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Norme nazionali e diritto comunitario.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AUTORITÀ VIENE DISCIPLINATO SIA DA NORME NAZIONALI CHE COMUNITARIE. LA GIURISPRUDENZA SI È OCCUPATA DI CHIARIRE I RAPPORTI TRA QUESTE DISCIPLINE CONCORRENTI, NONSEMPREESPLICITINELDIRITTOPOSITIVO.

Una recente e notissima decisione della Corte di giustizia si è occupata specificamente della possibilità che l’autorità garante nazionale, nel contesto di un procedimento antitrust, disapplichi una norma interna contraria al trattato

(sentenza Corte giust., CIF, C-198/01, del 9 settembre 2003)234, che provoca una

violazione dei divieti comunitari in materia di concorrenza. Il caso si è posto riguardo all’autorità garante italiana ed è stato sollevato in via pregiudiziale dal T.A.R. competente, per verificare la sussistenza di un potere di disapplicazione

in malam partem dell’autorità nazionale. Precedentemente, sia l’a.g.c.m. che la

Commissione si erano già espresse a favore del potere di disapplicazione, interpretazione confermata anche dalla Corte. Con l’occasione è stato quindi ribadito che il potere di disapplicazione si estende sia alle giurisdizioni, che alle autorità amministrative antitrust (in questo caso equivalenti). Il problema,

234 RIZZA, The duty of national competition authorities to disapply anti-competitive domestic legislation and the resulting limitations on the availability of the state action dfence, in Eur.comp.law rev., 2004, p. 126 ss.;

TEMPLE LANG, National measures restricting competition and national authorities under article 10 EC, in

sollevato dall’Avvocato generale, riguardava però la possibilità che l’autorità sanzionasse l’impresa per aver (già) seguito una normativa interna anticoncorrenziale ed illegittima. La Corte ha sancito l’obbligo di disapplicazione da parte dell’autorità nazionale e la sanzionabilità dell’impresa anche per i comportamenti pregressi 1) che siano stati solo “facilitati o incoraggiati” dalla normativa nazionale, o 2) “successivi alla decisione” definitiva dell’autorità che imponga la disapplicazione della normativa nazionale.

Riguardo invece alla diversa ipotesi di applicazione di norme nazionali processuali, che portino ad un giudicato contrario al diritto europeo, giova menzionare l’orientamento contrastante esistente nella giurisprudenza comunitaria recente. La decisione Corte giust., Kapferer, C-234/04, del 16 marzo 2006, ha stabilito il primato del giudicato nazionale, nonostante un possibile conflitto con il diritto comunitario e con il principio di cooperazione di cui all’art. 10 del trattato, mentre la sentenza Corte giust., Lucchini, C-119/05, del 18 luglio 2007, ha

ribadito il primato del diritto e delle decisioni comunitarie anche sul giudicato nazionale, in particolare con riferimento alla disciplina dell’art. 2909 c.c. italiano235. E’evidente l’importanza di un’ auspicata maggiore uniformità di

orientamento su un tema tanto essenziale al funzionamento dei rapporti tra ordinamenti nazionali e comunitario.

Denunciante.

IL DENUNCIANTE E’UN TERZO PARTICOLARE, TIPICAMENTE E’UN SOGGETTO CHE AVVIA IL PROCEDIMENTO E CHE SUCCESSIVAMENTE HA INTERESSE A PARTECIPARVI O A CONTESTARNE GLI ESITI. LA CATEGORIA ED I DIRITTI DEI DENUNCIANTI SI POSSONO TRASFERIRE ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA DOVE VANNO RICONDOTTI ALLO SCHEMAPROCESSUALE. LAGIURISPRUDENZA SI È ORIENTATA AD UN’AMMISSIONE VIA VIA PIÙ AMPIA DEIDENUNCIANTINELL’ACCERTAMENTOANTITRUST, INTUTTELESUEFASI.

La nozione di denunciante ha recentemente beneficiato dei chiarimenti contenuti nel § 37 della già citata Comunicazione sulle denunce del 2004. Per assumere il ruolo di denunciante la giurisprudenza tradizionalmente richiede di

235 La decisione Lucchini era stata resa in materia di aiuti C.E.C.A. e per completezza va dato atto che il 25

ottobre 2007, il Tribunale ha annullato le ammende inflitte dalla Commissione a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti c.d. sui tondi per cemento armato, sulla base della scadenza del trattato C.E.C.A. che non può più fondare le decisioni della Commissione v. sentenza SP s.p.a., T-27/03 e altre, del 25 ottobre 2007. Sulla giurisprudenza Lucchini v. invece CONSOLO, Il primato del diritto comunitario può spingersi fino ad

intaccare la “ferrea” forza del giudicato sostanziale?, in Corr. giur., 2007, n.9, p. 1189 ss. e BIAVATI, La sentenza Lucchini: il giudicato nazionale cede al diritto comunitario, in Rass.trib., 2007, n. 5, p.1579 ss.

avervi un “interesse sufficiente” (sentenze Corte giust., BMW, 32/78, del 12 luglio 1979;

Schmidt, 210/81, del 11 ottobre 1983). Questa categoria può includere anche le parti

dell’accordo, un’ associazione di imprese (purché abbia “il diritto di rappresentare gli interessi dei suoi membri e che il comportamento denunciato sia atto a ledere i loro interessi” Trib., Bureau européen, T-114/92, del 24 gennaio 1995)

e, talvolta, quelle dei consumatori.

