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1 L’eredità degli Stati preunitar

NAPOLI E SICILIA

Legge 21 agosto 1826 e Decreto 26 marzo 1827

Tutela governativa: Gli agenti governativi amministrano i boschi e le terre salde dello Stato, esercitano vigilanza per

la conservazione e miglioramento dei boschi e terre salde dei comuni e corpi morali (art. 2, 3, 4). Non sono considerate come boschi le terre salde coperte di alberi ingentiliti (art. 11).

Tagli: I boschi dei comuni, pubblici stabilimenti e corpi morali non possono tagliarsi senza preventiva licenza (art. 34,

37, 38). È prescritto doversi riserbare nei tagli regolari 15 alberi a moggio, ed è stabilita la stagione selvana per lo eseguimento dei tali e la dichiarazione della difesa, ossia divieto del pascolo (art. 34, 35). I privati proprietari sono liberi di tagliare i loro boschi a beneplacito senza l’osservanza della stagione selvana (art. 5).

Decorticazione: È proibita in tutti i boschi anche di proprietà dei privati, non solo per le querce-sughero e leccio, ma

anche per i pini di Aleppo ed ogni altra pianta silvana che ne sia suscettibile. (Decreti 2 settembre 1832, 5 luglio 1863, 31 dicembre 1864).

Dissodamenti: Sono vietati nei boschi e terreni saldi anche dei privati. Non sono compresi nel divieto i terreni saldi

esistenti nelle ville e giardini cinti da fossi e da mura e quelli la di cui saldezza deriva da regolare vicenda di coltura (art. 12, 13).

Boschi e terreni vincolati, boschi banditi e terre a pendio: Sono assoggettati ad ordinanza di rinsaldimento e

rimboschimento i terreni a pendio solcati facilmente dalle acque, dalla di cui coltivazione può derivarne danno ai terreni sottoposti od alle strade e corsi d’acqua. (art. 20, 21, 22, 23).

Rimboschimenti spontanei: Tutti i fondi volontariamente rimboschiti vanno esenti dalla soggezione della legge

forestale (art. 30).

Pascolo: È libero nei boschi comunali e dei corpi morali sempreché non siano dichiarati in difesa. Le capre sono

sempre escluse dai boschi, ed accantonate nei luoghi sassosi (art. 76). I diritti di uso sono conservati nel modo in cui stavansi esercitando all’atto della promulgazione della legge. Gli intendenti e gli amministratori debbono curare che sieno circoscritti nei termini della loro legale osservanza (art. 77).

Custodia: Pe’ boschi demaniali provvede l’amministrazione. Pei boschi comunali le guardie sono proposte dai

Consigli municipali e nominate dai prefetti. Pei boschi degli altri corpi morali la nomina è fatta dalle rispettive amministrazioni, e la patente si rilascia dall’autorità. Compete all’amministrazione forestale il diritto di provocare provvedimenti qualora la custodia fosse insufficiente ed i salari non corrispondenti alle esigenze di servizio (art. 166 a 170).

PARMA

Decreto 11 novembre 1842 ed altri

Tutela governativa: Sono soggetti i boschi dei comuni, corpi morali e dei privati.

Tagli: Pel taglio dei boschi dei comuni e pubblici stabilimenti occorre il permesso. È stabilito il periodo di sette anni

pel taglio ordinario dei boschi cedui e la riserva di 30 allievi per ogni taglio oltre alle riserve dei tagli precedenti (art. 9). Una quarta parte di tali boschi debbe riservarsi per crescere ad alto fusto (art. 10). Pei boschi di privata proprietà non vi è impedimento.

Decorticazione: Nessuna disposizione.

Dissodamenti: La proibizione contempla i boschi posti sulla cima e nel pendio dei monti e delle colline (art. 1). Per

gli altri boschi che non siano nelle indicate condizioni se ne deve fare la dichiarazione tre mesi prima (art. 5, decreto 11 febbraio 1848). È similmente vietato il dissodamento dei terreni gerbidi e delle terre vane poste nelle cime dei monti e colline e nel loro pendio (Decreto 7 giugno 1853).

Boschi e terreni vincolati, boschi banditi e terre a pendio: Vedi disposizioni per i tagli e dissodamenti.

Rimboschimenti spontanei: I terreni seminati o piantati spontaneamente a boschi sulla vetta e sul pendio dei monti

o colline vanno esenti per venti anni da qualsiasi contribuzione (art. 4).

