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Il notional tax credit previsto per le stabili organizzazioni estere

Nel documento La exit tax (pagine 92-96)

5. La base imponibile della exit tax

5.8 Il notional tax credit previsto per le stabili organizzazioni estere

L'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199 ha introdotto il comma 3 dell'art. 179 t.u.i.r., ai sensi del quale il credito per le imposte applicabili all'estero per le operazioni di fusione, scissione parziale e totale disciplinato dallo stesso art. 179 t.u.i.r., trova applicazione per le stabili organizzazioni estere anche nel caso in cui una società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.

L'introduzione di un credito d'imposta virtuale, accordabile alla fattispecie del trasferimento della residenza fiscale, rappresenta un primo tentativo del legislatore di limitare l'incompatibilità fra normativa interna e comunitaria e, soprattutto, di ridurre i casi di doppia imposizione che altrimenti si verificherebbero al momento del realizzo delle plusvalenze nello Stato estero.

Presupposto per l’inclusione della fattispecie realizzativa della exit tax nel novero di quelle operazioni che giustificano la concessione del notional tax credit è l’assimilazione che nella direttiva n. 2005/19/CE viene operata fra «il trasferimento di sede sociale all’estero, accompagnata dalla perdita della residenza fiscale e dal mantenimento nel paese di origine di una stabile organizzazione» e la fusione o la scissione di una «società di uno Stato membro con beneficiaria una società di un altro

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Stato membro e mantenimento nello Stato di residenza della incorporata o scissa di una stabile organizzazione “superstite”»104.

Sulla valenza indiscussa dell’assimilazione fra le suddette operazioni però emergono diversi dubbi. In particolare, attenta dottrina105 ha sottolineato come l’assimilazione possa sicuramente valere se si prende in considerazione la prospettiva dello Stato della società incorporata, della scissa o della trasferita, ma altrettanto non può dirsi nella prospettiva dello Stato di destinazione o quello in cui ha sede l’incorporante o la beneficiaria.

Interessante è l’osservazione secondo cui esistono evidenti differenze fra la valorizzazione di beni che entrano nella sfera impositiva dello Stato per la prima volta – per i quali l’ordinamento di arrivo non ha a disposizione alcun valore – e quella di beni inclusi in operazioni di fusione o scissione. Ad esempio, nel caso di fusione per incorporazione di una società già partecipata, lo Stato in cui ha sede l’incorporante non avrà a disposizione i valori dei beni relativi all’incorporata, ma il valore delle partecipazioni in essa detenute che erano già state contabilizzate dall’incorporante nei precedenti esercizi, per cui sarà necessario valutare quanta parte di quei valori debbano assumere rilievo al momento in cui l’operazione in oggetto viene attuata, al fine di determinare l’eventuale avanzo o disavanzo da annullamento106.

Entrando nel merito della disciplina de qua, un primo aspetto rilevante concerne l'ambito soggettivo di applicazione che il legislatore ha previsto per la fruibilità del notional tax

credit. In particolare, la previsione relativa al trasferimento della residenza, pur

innestandosi nel corpus dell'art. 179, il quale configura norma di recepimento della Direttiva n. 2009/133/CE, non ne riproduce il medesimo ambito applicativo, ossia le società di capitali italiane. Tale interpretazione promana dalla riconducibilità della previsione normativa nell'alveo della disciplina contenuta nell'art. 166 t.u.i.r. di cui, pertanto, ne riproduce l’ambito soggettivo.

104 Così, la relazione illustrativa dello schema di decreto di recepimento della direttiva 2005/19/CE,

richiama quanto era stato chiarito negli stessi lavori preparatori all’emanazione della direttiva.

105 Cfr. DE' CAPITANI DI VIMERCATE P., Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata

di beni nella sfera impositiva italiana, in “Dir. e prat. Trib.”, 2008, parte II, pagg. 42-43

106 Vd. DE' CAPITANI DI VIMERCATE P., Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata

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Altro elemento distintivo della previsione, è la differenza riscontrabile rispetto a quanto sancito dall'art. 165 t.u.i.r.. Infatti, diversamente dal credito d'imposta concesso sui redditi prodotti nel territorio dello Stato da un soggetto non residente – soggiacente la condizione del pagamento a titolo definitivo dell'imposta nell'altro Stato e calcolato secondo le regole domestiche di determinazione della base imponibile –, il notional tax

credit, introdotto per neutralizzare gli effetti fiscali delle operazioni transfrontaliere, è

concesso indipendentemente dal pagamento dell'imposta, purché lo Stato interessato eserciti la propria potestà impositiva, e secondo le regole previste per la determinazione del reddito di detto altro Stato.

