3 LA MODULAZIONE NELL’ HEALTH CHECK DELLA PAC: EFFETTI NAZIONALI E REGIONAL
3.2 La nuova modulazione
La revisione dell’attuale regolamento orizzontale (1782/2003), nell’ambito del quale sono stabilite le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori, conferma la collocazione della modulazione tra le “disposizioni generali relative ai pagamenti diretti”, insieme alla condizionalità, alla consulenza aziendale e al sistema di gestione e controllo. La nuova versione del regolamento prevede il mantenimento della modulazione come strumento obbligatorio per i paesi membri, sebbene con regole differenziate per l’UE15 e
27Si fa riferimento, ad esempio, all’articolo 69 del regolamento orizzontale, che consente ai singoli paesi di
trattenere fino ad un massimo del 10% delle dotazioni nazionali per i pagamenti disaccoppiati derivanti da specifici comparti, al fine di reperire somme, vincolate ai medesimi comparti di provenienza, da destinare però al finanziamento di pagamenti accoppiati a forme di produzione considerate “virtuose” (De Filippis, Frascarelli, 2007).
28In proposito, va sottolineato che le risorse drenate mediante la modulazione, sarebbero state destinate al
potenziamento del II pilastro, mentre le somme risparmiate in applicazione del capping sarebbero rimaste all’interno di ciascun Paese membro, potendo essere impiegate per interventi specifici operanti all’interno del I pilastro (ad es. il rinnovato art. 69).
per i nuovi Stati membri. Per i Quindici è prevista l’applicazione di un meccanismo che si compone di due distinti tassi di prelievo: il primo tasso, che colpisce tutti i pagamenti percepiti di importo superiore alla già prevista franchigia di 5.000 euro, ottenuto a partire dall’attuale base di prelievo, fissata al 5%, incrementata del primo anno del 2% per poi aumentare di 1% all’ano, fino ad un tasso complessivo del 10% nel 2013; il secondo tasso, molto esiguo nella versione definitiva della nuova modulazione, che recupera l’idea di inserire un elemento di progressività nel sistema di prelievo, finalizzato a contenere la dimensione dei pagamenti di entità superiore, tramite il quale gli importi vengono ridotti con incrementi del tasso pari al 4% per l’ammontare di aiuti aziendali superiore a 300.000 euro.
Tabella 3.1 Meccanismo di prelievo della nuova modulazione varato con l'Health Check
2009 2010 2011 2012 2009-‐2012
tasso tasso tasso tasso tasso
base addiz. base addiz. base addiz. base addiz. progressiva
aiuti > 5.000 euro 5% 2% 5% 3% 5% 4% 5% 5%
aiuti > 300.000 euro 4%
Fonte: doc. 15558/08 -‐ COM (2008) 306 final
In sostanza, come evidenziato in tabella 3.1, la nuova modulazione si basa su un tasso che varia, a regime, tra il 10% ed il 14%, a seconda che l’azienda riceva un ammontare complessivo di aiuti diretti inferiore o superiore a 300.000 euro.
Per i nuovi Stati membri, fatta eccezione per Bulgaria e Romania, il nuovo regolamento prevede che la modulazione possa essere applicata solo a partire dal 2012, ovvero quando il livello dei pagamenti diretti a beneficio dei nuovi partner avrà raggiunto il 90% del livello dei pagamenti applicabili per l’UE15. Inoltre, la percentuale di prelievo da modulazione è stata calcolata tenendo conto del differenziale tra il livello dei pagamenti diretti tra i due gruppi di paesi (10%); cosicché, il tasso di modulazione per i nuovi membri si ferma al 3%. In considerazione dello slittamento in avanti dell’introduzione dello strumento all’interno dei nuovi Stati membri, di seguito non vengono presentate simulazioni per questo gruppo di paesi.
La nuova modulazione si presenta relativamente complessa non solo in relazione ai descritti meccanismi di prelievo, ma anche rispetto ai criteri di redistribuzione tra paesi e alle modalità di impiego delle somme drenate. Per quel che concerne i criteri di ripartizione tra paesi del prelievo complessivamente realizzato, il nuovo regolamento distingue il gettito in una componente derivante dall’applicazione del tasso di “modulazione di base”, rappresentato dal tasso attualmente vigente (pari al 5%), e in una componente derivante dall’applicazione del tasso di “modulazione supplementare”, rappresentato dalla percentuale del prelievo addizionale e del prelievo progressivo. La prima componente del gettito, derivante dal tasso al 5%, segue le modalità di ripartizione tra paesi già utilizzate
nell’ambito delle regole della modulazione attualmente vigente. Il gettito della modulazione
di base, quindi, viene distribuito per l’80% tra i paesi sulla base dei cosiddetti criteri oggettivi: la superficie agricola, l’occupazione nel settore agricolo, il PIL pro-‐capite, mantenendo, inoltre, il vincolo di riattribuire a ciascun paese almeno l’80% del prelievo realizzato al suo interno. Il restante 20% di questa parte del prelievo rimane all’interno dello Stato Membro da cu il gettito proviene. Per quel che riguarda, invece, i fondi aggiuntivi
derivanti dalla “modulazione supplementare” – cioè le risorse provenienti dal taglio addizionale (5% al 2012) più quelle determinate dall’elemento di progressività (4%) – questi resteranno integralmente all’interno degli Stati membri dai quali sono stati prelevati, andando a costituire una sorta di envelope nazionale.
Sul fronte delle modalità di impiego del gettito, il nuovo regolamento prevede che l’intero ammontare delle somme derivanti dall’applicazione della nuova modulazione venga destinato esclusivamente al potenziamento delle misure di sviluppo rurale (II pilastro), previste nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR). In particolare, le somme derivanti dall’applicazione della modulazione di base verranno utilizzabili sull’intero pacchetto di misure previste nell’ambito dei diversi PRS; ciò in quanto i documenti di programmazione sono stati già elaborati tenendo conto di un sostegno comunitario supplementare proveniente dall’applicazione dell’attuale modulazione, basata su un tasso di prelievo pari appunto al 5%. La restante parte del prelievo, rappresentato dalla componente della modulazione supplementare (addizionale + progressiva), verrà invece utilizzata, a partire dal 1° gennaio 2010, a favore di operazioni specifiche connesse alla realizzazione delle priorità individuate nell’ambito dell’Health Check. Tali priorità coincidono con le cosiddette “nuove sfide” con cui si dovrà misurare nel prossimo futuro la PAC – cioè la questione dei cambiamenti climatici, delle energie rinnovabili, della gestione delle risorse idriche, della salvaguardia della biodiversità, a cui si sono aggiunte, nell’ultima fase della trattativa, anche le misure a sostegno della zootecnia da latte – per la realizzazione delle quali la dotazione finanziaria attualmente disponibile all’interno dei PSR risulta inadeguata. La contestuale revisione del regolamento 1698/2005 sullo sviluppo rurale fornisce un elenco (Allegato II), non necessariamente esaustivo per i singoli Paesi membri, delle possibili misure collegate alla realizzazione di ciascuna delle priorità indicate.
3.3 Gli effetti della nuova modulazione per i paesi dell’UE15