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Il Nuovo Codice dei Contratti e le stazioni uniche appaltant

All’interno del novero delle centrali d’acquisto è interessante segnalare le stazioni uniche appaltanti. Queste hanno una peculiarità: sono presenti all’interno della disciplina attuale, ma trovano il loro riferimento normativo

38 Come stabilito dall’articolo 3 (Definizioni) del D.lgs 50/2016: “cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice”.

nel pregresso codice; quasi come se fossero rimase sospese a tra le due discipline.

Le stazioni uniche appaltanti (d’ora in poi SUA) sono state istituite dall’articolo 13 della Legge n. 136/201039 e

disciplinate dal D.P.C.M. 30 giugno 2011 e dalla circolare del ministro dell’Interno n. 119, emanata il 5 ottobre 2011, trovando così ampio riscontro sul territorio Italiano40.

39 Secondo cui: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia”.

40 Secondo il monitoraggio dell’Unione delle Province Italiane 48 Province su 76 (il 63% del totale) hanno formalmente costituito una Stazione Unica Appaltante (SUA). Nelle 48 Province, su un totale di 3507 comuni, hanno aderito in convenzione alla Stazione Unica Appaltante 1047 Comuni, pari al 30% del totale. Le Regioni in cui il livello di adesione dei Comuni raggiunge percentuali più significative, sopra il 40%, sono, nell’ordine, Umbria (47%), Lombardia (44%), Veneto (43%), Emilia Romagna (42%). Si registra un buon livello di adesione anche in Toscana, Marche e Calabria dove il tasso di adesione supera comunque il 30%.

La SUA veniva qualificata dal vecchio codice degli appalti come centrale di committenza ma senza che fossero imposti stringenti vincoli per quanto attiene la forma giuridica. L’istituzione di SUA non riguarda più l’esigenza del risparmio di spesa, ma ha un obiettivo differente: la lotta alla mafia e alla corruzione. La sua attuazione è incentrata sulla creazione di misure di sicurezza, trasparenza e legalità, volte a ripristinare e ripulire l’immagine delle realtà territoriali, inquinate da troppo tempo dal fenomeno corruttivo41. La funzione loro è quella di curare tutte le fasi

della gara per prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso, in ambito regionale, provinciale, interprovinciale, comunale e intercomunale42.

La SUA ha una struttura flessibile, in quanto è una stazione appaltante ad adesione volontaria operante attraverso convenzioni. Le amministrazioni che vi aderiscono possono liberamente scegliere di affidarle

41 E. CONTENTO, Il quadro normativo nazionale, in L. DONATO (a cura di), Quaderni della ricerca giuridica della Consulenza Legale, febbraio 2016, p. 39.

42 M. C. CAVALLARIN, Centrale acquisti...obbligo...o grande

determinati tipi di gara, collegate alle categorie merceologiche, oppure, in alternativa, solo quelle di maggiori dimensione43. La SUA collabora con l’ente

aggiudicatore, il quale le fornisce i documenti descrittivi, come il capitolato e lo schema di contratto; la stazione appaltante, invece, si occupa degli atti regolatori di gara, assumendosi la piena responsabilità degli criteri selettivi. Si occupa poi anche degli aspetti operativi44: assolve gli 43 Così come previsto dall’articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011: “1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale”.

44 L’articolo 3 del D.P.C.M. 30 giugno 2011 disciplina in dettaglio le funzioni: “La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in

particolare, svolge le seguenti attività e servizi: a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; b) concorda con l’ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente; c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto

obblighi di pubblicità, controlla il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei partecipanti alla gara, redige il contratto e, inoltre, ha anche competenza per gli eventuali contenziosi sorti in materia di affidamento dei contratti, fornendo elementi tecnico-giuridici per la difesa45.

Le SUA sono state un tassello importante per comprendere il quadro normativo dei soggetti dell’attuale codice dei contratti. Tuttavia, queste necessitano di un particolare raccordo, che pare quanto più necessario, dato

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l’ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5; d) collabora nella redazione del capitolato speciale; e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni; g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa; i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; m) collabora con l’ente aderente ai fini della stipulazione del contratto; n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2; o) trasmette all’ente aderente le informazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a)”.

45 A. BARBIERO, Stazione unica appaltante ad adesione volontaria, in

che si riferiscono ancora al D.lgs 163/2006 (come si ravvisa, per esempio, all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 30 giugno 201146).

L’attuale codice, comunque, le contempla, all’articolo 37, comma 4, lett. c), come uno dei soggetti ai quali i comuni non capoluogo di provincia possono rivolgersi47.

4. L’aggregazione dei contratti nella Regione