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Ricettazione, riciclaggio e figure professionali: “casi” isolati e avven to di una regolazione dall’alto – Ci si potrebbe aspettare che, se non altro per

Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 53-57)

Fisionomia del diritto vivente

II. Ricettazione, riciclaggio e figure professionali: “casi” isolati e avven to di una regolazione dall’alto – Ci si potrebbe aspettare che, se non altro per

ragioni statistiche, uno dei soggetti maggiormente esposti al rischio di incorrere nei reati legati all’occultamento di beni provenienti da delitto sia il t i t o l a r e d i u n ’ o f f i c i n a m e c c a n i c a o d i u n a c a r r o z z e r i a .

113 Così, specialmente, l’ordinanza cautelare: «D’altra parte la f i n a l i t à chiaramente favoreggiatrice del

Frittitta emerge con tutta evidenza anche dalla sua condotta successiva all’arresto dell’Aglieri e, in parti- colare, dalle dichiarazioni del medesimo Frittitta rese alla squadra mobile che manifestano più chiaramen- te, come si vedrà, la complessiva f i n a l i t à della condotta dell’indagato in esame, laddove emerge asso- lutamente inequivoca la specifica f i n a l i t à [tres!] di aiutare anche Corso Gioaccchino, responsabile del reato di associazione mafiosa, a sottrarsi alle investigazioni dell’autorità» (Trib. Palermo, ord. 29 ottobre 1997, ind. Frittitta, in Foro it., 1998, II, 280, con nota di C. VISCONTI, Il prete e il boss latitante: l’accusa

di favoreggiamento val bene una messa?, il quale propone una ricostruzione del bene giuridico del favo-

reggiamento compatibile con i bisogni fondamentali della persona ricercata, auspicando che le indagini, in un ordinamento democratico, possano avere un volto umano: la soluzione, certamente apprezzabile, pare tuttavia sottovalutare la tensione tra i beni coinvolti).

114 Così, la motivazione – inedita – di Cass., sez. III, 11 aprile 1983, Aquilanti, in Riv. pen., 1984, 87, ove

La prassi non ha mancato di rispondere alle aspettative. Si deve riconoscere, tuttavia, che la fraudolenza da cui appaiono generalmente connotati la sostituzio- ne della targa di un veicolo o la manomissione del numero di telaio, quali fatti- specie più frequenti, non consente certo di insorgere, in questi casi, contro prete- se violazioni dello statuto professionale del reo; ciò, nonostante la possibilità di una regolarizzazione amministrativa ex art. 74 cod. strad. escluda, secondo la Corte di cassazione, che i beni così alterati siano affetti da illiceità intrinseca e che possano pertanto costituire oggetto di una confisca obbligatoria. 115

Piuttosto isolati, se non addirittura assenti, invece, in ques’ambito, i casi concernenti le professioni liberali. Per studiare sul piano effettuale la responsabi- lità dell’a v v o c a t o per riciclaggio di danaro sporco ci dobbiamo infatti spo- stare oltralpe. Si intende fare riferimento alla recente pronunzia del Bundesgeri- chtshof, con la quale essa è stata per la prima volta positivamente affermata. E pare che la Corte federale non abbia scansato il problema dei limiti del diritto di difesa, argutamente notando che l’ordinamento, qualora la persona non abbia a disposizione moneta pulita per potersi pagare l’assistenza legale, appresta a suo beneficio il patrocinio gratuito. Sicché la condotta del difensore che, consapevo- le, accetti danaro di provenienza illecita si colloca inevitabilmente al di fuori dei termini legali e deontologici che definiscono la propria professione.116

Punita anch’essa «fuori dei casi di concorso» in bancarotta, la ricettazione fallimentare, invece, pone spesso sul banco degli imputati la b a n c a o i suoi f u n z i o n a r i . Qui però, anziché le regole d’autodisciplina, determinanti nel segnare il confine del lecito sono generalmente le norme del codice civile. La Cassazione ha così deciso che la banca che trattenga somme di danaro incassate su mandato di riscossione crediti, conferitole da società poi fallita, non commette un’attività distrattiva, poiché i beni in questione non sono ancora entrati nel patri- monio del fallito117;al contrario, compie un atto di disposizione illegittimo il fun-

zionario che trasferisce su di un conto interno la somma risultante da un libretto

115 Cass., sez. II, 28 settembre 1998, Asseliti, in C.E.D. Cass., rv. 211662; Cass., sez. II, 05 novembre

1996, Bevilacqua, in Foro it., Rep. 1997, voce Confisca, n. 6.

