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1 INDAGINE IN DOTTRINA, PRASSI E GIURISPRUDENZA RELATIVAMENTE ALLA COMPOSIZIONE DELL’OD

1.2 Problematiche relative alla composizione dell’organismo di vigilanza

1.2.7 Odv come persona giuridica

Sulla scorta delle riflessioni circa la possibilità che una società possa essere o meno amministratore di una società, soluzione talvolta adottata nella prassi464 ed oggi ammessa ufficialmente anche a seguito della massima del Consiglio Notarile di Milano465, si inserisce la riflessione di alcuni autori466 circa la possibilità per una società di rivestire il ruolo di Organismo di vigilanza, posto che la definizione “organismo dell’ente” lo consentirebbe e che i requisiti fondamentali che si ritiene che debbano avere i componenti dell’Organismo possono essere richiesti per analogia

463 ACIERNO R., Modelli 231 a misura di controllate, Il SOLE 24 ORE, 27 ottobre 2014, p. 27.

464 Sulla base delle previsioni dell’art. 5 del d.lgs. 240/1991, dell’art. 2361, comma 2 c.c., dell’art. 111 - duodecies

delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e dell’art. 47.1 reg. UE 2157/2001 in tema di società europea.

465 Massima n. 100 (Amministratore persona giuridica di società di capitali (artt. 2380-bis e 2475 c.c.)) del

Consiglio notarile di Milano, reperibile su www.consiglionotarilemilano.it, 18 maggio 2007.

466 Si veda CARDANI G., E se l'Organismo di Vigilanza e Controllo fosse una persona giuridica? in Rivista231,

2-2008, pp. 215 -221; INSINGA L. – PISANI P., Riflessioni sulla libertà organizzativa dell'ente nella nomina

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anche alla persona giuridica nonché ai suoi delegati467. Questa soluzione ad avviso dell’Avv. Giacomo Cardani468, nel 2008 direttore affari generali di Fininvest, si potrebbe attuare, ma solo qualora sussista un reale interesse. Questo interesse si ravviserebbe nella riduzione di costi e nelle economie di scala che si potrebbero avere soprattutto per i seguenti soggetti: gruppi di società e le piccole e medie imprese.

Nei gruppi di società la nomina di una persona giuridica come OdV permetterebbe lo sfruttamento di sinergie virtuose nella gestione organizzativa attraverso un coordinamento generale nelle attività di controllo dei vari modelli delle società del gruppo, nella razionalizzazione dei flussi di informazione e nella circolazione del know-how, attraverso una migliore armonizzazione delle linee di condotta, un’uniformità delle attività di monitoraggio, una maggiore professionalità garantita, una semplificazione nella sostituzione dell’Organismo in caso di tourn-

over limitando al minimo la perdita di conoscenze e di professionalità acquisite, una

ampia condivisione di una serie di attività organizzative e gestionali e di risorse che possono essere utilizzate contemporaneamente da i singoli rappresentanti o delegati dalla persona giuridica che svolgono poi specificamente le attività nelle singole società con una riduzione dei costi per le stesse. Un aspetto negativo da tenere in considerazione è se questo possa essere elemento che favorisce la estensione della eventuale responsabilità ad altre società del gruppo, ossia se “l’organismo persona giuridica nominato con tale ruolo in più società dello stesso gruppo, seppur con rappresentanti persone fisiche dello stesso diverse a seconda della società, sposti o diffonda attraverso la catena di controllo l’attribuzione della responsabilità amministrativa dell’ente in capo a più società”469.

Per quanto concerne le piccole e medie imprese, le quali costituiscono la maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano, queste hanno la possibilità di nominare l’organo gestorio come OdV, scelta alquanto discutibile alla luce del principio che impedirebbe al controllato di verificare il proprio operato. L’ipotesi di un OdV persona giuridica potrebbe garantire sicuramente maggiore autonomia,

467 In base alla pronuncia della Cass. Civ., Sez. II, 24 ottobre 2006, n. 22840 anche una persona giuridica può

essere nominata amministratore del condominio negli edifici. Il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, infatti, quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica.

468 CARDANI G., E se l'Organismo di Vigilanza e Controllo fosse una persona giuridica? in Rivista231, 2-2008,

p. 219.

469 CARDANI G., E se l'Organismo di Vigilanza e Controllo fosse una persona giuridica? in Rivista231, 2-2008,

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indipendenza, maggiore professionalità, in quanto la persona giuridica potrebbe essere una realtà dedicata allo svolgimento dell’attività di compliance, e maggiore economia a seguito dell’utilizzo da parte dei soggetti delegati di conoscenze ammortizzate su più soggetti e comunque sostanzialmente pressoché i medesimi vantaggi individuati nel caso dei gruppi di società.

Da una successiva riflessione470 sullo stesso tema emerge in primo luogo una avversione alla nomina di una persona giuridica come OdV comune alle società di un gruppo (a prescindere che poi i delegati siano differenti). La locuzione “Organismo dell’ente” non darebbe adito ad interpretazioni e bisognerebbe ritenere che ciascun ente debba nominare il proprio organismo. Una considerazione diversa andrebbe invece fatta per le Associazioni temporanee di imprese471 e per le reti di impresa introdotte dalla legge n. 122 del 2010. In questo caso, seppur si ritenga inammissibile un OdV collegiale o unitario, si potrebbe ammettere secondo l’autore un medesimo OdV persona giuridica che in forza di singoli incarichi svolga il proprio incarico di vigilanza presso i rispettivi enti costituenti l’A.T.I. o la Rete. Altro caso interessante potrebbe essere quello del G.E.I.E.472 nel quale, invece, parrebbe possibile affidare al legale rappresentante del G.E.I.E. persona giuridica il ruolo di organismo dell’ente.

In secondo luogo si sottolinea poi come l’Organismo persona giuridica possa comunque avere le caratteristiche soggettive generalmente richieste anche nelle persone dei suoi auditors delegati (l’Organismo potrebbe prevedere in ogni momento la loro sostituzione a seguito della perdita delle stesse), garantendo invece dal punto di vista delle competenze e della professionalità una maggiore efficienza ed efficacia del lavoro svolto e performances ben più professionali grazie alle economie di scala ed alla alta specializzazione del proprio network di professionisti.

In sintesi, in base alle considerazioni esposte, la scelta potrebbe essere rischiosa nei gruppi di società, potrebbe essere, invece, legittimamente presa nelle singole società di capitali, nei G.E.I.E., ed eventualmente, a seguito di singole nomine, nelle associazioni temporanee di imprese e nelle Reti d’impresa.

470 INSINGA L. – PISANI P., Riflessioni sulla libertà organizzativa dell'ente nella nomina dell'Organismo di Vigilanza, in Rivista231, 2-2013, pp. 135 - 143.

471 Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 472 Ai sensi del d.lgs. n. 240/1991.

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