• Non ci sono risultati.

2. EVOLUZIONE E IMPATTO DELLA TECNOLOGIA

3.3 Multi-territory licensing

Produrre e distribuire musica online non risulta semplice operazione vista la molteplicità di diritti in gioco (diritti per la copia e per la pubblicazione al pubblico) e delle proprietà coinvolte ( autori, compositori, performer, case discografiche) che spesso si intersecano in differenti contratti gestiti a loro volta da diverse agenzie e collettivi di gestione e tutela dei diritti. Coloro che intendono utilizzare un’opera per un nuovo business, servizio o prodotto spesso devono negoziare i termini di utilizzo con ogni proprietario e in ogni paese. Si tratta di un’operazione molto costosa sia in termini temporali che economici che, solo grandi aziende dotate di buon expertise sia giuridico che manageriale si possono permettere. Il principio dello sfruttamento territoriale dei copyright tramite licensing potrebbe essere economicamente vantaggioso per i possessori dei diritti, che limitando la licenza ad un solo paese, devono di volta in volta fornire la stessa licenza per i medesimi contenuti ad altri paesi, ricevendo così le roaylty da ogni diverso paese. Tuttavia questa pratica potrebbe costituire un ostacolo per le major nello sviluppare e lanciare servizi musicali multi territoriali estesi e condivisi in tutta l’UE. La frammentazione del mercato dei diritti e del licensing comporta costi eccessivi e rende più difficile per i service provider sviluppare business multi territoriali omogenei. Non solo, crea difficoltà ai consumatori che desiderano accedere a contenuti disponibili in altri Stati membri differenti rispetto a quello in cui risiedono. I seguenti dati sono indicativi del vasto ammontare di player coinvolti nella gestione dei diritti e delle derivanti difficoltà che possono presentarsi al fine di perseguire un approccio regolamentativo omogeneo e condiviso. Secondo un’inchiesta della commissione UE, nel 2003 si registrava la presenza di ben 152 collective society22 , che agivano per conto

21

Legalmente con la parola licensing, in italiano licenza, si intende comunemente la cessione da parte dell’autore o del detentore di un diritto ad altro soggetto perchè la possa utilizzare traendone dei benefici economici. Il licenziante, ovvero colui che cede la licenza, ed il licenziatario, colui che gestisce la licenza, si accordano perché i benefici vengano remunerati attraverso una fee che può essere fisso o variabile sulle vendite.

Quando la parola licensing è usata nel linguaggio di marketing si parla del diritto di cui sopra legato ad una delle seguenti categorie: arte, spettacolo/personaggi, moda, musica, sport, marchi aziendali, editoria/autori.

Quindi per riassumere il licensing è quell’attività di marketing attraverso la quale chi detiene un diritto con riferimento alla licenza, lo cede ad un altro soggetto dietro pagamento di un compenso unico o percentuale nel rispetto di alcune regole definite nel contratto di licensing (Leocane 2008).

22

Per copyright collective o copyright collective agency ( licensing acengy o copyright collecting society) si intendono degli organismi creati tramite specifiche leggi o accordi privati che si impegna nella gestione collettiva dei diritti. Le società di gestione collettiva hanno l’autorità di concedere in licenza le

72

di circa 1,6 milioni di possessori di diritti e gestivano ogni anno circa 4,9 bilioni di euro di royalty. Di questa cifra 3,8 bilioni di euro erano destinati e distribuiti tra i proprietari dei diritti. La distribuzione tra stati interna all’UE ammontava a 322 milioni di euro, la distribuzione a paesi terzi al di fuori dei confini UE ammontava a 184 milioni di euro23. Dei ricavi generati dalle società di gestione collettiva l’80% deriva dallo sfruttamento di lavori musicali ed è generato dalla prime dieci società che son attive in questo campo24. Le soluzioni suggerite dalla letteratura per dare ordine ad un sistema così vasto e frammentato sono di rendere le procedure di licensing per la distribuzione online più semplici, in modo da creare un bacino europeo multi licenza, o meglio di creare un’unica tipologia di licensing che includa contemporaneamente i diritti di produzione e di performance e che uniformi le licenze appartenenti a più right holder (autori, compositori, performer, case discografiche). Successivamente andrà poi sviluppato un metodo di distribuzione delle royalty tra i differenti right holder.