116 Per queste informazioni, cfr. V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’interven-

to penale, in Riv. tim. dir. pen. ec., 2004, pp. 35-80, in part. pp. 68 e ss..

al portatore di proprietà del fallito e costituito in pegno a garanzia di debiti verso la banca118.

Ma in quest’ambito, una volta tanto, il legislatore – in verità quello comuni- tario più che quello nazionale – sembra voler anticipare le emergenze della pras- si.

L’onda lunga del contrasto al terrorismo internazionale ha intensificato ne- gli ultimi anni l’azione antiriciclaggio. Fra i molti chiamati a prendere parte atti- va alla lotta119, figurano oggi anche notai, avvocati, revisori contabili, commer-

cialisti, ruoli che assumono oramai, sotto tale profilo, una intensa colorazione pubblicistica.

Risale infatti all’aprile 2006 l’entrata in vigore dei regolamenti attuativi120

del d.lgs. di recepimento della seconda direttiva 2001/97/Ce in materia. Corredati dalle istruzioni dell’Ufficio italiano Cambi, essi hanno definito gli obblighi colla- borativi imposti ai menzionati ordini professionali: trattasi della identificazione della clientela in relazione alle operazioni che superano, anche frazionatamente, le 12.500 euro121; della registrazione in archivio dei dati così raccolti; della segna-

lazione – si badi bene – delle operazioni sospette, salvo precisare che: «Gli obbli- ghi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ri- cevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posi- zione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappre- sentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale pro- cedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un pro- cedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso» (art. 10, co. I, d.m. 141/2006).

La menzionata tripartizione di obblighi rimonta peraltro alla prima direttiva antiriciclaggio (91/308/Cee) e si ritrova oggi anche nella Convenzione di Paler-

118 Cass., sez. V, 20 marzo 1987, Zampolli, in Riv. pen., 1988, 201.

119 Per l’inquadramento dell’emergenza terroristica nel c.d. diritto penale di “lotta”, cfr. M. DONINI, Il di-

ritto penale di fronte al «nemico», in Cass. pen., 2006, pp. 735-777, spec. p. 745 e ss..

120 Per un commento, L. FERRAJOLI, Studi legali: archivio cartaceo o elettronico per chi amministra socie-

tà in nome di altri, in Guida al dir., 2006, 18, pp. 42-46. Si tratta dei decreti ministeriali nn. 141, 142 e

143 pubblicati nel supplemento ord. alla Gazz. Uff. del 7 aprile 2006 e concernenti rispettivamente liberi professionisti, intermediari finanziari e intermediari non finanziari.

mo del 2000 (art. 7), recentemente ratificata, nonché nel d.lgs. 231 del 2007, che recepisce la terza direttiva europea in materia (2005/60/Ce).

La novità, così, consiste proprio nel reclutamento, fra le forze anticrimine, delle richiamate categorie professionali, che si vedono, forse per la prima volta, onerate di una serie di vincoli, a volte anche penalmente sanzionati, capaci di in- crinare il rapporto fiduciario e riservato con il cliente. Tanto è vero che il legisla- tore stesso si è sentito in dovere di precisare: «Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono viola- zione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori» (art. 9, co. III, d.m. 141/2006) 122.

Ma, a ben vedere, l’aspetto veramente formidabile di tutto questo comples- so normativo di derivazione comunitaria non è il – pur temibile – reticolato di adempimenti amministrativi che d’ora innanzi avvolgerà alcune delle più classi- che professioni “liberali”, bensì l’aver creato, particolarmente attraverso l’obbli- go di segnalazione, una nuova posizione di garanzia, per cui non resta che stare a vedere quante volte il professionista sarà chiamato a rispondere per concorso omissivo nel reato di riciclaggio commesso dal proprio cliente.

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Nel documento I reati "fuori dei casi di concorso" (pagine 53-57)

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