La sentenza Trib., Austrian Banks, T-213/01 e 214/01, del 7 giugno 2006 ha

riconosciuto la qualità di denunciante a un partito politico intervenuto dopo che il procedimento era iniziato d’ufficio che ha dimostrato il proprio legittimo interesse. In quella occasione il Tribunale ha distinto tre categorie di terzi isolando i denuncianti (i denuncianti, i terzi con un interesse sufficiente a partecipare e gli altri terzi). Tuttavia, anche all’interno della prima categoria i soggetti ammessi al ruolo di denunciante non sono sempre di facile individuazione. Le varie pronunce giurisprudenziali vi hanno incluso i terzi pregiudicati in quanto operatori del mercato, i concorrenti e i potenziali acquirenti esclusi dal bene o dal servizio a causa dell’accordo illecito. In ogni caso, i giudici hanno sempre preteso la prova dell’interesse (e pregiudizio) individuale e diretto, più spesso implicita solo nella qualità di operatore commerciale o di imprenditore presente sul mercato di riferimento.

Sulla possibilità che la nullità dell’intesa venga denunciata da parte di “chiunque”, con risarcibilità del danno patito, se si riesca a dimostrare il nesso di causalità si segnala la recente sentenza Corte giust., Manfredi, C-295/04, del 13 luglio 2006, che fa però ampio rinvio ad un’attuazione nazionale di tali principi. Il

dibattito sulla categoria dei denuncianti, ormai molto estesa, si è molto ridotto di recente, parallelamente al consolidarsi dei principi in materia di ammissibilità delle denunce. La giurisprudenza è ora più impegnata a precisare quale possa essere il ruolo del denunciante nel procedimento, qualora alla denuncia venga dato seguito. Notoriamente, infatti, i terzi non hanno diritto al contraddittorio pieno nei procedimenti in cui non siano anche passibili di sanzioni (sentenza Trib.,

Matra, T-17/93, del 15 luglio 1994). In particolare e come già anticipato nel precedente capitolo, il denunciante è tendenzialmente escluso dai documenti secretati e accede al fascicolo in misura ridotta rispetto alle parti (sentenze Corte giust., Akzo Chemie, 53/85, del 24 giugno 1986; Bat, 142/84 e 156/84, del 17 novembre 1987;

sentenze Trib., Matra, T-17/93, del 15 luglio 1994, conf. Kish, T-65/96, del 30 marzo 2000,

Verein, T-2/03, del 13 aprile 2005).

La Commissione può motivare l’archiviazione della denuncia con l’assenza di “interesse comunitario” (sentenze Trib., Automec (II), T-24/90, del 18 settembre 1992 e conf. Trembelay, T-5/93, del 25 gennaio 1995; Bemim, T-114/92, del 24 gennaio 1995, cit. e Ladbroke, T-548/93, del 18 settembre 1995). Comunque, il rigetto

della denuncia deve essere motivato nei suoi elementi essenziali (sentenze Corte giust., Bat, 142 e 156/84, del 17 novembre 1987; Trib., La Cinq, T-44/90, del 24 gennaio 1992;

Asia Motor France, T-7/92, del 29 giugno 1993 e conf. Bemim, T-114/92, del 24 gennaio 1995; Guérin, T-186/94, del 27 giugno 1995 e C-282/95, del 18 marzo 1997; Camper, T-575/93, del 9

gennaio 1993; Asia Motor France, T-387/94, del 18 settembre 1996; Trembelay, T-224/95, del 27 novembre 1997). Contro il rigetto della denuncia è pacificamente ammessa l’impugnazione del denunciante (sentenze Corte giust., Metro, 26/76, del 25 ottobre 1977 e Demo-Studio, 210/81, del 11 ottobre 1983). Per effetto dell’allargamento della sfera dei denuncianti in senso ampio il Tribunale ha recentemente esteso il diritto ad impugnare il rigetto anche ad un terzo pregiudicato in modo “importante”, che non aveva presentato denuncia (sentenza Trib., UFEX, T-60/05, del 12 settembre 2007).

In ogni caso, il denunciante non ha un diritto ad ottenere che la Commissione adotti una decisione sul merito (sentenza Corte giust., Gema, 125/78, del 18 ottobre 1979), salvo nel caso di sua competenza esclusiva (sentenza Trib.,

Automec, T-24/90, del 18 settembre 1992). La Commissione non è neppure tenuta a

svolgere un’istruttoria (sentenza Trib., Automec, T-24/90, del 18 settembre 1992), o ad

accertare la violazione, neanche se la ritenga effettivamente avvenuta (sentenza Trib., Trembelay, T-224/95, del 27 novembre 1997). Tuttavia, essa deve “esaminare con

attenzione i motivi di fatto e di diritto sollevati dal denunciante” (sentenza Trib.,

Rendo, T-16/91, del 18 novembre 1992 e conf. sentenza Trib., Asia Motor France, T-7/92, del 29 giugno 1993, che ribadisce il potere discrezionale della Commissione anche

rispetto alle valutazioni economiche).