al de- litto, la legge stessa punisce la complicità col medesimo rigore dell’atto principale del delitto» (in Le leg-

Eppure, a ciò sospinge non soltanto la considerazione che, se talvolta la giu- risprudenza appunta le qualifiche di concorso e complicità al medesimo fatto sto- rico, ciò non può che implicare che anche quest’ultime possano, in certi casi, non esser prive di efficienza causale – sia pure secondo una direzione peculiare – ri- spetto al previo delitto; ma anche la già segnalata urgenza equitativa, realistica e personalistica.

A ben vedere, poi, le fattispecie de quibus si sono emancipate poco e male. Ciò spiega come alcuni dei massimi criminalisti di ogni tempo abbiano potuto esprimere le più aspre riserve circa una sensata e chiara definizione dell’autono- mo ambito di operatività delle stesse. CARRARA ha parlato, a proposito, di una de-

terminazione «tanto necessaria, quanto malagevole». BELING ha giudicato il favo-

reggiamento come una fra le disposizioni in assoluto «più infelici».210

Il nesso di derivazione dall’antico paradigma di parte generale è quindi as- sai più stretto di quanto si pensi: più le si rilegge più ci si accorge di quanto capil- larmente e prepotentemente l’eredità del passato filtri ancora nelle maglie di tali incriminazioni.

§ 7. Prevenzione di altre possibili obiezioni.

A questo punto, crediamo di aver sufficientemente dimostrato la possibilità tecnica e la necessità assiologica di superare il primo e fondamentale ostacolo ad interpretare le previsioni degli artt. 378, 379, 648, 648-bis, 648-ter c.p. come ipo- tesi speciali sulla complicità: il c.d. criterio cronologico.

Altre obiezioni, però, si sollevano e, nel dar conto di queste, verrà man mano chiarendosi la specifica modalità di funzionamento del sistema partecipati- vo differenziato e plurale da noi immaginato.

gi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808), rist. anastatica, Cedam 1996). Per una ri-

costruzione dell’attuale sistema in linea di continuità con il codice Zanardelli, cfr., invece, M. ZANOTTI,

Studi in tema di favoreggiamento personale, cit., spec. p. 100.

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 80-83)

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