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La nozione di contratto di lavoro subordinato e le sue “funzioni”

2.4 Il diritto al lavoro e alla formazione nelle fonti sovranazionali

3.1.3. La nozione di contratto di lavoro subordinato e le sue “funzioni”

Com’è noto, il Codice civile del 1942 non definisce il contratto di lavoro ma soltanto il

«prestatore di lavoro subordinato» (art. 2094 c.c.) e non lo regola all’interno del Libro IV, dedicato

alle «obbligazioni», dove sono disciplinati i contratti di scambio, ma nel Libro V («del lavoro»),

Titolo II (incentrato sul concetto di «impresa»), Sezione II dedicata, appunto, ai «collaboratori

dell’impresa».

L’enfasi del diritto del lavoro, come uscito dal Codice civile, sembra così spostata dal contratto

alla posizione del prestatore di lavoro come collaboratore (subordinato) dell’imprenditore

all’interno dell’organizzazione produttiva

301

.

Tuttavia, secondo un’autorevole dottrina, tale impostazione (distacco del rapporto di lavoro

dalla categoria dei contratti di scambio) non è da sopravvalutare in quanto per il Codice civile del

1942 il contratto di lavoro è e rimane contratto di scambio nonché fonte (genetica e regolativa di

autoregolamentazione degli interessi) del rapporto di lavoro

302

. Non a caso, potremmo aggiungere,

299 Cfr., per tutti in quanto uno dei primi e più autorevoli autori che hanno sostenuto tale tesi, R. S

COGNAMIGLIO,La natura non contrattuale del lavoro subordinato, cit., p. 10 dell’estratto. In particolare, per Scognamiglio, contrariamente

a quanto avviene nel contratto, l’“essenza” e la “funzione” del lavoro subordinato consisterebbero nella possibilità del lavoratore di “soddisfare mediante l'attività lavorativa i bisogni essenziali di vita suoi e della famiglia” (interessi patrimoniali) ma anche di “realizzare la sua professionalità e personalità” (interessi non patrimoniali) a fronte della

“facoltà esclusiva del datore di offrire e gestire la prestazione lavorativa e l'assoggettamento del prestatore, per un'insopprimibile esigenza di funzionalità dell'organizzazione aziendale, ai poteri di direzione e controllo del datore”.

Ciò porta l’Autore a concludere che il lavoro subordinato “si colloca su un versante ben diverso da quello del

contratto” in quanto “non si presta ad essere configurato e disciplinato come un contratto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione”, come dimostrerebbe la configurazione della retribuzione contenuta nell’art. 36, comma 1

Cost. Peraltro, “tutto il diritto del lavoro - le norme del codice civile, la legislazione speciale e la contrattazione

collettiva - si volge […] all'obiettivo di riscattare il lavoratore dalla condizione di debolezza in cui versa nei confronti del datore e nella realtà socio-economica”. Tale tesi era già elaborata in Id., Lezioni di diritto del lavoro. Parte generale, …, Bari, 1963, pp. 15, 113 e 116, dove comunque non si metteva in discussione l’origine contrattuale del

rapporto di lavoro.

300 È questa l’espressione utilizzata in L. N

OGLER, Contratto di lavoro e organizzazione al tempo del post-fordismo, in

ADL, 2014, n. 4-5, pp. 884 e ss. (p. 2 dell’estratto).

301 È la stessa relazione ministeriale (n. 806) a spiegare che questa nuova impostazione è tesa a sviluppare sul piano

giuridico un principio che fino a quel momento era rimasto semplice postulato politico «il lavoro non più oggetto, ma

soggetto dell'economia», cfr. L. MENGONI, Il contratto di lavoro, cit., p. 419.

302 Cfr. L. M

ENGONI, Il contratto di lavoro, cit., p. 419. Lo stesso Mengoni, però, in altro scritto ha ricordato che “nel

la sezione successiva a quella in cui è posto l’art. 2094 (Sezione III del Titolo II del Libro V del

Codice civile) è dedicata al «rapporto di lavoro» che, pertanto, sembra inequivocabilmente scaturire

dal momento genetico dell’obbligazione di lavorare, la stipula del contratto di lavoro.

Tale conclusione non è pregiudicata dalla circostanza che il lavoro subordinato possa essere

prestato, indifferentemente, dentro o fuori dall’impresa. Ed infatti, oltre all’ineludibile dato

topografico della collocazione dell’art. 2094 c.c. all’interno del Titolo II del Libro V dedicato al

«lavoro nell’impresa», vi è un ulteriore elemento che dovrebbe far venire meno quella che è stata

definita da Giugni una “discutibile limitazione d’orizzonte”

303

: l’art. 2239 c.c., stabilendo

l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2094-2134 c.c., nei limiti della sua compatibilità, ai

«rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa», elabora una

categoria negoziale del contratto di lavoro svincolata dal collegamento con l’impresa (quest’ultima

categoria rimane, comunque, anche sul piano economico, la manifestazione di gran lunga più

importante) e, perciò, più ampia di quella risultante dall’art. 2094 c.c.

