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Necessaria specializzazione dell’avvocato del minore

differenze rispetto al contenzioso ordinario. L’avvocato chiamato ad occuparsi di questo settore si trova a lavorare nell’ambito di situazioni delicate, nelle quali le condizioni personali dei soggetti interessati che vivono momenti di profonda sofferenza e disagio, emergono in misura decisamente maggiore rispetto ad altre fattispecie. Egli, esercitando una attività processuale necessaria alla difesa dei diritti del fanciullo, dovrà essere consapevole delle implicazioni psicologiche insite in questo ruolo. Nello svolgimento di questa peculiare funzione è essenziale una competenza multidisciplinare: l’evoluzione e la complessità delle discipline giuridiche hanno determinato la necessità e la presenza di fatto anche di figure professionali specializzate290.

Da un punto di vista generale il difensore del minore è un avvocato legalmente esercente: è un difensore tecnico. La legge non prescrive particolari qualità professionali per l’assunzione della difesa di un minore, ma è significativo che la Corte costituzionale291 abbia fatto espresso riferimento alla necessità d’avvalersi nei procedimenti riguardanti i minori di professionisti «in possesso di competenze adeguate alla particolarità̀ e alla delicatezza della funzione da assolvere».

A questo fine sono state introdotte le speciali regole sulla specializzazione degli avvocati, regole che ben potranno ispirare la

290 A.IA.F., La specializzazione dell’avvocato come garanzia per il cittadino della specifica competenza di chi lo assiste, in www.aiaf.it, 2012.

disciplina, tutta da costruire, della difesa d’ufficio nel processo civile e, in particolare, nei procedimenti della giustizia minorile292.

La riforma dell’avvocatura contenuta nel D.M. agosto 2015, n. 144, ha predisposto un Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato poi in Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2015, n. 214.

Il regolamento ha disciplinato le modalità di svolgimento dei percorsi formativi dell’avvocato specialista fissando i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l’esperienza del professionista nell’area di specializzazione. Le nuove norme hanno individuato 18 aree di specializzazione, tra cui il diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori. Per il conseguimento del titolo di specialista, l’avvocato deve presentare domanda al consiglio dell’ordine di appartenenza che, verificata la regolarità, la trasmetterà al Consiglio nazionale Forense. Il difensore tecnico, per poter presentare la domanda, deve aver frequentato con esito positivo, negli ultimi 5 anni, corsi di specializzazione o deve avere una comprovata esperienza nel settore di specializzazione, non deve aver subito sanzioni disciplinari definitive, diverse dall’avvertimento, nei tre anni precedenti, conseguenti ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale, non deve esservi stata, nei due anni precedenti, la revoca di un precedente titolo di specialista.

L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco, deve dichiarare e documentare al Consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione.

Il Regolamento è divenuto ben presto oggetto di svariati ricorsi asserenti vari profili di illegittimità: alcuni di questi sono stati confermati dal Consiglio di Stato che ha bocciato in via definitiva il Regolamento del

Ministero della Giustizia293. La vicenda giudiziaria, culminata con la suddetta pronuncia, è iniziata innanzi al TAR Lazio al cui scrutinio sono stati sottoposti quattro ricorsi, presentati da associazioni e professionisti (A.N.F, O.U.A, A.N.A.I)294. Gli elementi di criticità emersi riguardano l’individuazione delle aree di specializzazione (articolo 3 del regolamento) e la mancata specificazione delle modalità del colloquio previsto innanzi al C.N.F. (articolo 4 del regolamento). Ciò nonostante,

il Consiglio di Stato ha, infatti, ribadito non solo la legittimità e l’importanza ai fini della qualificazione professionale dell’avvocato della specializzazione, ma anche la sua corretta attuazione rispetto a quanto previsto dalla legge professionale con il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni specialistiche. È auspicabile, dunque, che il Ministro, d’intesa con il CNF e le Associazioni specialistiche, integri e renda operativo il regolamento sulle specializzazioni individuando le nuove aree secondo i criteri già indicati dall’Avvocatura295.

Al di la di questo, ciò che occorre sottolineare è la necessaria specializzazione del difensore nella materia familiare, in particolare quella minorile. Il difensore del minore, infatti, oltre ad avere una formazione giuridica, deve essere specificatamente formato su quelle che sono le materie psicologiche e sociologiche, in modo da garantire una tutela effettiva al minore che assiste. Egli, deve avere a disposizione tutte le competenze necessarie affinché possa comprendere quali sono le volontà, gli intendimenti e le problematiche del fanciullo al fine di ridefinirle in giudizio. La specializzazione dell’avvocato minorile richiede, dunque, una formazione generalista affiancata da una specifica sui temi del diritto di famiglia e del minore, una continuità della

293 Consiglio di stato, sentenza 28 novembre 2017, n. 5575. 294 Sentenze n. 4424/2016, 4426/2016,4427/2016, 4428/2016.

295 I.GIANNOLA, Specializzazione forense: Il Consiglio di Stato dà il benestare, in

professione in quest’area, una capacità di interazione con le altre professioni coinvolte in questo ambito di lavoro296.

Il difensore del minore deve essere consapevole che la famiglia è un luogo di interazione e di sviluppo della personalità del fanciullo: egli dovrebbe favorire la logica dell’interazione e non quella della contrapposizione. Favorire l’una anziché l’altra non significa annullare la caratteristica funzionale della professione forense, né sul versante della rinuncia all’azione a tutela dei diritti individuali, personali e patrimoniali, né sul versante della rinuncia alla difesa in giudizio: questo aspetto deve essere precisato perché nel settore del diritto di famiglia, soprattutto in quello della giustizia minorile, è diffusa la convinzione che la presenza dell’avvocato sia sostanzialmente secondaria e in molti casi addirittura fastidiosa297.

Al contrario, è necessario ribadire e rivendicare il ruolo dell’avvocato, specie in quest’ambito, dove appare indispensabile la sua funzione di controllo e di garanzia della tutela dei diritti.