Pascolo: Nessuna disposizione. Custodia: Nessuna disposizione.

PIEMONTE

Legge 1° dicembre 1833

Tutela governativa: Sono soggetti all’ingerenza dell’amministrazione forestale i boschi dei comuni, dei pubblici

stabilimenti e dei corpi morali (art. 1, 2).

Tagli: Pei boschi dei comuni e corpi morali occorre speciale autorizzazione (art. 55, 56, 57). Pei boschi cedui divisi in

prese puossene eseguire il taglio osservando la prescritta rotazione e riserbandovi la piante matricini stabilita (art. 46, 52, 54). Pei boschi dei privati non vi è alcuna restrizione potendone i possessori usare liberamente (art. 3).

Decorticazione: Nessuna prescrizione.

Dissodamenti: Non si possono fare dissodamenti senza licenza preventiva, neanche dai privati (art. 131). Sono

esclusi i terreni spontaneamente imboschiti dopo la promulgazione della legge quando non abbiano ancora raggiunto 20 anni, nonché i terreni interamente popolati di salici, pioppi e ontani (art. 131). Non sono considerati come boschi i terreni di superficie minore di 1000 metri quadrati e le ripe che non oltrepassano la larghezza di metri 10, nonché i terreni che sogliono coltivarsi alternativamente (art. 4, 5, 131).

Boschi e terreni vincolati, boschi banditi e terre a pendio: Sono dichiarati banditi e sottoposti a speciali

proibizioni i terreni imboschiti di qualsiasi natura ed estensione ed anche i terreni incolti, cespugliati o nudi, per impedire la caduta delle valanche, frane, divallamenti, corrosioni di fiumi, torrenti a chiunque appartengano (art. 125). In essi neanche i privati possono eseguirvi qualsiasi operazione senza licenza (art. 130).

Rimboschimenti spontanei: I privati sono in facoltà di rinnovare i loro boschi, qualora ne sia riconosciuto il bisogno,

previa dichiarazione a farsene al prefetto, e coll’obbligo di rimboschire nel termine di anni due (art. 140). Qualunque terreno situato sulla vetta dei monti od in sito ripido, o sulle sponde dei fiumi, ecc…, venendo ad essere messo a bosco, non va soggetto ad aumento di contributo (art. 86). I terreni spontaneamente imboschiti sono esenti per anni 20 dal divieto di dissodamento (art. 131).

Pascolo: Il diritto del pascolo non può essere esercitato che in quei siti stati dichiarati liberi, dove le piante sono

cresciute a segno da non poter essere danneggiate dal bestiame (art. 89, 90). Il pascolo delle capre è ristretto in quei territori, dove la scarsezza del pascolo, il poco valore della legna, la natura e l’età dei boschi potranno consigliare qualche eccezione (art. 109). Pei boschi dei privati non vi è restrizione pel proprietario.

Custodia: Il numero delle guardie doveasi stabilire dall’autorità amministrativa, e la spesa dovea essere ripartita a

carico dei possessori dei boschi (art. 3, 18). Questa disposizione però non fu attuata in virtù della sovrana determinazione del 4 settembre 1834, con cui si stabilì che la spesa si continuasse a ripartire esclusivamente a carico dei comuni come per lo innanzi in base alle regie patenti 18 gennaio 1825.

ROMA

Editti 27 novembre 1805 e 23 agosto 1870

Tutela governativa: Sono soggetti tutti i boschi tanto dei comuni quanto dei privati. L’art. 9 dell’Editto Consalvi

impone l’obbligo di spurgare le macchie dalla legna morta caduta a terra, e dai pantani ed acque stagnanti che tanto pregiudicano la salubrità dell’aria, sotto pena di multa estensibile a 1000 scudi e non mai minore di 200.

Tagli: È vietato in tutti i boschi il taglio delle querce, pini, olmi ed altri alberi che producono frutto di ghianda senza

speciale licenza. Le selve cedue si possono tagliare alla scadenza dell’epoca stabilita senza licenza lasciandovi le guide, eccettoché in quei boschi compresi nel raggio di 12 miglia a destra e sinistra del Tevere, e mediante pagamento di lire 4 per ogni rubbio di macchia da recidersi, e centesimi 25 per ogni pianta di alto fusto.

Decorticazione: Nessuna disposizione.

Dissodamenti: Pei dissodamenti si deve riportarne la licenza e pagar una tassa di lire 20 per ogni rubbio di terreno

(art. 16 dell’Editto Berardi).