304

.

Altra successiva dottrina ha sostenuto l’esistenza di una “categoria unificante” del contratto di

lavoro subordinato: in altri termini il contratto è unico ma i rapporti che scaturiscono da esso sono

tanti e diversi per contenuto ma non per questo “speciali”

305

.

Chiarito questo aspetto, è stato, però, giustamente fatto notare che, a differenza di quanto

avviene nella maggior parte degli altri contratti nominati

306

, l’individuazione del contratto di lavoro

subordinato, in particolare del “bene” giuridico tipico dedotto all’interno dello stesso, non risulta

immediata: se la retribuzione costituisce un “bene” analogo, sotto questo profilo, a quello garantito

da numerosi altri contratti (obbligazione di pagare un compenso), la prestazione di lavoro sembra

risolversi in una generica attività umana non qualificata da determinati caratteri obiettivi

307

.

In altri termini, il lavoro umano non sarebbe entità per sé giuridicamente definibile

308

, potendo

essere oggetto del contratto di lavoro qualsiasi attività economicamente utile secondo la valutazione

delle parti compresa quella che consiste in un’inerzia

309

.

negoziale […] nel diritto del lavoro, invece,il contratto impegna la prestazione di lavoro, crea l’obbligazione di lavorare, ma non la governa: essa è regolata prevalentemente da fonti eteronome, norme legali e norme di contratto collettivo. Il rapporto di lavoro nasce dal contratto, ma non si identifica col contratto”, da qui la vocazione

anticontrattualista a ridurre la funzione del contratto di lavoro a mero fatto costitutivo del rapporto e non riconoscendo alla stessa funzioni regolative, cfr. L. MENGONI, L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, cit., p. 7.

303 Cfr. G. G

IUGNI, Mansioni, cit., p. 17.

304 Cfr. S. M

AGRINI, Lavoro (contratto individuale di), cit., par. 2. Non a caso parte della dottrina ha sostenuto che anche il lavoro nell’impresa sia un sottotipo di un genus (lavoro subordinato) non esistente nell’ordinamento positivo ma da costruire in sede di teoria generale del diritto del lavoro: è questa la proposta di PEDRAZZOLI, Democrazia

industriale e subordinazione, Giuffrè, Milano, 1985, come sintetizzata da M. NAPOLI, Contratto e rapporti di lavoro, cit., p. 1096.

305 La vera peculiarità del Codice civile sarebbe, allora, che per gli altri contratti la nominatività coincide con la tipicità

di disciplina (ogni contratto tipico avrebbe una propria disciplina), invece per il lavoro subordinato varrebbe il motto “un contratto per più rapporti”, cfr. M. NAPOLI, Contratto e rapporti di lavoro, in AA.VV., Le ragioni del diritto.

Scritti in onore di Luigi Mengoni, Giuffrè, Milano, 1995, Tomo II, pp. 1057 e ss. Lo stesso Mengoni ha aderito a tale

ricostruzione, pur evidenziando però che “sul piano dell’esperienza giuridica concreta non si può disconoscere che la

tenuta della categoria unificante del contratto di lavoro si è indebolita”, cfr. L. MENGONI, Il contratto individuale di

lavoro, cit., p. 194, nota 44.

306 Ad esempio, nella locazione il bene giuridico garantito è il godimento di un bene mobile o immobile, nella vendita il

trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto.

307 Cfr. S. M

AGRINI, Lavoro (contratto individuale di), cit., par. 4.

308 In tal senso, U. P

ROSPERETTI, La posizione professionale del lavoratore subordinato, Milano, 1958, pp. 58 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1972, p. 19. Anche Giugni sosteneva che l’attività

Di conseguenza, ciò che distingue il contratto di lavoro subordinato rispetto ad altri contratti,

tra tutti quelli di lavoro autonomo, è la modalità di espletamento dell’attività lavorativa ma anche la

“posizione” del lavoratore, che risultano dalla formula – da valorizzare appieno non trattandosi di

un’endiadi – «alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore» (art. 2094 c.c.), definizione,

seppur tautologica

310

, della subordinazione

311

.