Un importante atto finalizzato allo sviluppo di servizi legali di musica online è rappresentata dalla “Reccomendation on colletive crossborder management copyright and related rights for legitmate online music service” del 2005 della Commissione Europea. Include importanti misure minime di tutela minima dei possessori di diritti, che dovrebbero essere adottate in tutti i contratti di licensing. Tuttavia non essendo questa misura al momento vincolante non ha raggiunto ancora i risultati prefissati. Uno strumento dunque, quello del licensing, che per esser impiegato e sfruttato con efficienza ed efficacia richiede oltre che una maggiore trasparenza del mercato, in modo da comportare così maggiore chiarezza per gli investitori, anche uno specifico sistema regolamentativo dedicato. Non esistono leggi codificate che regolano il licensing. Tutto dipende infatti da come un’azienda decide di utilizzare il licensing: per alcune aziende il licensing è un fatto strategico mentre per altre il licensing è un fatto puramente tattico. Per fare un esempio molte aziende operanti nel campo della moda, in particolare degli accessori, considerano il licensing come un fatto strategico. Se si pensa ad alcune multinazionali del settore occhialeria, come ad esempio Luxottica o Safilo, le licenze dei marchi della moda sono considerate vitali. La situazione è invece diversa per le

opere protette da copyright e raccogliere royalty derivanti da licenze negoziate per conto dei suoi membri per poi successivamente distribuirle.

23

The Music Industry 2012, European Commission Report 24

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/studycollectivemgmt_ en.pdf(2005)

73

aziende della distribuzione organizzata dove l’utilizzo di alcuni marchi è legata a fatti tattici quali l’uscita di un film di successo o di trasmissioni televisive o ancora di eventi sportivi che caratterizzano determinati momenti. Come si può intuire le regole sono quindi dettate dal settore di appartenenza dell’azienda ed è questo a determinare se il licensing è un fatto strategico oppure un fatto tattico. Si auspica perciò ad una maggiore collaborazione da parte delle collective society affinché condividano le loro informazioni su proprietà e licensing per la creazione di un vasto database comunitario (Commissione Europea 2009).

Per quanto riguarda le maggiori problematiche connesse alla gestione del licensing spicca tra tutte l’identificazione della localizzazione e individuazione degli autori al fine di ottenere da questi le concessioni per l’utilizzo delle loro opere. Capita infatti spesso di trovarsi a che fare con opere il cui autore è sconosciuto o i suoi dati non sono rintracciabili (in questo caso si parla di opera orfana) oppure può capitare che un’opera appartenga a più autori, la cui maggior parte dei quali non è rintracciabile. Per far fronte a queste problematiche l’Unione Europea ha intrapreso numerose iniziative. Tra queste da menzionare le proposte comunitarie che mirano alla definizione di criteri specifici finalizzati ad una ricerca diligente dei possessori di diritti, nonché la creazione di un database per opere orfane. L’UE mira inoltre a stabilire e definire gli usi che possono essere fatti delle opere orfane, e le condizioni e termini di utilizzo di queste. Queste misure hanno la caratteristica di agevolare le operazioni dell’industria discografica, rendendo più facile l’utilizzo di queste opere ad esempio nel loro impiego in colonne sonore, jingle tv, videogiochi o pubblicità ma anche nei servizi stessi di musica online (Commissione UE 2011).

Altra barriera per lo sviluppo di politiche multi-licensing risiede nella facoltà degli stati membri di avere un significativo margine discrezionale nel decidere che tipo di limitazioni ed eccezioni apporre nella gestione ed utilizzi di licensing e copyright. Eccezioni che variano di stato in stato secondo le diverse leggi nazionali (articolo 5.2 e 5.5. della Direttiva Copyright). Il tutto si traduce in sostanziali differenze regolamentative tra stati comunitari. Ogni stato membro presenta infatti dei significativi discostamenti regolamentativi per quanto concerne le limitazioni ed eccezioni all’utilizzo di opere protette da copyright.

74