La circostanza più frequente in cui vi è rischio che sorga il problema della doppia imposizione è il caso di una società residente in Italia, che abbia una stabile organizzazione in un altro Stato (stato B), e decida di trasferire la residenza fiscale in un terzo Stato (Stato C). In questo caso, il complesso aziendale localizzato nello Stato B potrebbe subire un'imposizione fiscale su triplici fronti. Dall'Italia, in forza dell'applicazione dell'art. 166 t.u.i.r., dallo Stato B, nei limiti in cui lo stesso applichi il cd. criterio world-wide ed, infine, dallo Stato C, in forza del collegamento territoriale con lo stesso. STATO B Stabile organizzazione ALFA S.p.a. STATO C Stato di destinazione ITALIA ALFA S.p.a.

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Per ovviare a tale situazione il legislatore italiano ha previsto la possibilità di usufruire di detto credito d’imposta virtuale, per le plusvalenze assoggettate a tassazione in applicazione della normativa dell'exit tax e potenzialmente imponibili nell'altro Stato,

pari al prelievo che si effettuerebbe nello Stato estero se i beni venissero contestualmente ivi realizzati107.

I problemi derivanti dall'applicazione del notional tax credit principiano dall'incerto riferimento, presente nel testo normativo, al «valore normale come determinato dall'altro Stato». Come abbiamo avuto modo di notare, però, la circostanza che gli Stati interessati siano solamente due è infrequente, pertanto è dubbio a quale dei due Stati – quello di destinazione o quello in cui ha sede la stabile organizzazione – la norma si riferisca. Sul punto, parte della dottrina108si è espressa nel ritenere che "l'altro Stato" di cui sopra, sia da intendersi come lo Stato di ubicazione della stabile organizzazione – nell’esempio lo Stato B – perché solo in questo caso si registrerebbe un'omogeneità fra i valori fiscali su cui determinare le eventuali plusvalenze ed il valore normale.

Stanti queste premesse, il credito d'imposta assume la funzione di strumento idoneo ad evitare la doppia imposizione109.

Per completezza di trattazione, giova rammentare che, in questo scenario, si è inserito l'intervento legislativo del 2 agosto 2013, introducendo il regime sospensivo110.

La relazione illustrativa del D.lgs. n. 199 del 2007 inquadrava la concessione di un credito d'imposta e il differimento della riscossione come modalità alternative di soluzione della doppia imposizione. Inizialmente, il legislatore aveva optato per la prima, introducendo il notional tax credit, ma, a partire dal 2013, al termine di un'opera

107 La relazione illustrativa al D.lgs. n. 199 del 2007 chiarisce che, visto l'intento della previsione

normativa, l'ordinamento interno ha optato per una soluzione di questo tipo, scartando l'alternativa che prevedeva di considerare i plusvalori latenti maturati fino al trasferimento della sede come redditi in sospensione e di operarne la tassazione in corrispondenza all'effettivo successivo realizzo nello Stato di ubicazione delle stabili organizzazioni.

108 Vd. il più recente intervento di GALASSI C. e SAVI M., Exit tax: stabili organizzazioni estere e

notional tax credit, in Fiscalità e commercio internazionale, 2013, n. 8-9.

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È ovvio che qualora lo Stato di destinazione rinunci a tassare le plusvalenze assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi dell'art. 166 t.u.i.r., nessun credito d'imposta sarà dovuto al soggetto che ha trasferito la propria residenza al di fuori del territorio dello Stato. Questo perché si incorrerebbe nell'opposto problema dell'esenzione o della tassazione in misura ridotta.

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di adeguamento dell'ordinamento interno alle istruzioni impartite a livello comunitario, ha previsto anche il rimedio del tax deferral.

Vista la non contemporaneità delle previsioni normative è di difficile soluzione il problema della coesistenza dei due metodi e, ancor peggio, l'ipotesi che gli stessi possano essere applicati congiuntamente.

Sul punto, non essendo neppure rinvenibili interpretazioni dottrinali, ci si sarebbe aspettato un chiarimento ad opera dei recenti interventi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, i quali, però, hanno taciuto sull’argomento.

6. Il trattamento delle perdite relative ai periodi d’imposta antecedenti il

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