Secondo alcuni, infatti, il fattore distintivo del contratto di lavoro subordinato, come delineato

dal nuovo Codice civile del 1942, sarebbe quello che “il lavoratore si obbliga (mediante

retribuzione) a svolgere un’attività di lavoro genericamente determinata (in relazione a una

qualifica professionale o in relazione a un posto di lavoro), rimettendo all’altra parte il potere di

specificare l’attività dovuta nel suo contenuto e nelle sue modalità e di indirizzarla verso un

risultato sul quale il lavoratore non ha alcun controllo e che rimane estraneo al rapporto

obbligatorio derivante dal contratto; in breve il lavoratore promette, nei limiti di una data qualifica

professionale o della descrizione di un dato posto di lavoro, di esplicare le sue energie alle

dipendenze e sotto la direzione dell’altra parte (datore di lavoro)”

312

.

Così ricostruita, la subordinazione è il “connotato essenziale” del comportamento dedotto in

obbligazione, il “fattore tipizzante” dello stesso contratto di lavoro, la “sintesi dei suoi effetti

giuridici essenziali” nonché “dato qualificante” l’assetto di interessi risultante e ritenuto meritevole

di tutela da parte dell’ordinamento giuridico (artt. 1322-1323 c.c.)

313

.

Non è mancato chi ha ritenuto quale elemento distintivo rispetto al contratto d’opera e ai

contratti i lavoro autonomo il potere di etero-organizzazione ed etero-direzione della prestazione da

parte del creditore (datore di lavoro)

314

, riconducibile a quello che è stato definito il potere direttivo

volto a dettare le «disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro» (art. 2104, comma 2

c.c.) e, sul piano fattuale, come mancanza di autogestione dell’attività lavorativa

315

, che, a ben

vedere, non è altro che l’altra faccia della stessa medaglia vista dalla prospettiva della situazione

lavorativa non può essere definita come un a priori rispetto al rapporto in cui è dedotta e che i tentativi di definire il lavoro in sé e per sé deducendone la nozione dalle scienze naturali o socio-economiche erano insoddisfacenti, cfr. G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, cit., p. 9.

309 Cfr. sempre S. M

AGRINI, Lavoro (contratto individuale di), cit., par. 4

310

L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro, cit., p. 137.

311 In tal senso S. M

AGRINI, Lavoro (contratto individuale di), cit., par. 4, il quale sottolinea che la valutazione non dovrebbe guardare alle modalità di esecuzione dell'obbligazione contrattuale, benché questa operazione è, sul piano pratico, il punto di riferimento nell'esame delle fattispecie concrete da parte della giurisprudenza, ma all’assetto di interessi attuato dalle parti nel momento dell'esercizio della loro autonomia negoziale.

312 Cfr. L. M

ENGONI, Il contratto di lavoro, cit., p. 415.

313 Sono tutte espressioni contenute in S. Magrini, Lavoro (contratto individuale di), cit., par. 4, secondo il quale

l’assetto di interessi risultante dal contratto di lavoro subordinato è soltanto il contemperamento fra l’“interesse alla

disponibilità del comportamento altrui” e l'“interesse alla retribuzione”, rimanendo così fuori l'(ulteriore) interesse alla

migliore utilizzazione del comportamento in coordinazione con altri analoghi comportamenti lavorativi scaturente dal requisito (ad avviso di Magrini inesistente nella struttura del contratto di lavoro) dell’inserzione del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa. Più nello specifico, questa tesi ritiene che la struttura organizzativa del datore di lavoro, pur ricoprendo un ruolo di grande rilevanza ai fini della disciplina delle posizioni soggettive delle parti, è estranea allo schema causale del contratto di lavoro che, pertanto, risulta perfetto ed efficace anche senza il collegamento fra prestazione lavorativa e organizzazione aziendale.

314 È questa la posizione di L. N

OGLER, Contratto di lavoro e organizzazione al tempo del post-fordismo, in ADL, 2014, n. 4-5, pp. 884 e ss. (p. 9 dell’estratto), il quale rileva anche che tale potere, invero fattualmente più rarefatto nell’era del

post-fordismo, assume un ruolo “strumentale” rispetto al risultato atteso dal datore di lavoro (realizzazione

dell’organizzazione complessiva del lavoro).

315 Cfr. L. M

giuridica attiva (potere), a meno che non si voglia aderire a quelle tesi che vedono nella

subordinazione una condizione, una posizione economico-sociale piuttosto che “giuridica”

316

.

È qui che si aprono questioni di fondamentale importanza al fine della ricostruzione teorica

dell’intera materia: qual è il rapporto tra singolo lavoratore e impresa, tra contratto e

organizzazione?

Le risposte a queste non agevoli domande avranno un inevitabile punto di caduta sulla causa e

sull’oggetto stesso del contratto, ma a ben vedere anche sull’idea stessa di contratto di lavoro come

strumento di libertà

317

.