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Gli obblighi concernenti l’utilizzo dell’informatica L’articolo 40 del D.lgs 50/2016 disciplina l’obbligo di uso

dei mezzi di comunicazione elettronica prevedendo che “le comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice

dell’amministrazione digitale. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”24.

Per la realizzazione di tali finalità, sono state previste l’utilizzazione dei cataloghi elettronici, misure volte all’informatizzazione attraverso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (superando il sistema AVCPass25), ma

anche la riduzione degli oneri dichiarativi attraverso l’istituto del soccorso istruttorio e l’introduzione del Documento di Gara Unico Europeo (d’ora in poi DGUE)26.

La norma mira così a realizzare anche la tutela delle piccole e medie imprese, incrementando il ricorso alle gare

24 Articolo 40, comma 1 e 2, D.lgs 50/2016.

25 AVCPass (Authority Virtual Company Passport) è il servizio informatico realizzato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per la verifica on-line del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d'appalto.

26 A. PAJNO, La nuova disciplina dei contratti pubblici. Tra esigenze di

semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, in

AA.VV., La nuova disciplina dei contratti pubblici. Tra esigenze di

semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, atti

del LXI convegno di studi di scienza dell’amministrazione, promosso da provincia di Lecco consiglio di stato, (17-18-19 settembre 2015), Milano, Giuffrè, p. 52.

a agli affidamenti di tipo telematico ed estendendo la digitalizzazione degli appalti pubblici, al fine di realizzare così un impatto diretto sui tempi delle procedure27.

È però necessario per le stazioni appaltanti uniformare gli strumenti dedicati all’e-procurement, dato che ognuna di loro è dotata di strumenti diversi, e per giunta non dialoganti tra loro, e come tali inefficienti per operare un raffronto con le best practice28.

Le banche dati nazionali oltretutto dovranno essere accessibili anche dalle amministrazioni dei diversi Stati membri attraverso il sistema E-Certis29, messo a

disposizione dalla Commissione Europea, anche se,

27 L. FIORENTINO, Le centrali di committenza e la qualificazione delle

stazioni appaltanti, cit., p. 451.

28 G. PIGA, La nuova disciplina sui contratti pubblici: Il punto di vista

dell’economista, in AA.VV., La nuova disciplina dei contratti pubblici.Tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, atti del LXI convegno di studi di scienza

dell’amministrazione promosso da provincia di Lecco consiglio di stato, (17-18-19 settembre 2015), Milano, Giuffrè, 2016, p. 71.

29 E-Certis è il nuovo sistema informativo europeo, Si tratta di una

guida ai documenti e ai certificati che devono essere presentati dalle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici in qualsiasi paese dell'UE.

l’adempimento di quest’ultimo obbligo è stato rinviato al 18 ottobre 201830.

La legge di stabilità per il 2016, data l’inefficienza delle tecnologie possedute dalle amministrazioni, ha affidato dunque ad Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) la funzione di programmazione e di aggregazione della domanda delle amministrazioni per quanto riguarda i prodotti e i servizi tecnologici.

Agid predisporrà un piano triennale per l’informatica, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che porterà ad un risparmio stimato pari al 50% per spese tecnologiche, eventualmente investibile in innovazione tecnologica31.

La semplificazione tecnologica prevista dal codice viene realizzata mediante la Banca Dati degli Operatori Nazionali, prevista all’articolo 81 del D.lgs 50/201632.

30 L. TORCHIA, La nuova direttiva europea in materia di appalti, op. cit., p. 149.

31 L. FIORENTINO, La legge di bilancio per il 2017 – Gli acquisti delle

pubbliche amministrazioni nella legge di bilancio per il 2017, in Giornale Dir. Amministrativo, 2, 2017, p. 193.

32 Secondo cui, al comma 1 è previsto: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed

Si tratta di un refitting della banca dati contenuta presso ANAC, istituita dal precedente codice: vi confluisce però la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in sede di gara degli operatori economici e dalle stazioni appaltanti e sarà gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, venendo disciplinata da un decreto attuativo del Ministero stesso, che si occuperà, inoltre, anche della progressiva informatizzazione dei documenti necessari.

Questo permette alle stazioni appaltanti di poter acquisire d’ufficio tutte le informazioni rilevanti delle pubbliche amministrazioni33.

Il DGUE costituisce un ulteriore ed importante elemento di semplificazione dell’attuale sistema; la peculiarità di quest’istituto sta nel fatto che è stato recepito mediante la

economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”.

33 T. DI NITTO, Gli oneri dichiarativi e il soccorso istruttorio, in Il nuovo

codice dei contratti pubblici, in Giornale Dir. Amministrativo, 4, 2016,

tecnica del copy out34, riprendendo fedelmente l’articolo 59

della Direttiva 24/CE/2014.

È un documento obbligatorio ed applicabile in ciascun Stato membro: al momento della presentazione delle domande di partecipazione/offerte è necessario presentare i requisiti previsti, che vengono soddisfatti appunto, mediante il DGUE, conforme al modello del regolamento della Commissione Europea35.

Il DGUE è un “autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi”36; è un

autodichiarazione redatta mediante un formulario, in formato esclusivamente elettronico, contenente le informazioni rilevanti richieste dalle stazioni appaltanti.

34 Di fatto si può raffrontare la previsione dell’articolo 83, D.lgs 50/2016 con quella dell’articolo 59, Dir. 24/CE/2014, secondo cui : “Il

DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice”.

35 T. DI NITTO, Gli oneri dichiarativi e il soccorso istruttorio, cit., p. 468-469.

Trattandosi di un documento preliminare, di fatto, le stazioni appaltanti hanno facoltà di richiedere dei documenti a comprova delle informazioni che vi sono contenute. In ogni caso, il DGUE semplifica fortemente il sistema degli appalti, soprattutto, grazie alla sua redazione in formato elettronico, che lo rende assai più celere37.