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Gli obblighi delle amministrazioni e delle imprese di informazione

3. Le prestazioni Indispensabili

3.5 Gli obblighi delle amministrazioni e delle imprese di informazione

L'art. 2, co. 6°, della l. n. 146/'90 impone137 alle amministrazioni o alle imprese

erogatrici dei servizi pubblici essenziali di dare comunicazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi. Tale adempimenti possono anche essere modulati con prudente valutazione da parte dell'azienda circa gli effetti dello sciopero sull'utenza, ovviamente sotto la sua esclusiva responsabilità. Le aziende sono tenute ad adottare, nell'individuazione dei lavoratori da comandare, un criterio di rotazione, in modo da poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero.

La disciplina generale dell'obbligo di informazione è dettata dall'art. 2, co. 2° e 6°, secondo la quale le amministrazioni e le imprese sono tenute a dare comunicazione agli utenti «dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle

137 “Commentario Breve alle leggi sul lavoro”, a cura di Grandi-Pera-Tamajo-Mazzotta, Brevaria Iuris, p.1068

misure per la riattivazione degli stessi«, nelle forme adeguate e almeno cinque giorni prima dell'inizio, dello sciopero. Un obbligo specifico di informazione è previsto a carico del servizio radiotelevisivo pubblico nonché dei giornali quotidiani e delle emittenti radiofoniche che «si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato«. Per la violazione degli obblighi di informazione all'utenza le associazioni degli utenti sono legittimate all'azione in giudizio contro le amministrazioni e le imprese responsabili. Una disposizione particolare, riguarda le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi di trasporto, le quali debbono comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco e gli orari dei servizi che, in base agli accordi raggiunti ai sensi dell'art. 2, 2° co., saranno in ogni caso garantiti in occasione di sciopero. La legge138 n. 83/'00 conferisce alle associazioni abilitate ai sensi della l. n.

281/'98 uno specifico ruolo di tutela degli interessi collettivi degli utenti laddove questi ultimi siano lesi da comportamenti scorretti durante l'effettuazione di uno sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Infatti, alle organizzazioni fornite del requisito della rappresentatività nazionale139, viene attribuita dal legislatore la legittimazione ad esporre, davanti alla Commissione di garanzia, gli interessi dell'utenza, tanto in sede di procedura di valutazione del comportamento delle parti, quanto in sede di valutazione dell'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate dal co. 2°, dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

138 R. Nunin, “Tutela degli utenti e ruolo delle loro associazioni”, in “Sciopero e servizi pubblici essenziali, commento alla legge n. 146/'90, modificata e integrata dalla legge n. 83/'00”, a cura di M. Ricci, p.221

Il quadro che emerge dopo la novella del 2000 sotto il profilo dell'attenzione rivolta agli interessi collettivi dell'utenza si caratterizza per i seguenti poteri e facoltà attribuiti alle associazioni degli utenti rappresentative: a) legittimazione ad esprimere pareri nel procedimento di valutazione degli accordi collettivi; b) facoltà di richiedere l'instaurazione delle procedure di valutazione del comportamento dei protagonisti del conflitto collettivo; c) legittimazione ad agire in giudizio a tutela del pregiudizio subito dagli utenti140. In primo luogo, quindi, la L. n. 83/'00, riscrivendo l'art. 13 l. n. 146/'90,

impone che la Commissione di garanzia, nel valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate dell'art. 2, co. 2°, a garantire il necessario contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed altri diritti costituzionalmente tutelati, debba «sentire« le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla l. n. 281/'98. che siano interessate ed operanti nel territorio su cui potrebbero incidere gli effetti del conflitto collettivo; queste ultime debbono esprimere il proprio parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante che, sostituisce la precedente prassi della Commissione di garanzia di far carico alle parti di esprimere una valutazione in merito agli interessi degli utenti141: la

Commissione di garanzia potrà peraltro anche disattendere le osservazioni formulate dalle associazioni interessate, a cui in ogni caso, non viene conferito un potere di impugnare le decisioni della Commissione. L'art. 13, co. 1°, lett. a), impone che la Commissione, nel valutare il contemperamento tra diritto di sciopero e godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, raccolga preventivamente il parere delle associazioni degli utenti interessate ed operanti su quella parte del territorio nazionale su

140 Art. 5, L. n. 281/'98

141 C. Ogriseg, “Il ruolo delle associazioni degli utenti”, in L. Menghini- Miscione- A. Vallebona, a cura di, “La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali”p. 141

cui potrebbero riverberarsi gli effetti di un eventuale conflitto collettivo.

La legge, quindi, non legittima qualunque associazione rappresentativa a livello nazionale, ma solo quelle che, per il particolare collegamento con il territorio si presume tutelino gli interessi dei cittadini che potrebbero essere coinvolti dallo specifico sciopero. Inoltre, si rileva che la legittimazione ad essere sentite non è conferita in generale, a qualsiasi associazione dotata di rappresentatività sul piano nazionale ex L. n. 281/'98, ma solo a quelle organizzazioni che, caso per caso, presentino il necessario collegamento territoriale richiesto dalla disciplina legale142. Il legislatore nulla dice circa le conseguenze ricollegabili143 all'eventualità che la Commissione non provveda a sentire le associazioni interessate, con tutti i dubbi che ne conseguono in ordine ad una possibilità di impugnazione degli accordi da parte di associazioni interessate non consultate durante la procedura di valutazione. La legge n. 83/'00 ha reso sanzionabile il comportamento delle amministrazioni e delle imprese erogatrici di servizi che non inviino tempestivamente le informazioni richieste dalla Commissione di garanzia circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti. Il legislatore ha quindi accolto la sollecitazione della Commissione di garanzia, più volte ripetuta, a rendere sanzionabile le condotte dei datori di lavoro. Ad avviso della Commissione le aziende hanno l'obbligo di fornire informazione all'utenza circa le modalità dello sciopero, anche in situazione di «indeterminatezza« circa la qualificazione della forma di agitazione adottata dai lavoratori e le amministrazioni possono incorrere in sanzioni anche quando violino gli accordi sulle prestazioni indispensabili.

142 Art. 13, co. 1°, lett, a), L. n. 83/'00