Boschi e terreni vincolati, boschi banditi e terre a pendio: Tutti i boschi, selve ed altri terreni macchiosi

attualmente o che lo erano prima del 1816 compresi nel raggio di 12 miglia a destra e sinistra del Tevere (art. 1 dell’Editto Berardi).

Rimboschimenti spontanei: Nessuna disposizione.

Pascolo: È proibito introdurre il bestiame pecorino e cavallino al pascolo nelle macchie tagliate di fresco fino a 18

mesi dal taglio. L’altro bestiame non può esservi introdotto che dopo 3 anni dal taglio. Da questa proibizione sono eccettuati i boschi governati a sgomollo alto ossia a capitozzo alto (Editto Berardi 23 agosto 1870).

ROMAGNE

Editto 29 febbraio 1824 ed altri

Tutela governativa: La conservazione dei boschi tanto dei comuni che dei privati è affidata ai governi locali, ora ai

Consigli provinciali.

Tagli: È a tutti vietato tagliare senza licenza le macchie e boscaglie della montagna bolognese. Decorticazione: Nessuna disposizione.

Dissodamenti: Sono vietati i ronchi in generale ossia le dissodazioni, come pure le ricoltivazioni di terreni

precedentemente dissodati.

Boschi e terreni vincolati, boschi banditi e terre a pendio: Vedi disposizioni pei tagli. Rimboschimenti spontanei: Nessuna disposizione.

Pascolo: È proibito assolutamente nei boschi diradati ossia dove si è praticato il taglio o il dirado. Le capre sono

sempre escluse dai boschi essendo ad esse riservati i soli pascoli scoperti.

Custodia: Nessuna disposizione.

SARDEGNA

Decreto 4 novembre 1851

Tutela governativa: Sono soggetti i boschi del demanio, dei comuni e ei corpi morali (art. 2).

Tagli: Pei boschi demaniali e comunali occorre l’autorizzazione. I boschi che appartengono ai conventi, alle chiese e

ai beneficiati non sono soggetti alle regole stabilite per quelli dei corpi amministrati (art. 133). Sono esclusi dalla detta proibizione i terreni boscati di estensione minore di un ettaro (art. 137). I privati possono tagliare i loro boschi, eccetto che i sugheri.

Decorticazione: È vietato anche pei boschi di privata proprietà (decreto 4 giugno 1850).

Dissodamenti: Coll’articolo 65 del decreto 8 ottobre 1844 lasciavasi facoltà ai privati di usare liberamente dei loro

boschi anche pel dissodamento, ma con legge 29 giugno 1873 si assoggettarono a divieto di dissodamento anche i boschi dei privati, e con regio decreto 31 ottobre 1873 si estese alla Sardegna il titolo III del regolamento approvato con decreto 28 giugno 1865 per l’esecuzione della legge 16 giugno dello stesso anno relativo alla vendita dei beni demaniali.

Boschi e terreni vincolati, boschi banditi e terre a pendio: Nessuna disposizione. Rimboschimenti spontanei: Nessuna disposizione.

Pascolo: L’uso del pascolo nei boschi deve essere regolato dai prefetti con provvedimenti che corrispondano ai

bisogni reali delle popolazioni ed alla conservazione dei boschi (art. 36).

Custodia: Le guardie sono nominate dal Governo, e la spesa è in concorso con i comuni, in proporzione della

importanza dei boschi esistenti nel rispettivo territorio.

TOSCANA

Editto 24 ottobre 1870

Tutela governativa: Nessuna disposizione.

Tagli: Coll’editto 24 ottobre 1870 è vietato il taglio dei boschi comunali situati dentro il miglio dalla cima degli

Appennini. Nessuna restrizione pei privati.

Decorticazione: Nessuna disposizione.

Dissodamenti: Coll’editto del 24 ottobre 1870 resa vietata la coltivazione della biada e del grano nei terreni boscosi

entro il miglio dalla cima degli Appennini,ed è soltanto permessa la lavorazione con la zappa, escluso l’aratro, e pel solo oggetto di ridurli a pascolo o facilitare la rinnovazione dei boschi.

Boschi e terreni vincolati, boschi banditi e terre a pendio: Nessuna disposizione. Rimboschimenti spontanei: Nessuna disposizione.

Pascolo: Nessuna disposizione. Custodia: Nessuna disposizione.