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1 INDAGINE IN DOTTRINA, PRASSI E GIURISPRUDENZA RELATIVAMENTE ALLA COMPOSIZIONE DELL’OD

1.2 Problematiche relative alla composizione dell’organismo di vigilanza

1.2.8 Organismo di vigilanza e PNA

La legge n. 190/2012 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) ha previsto per le pubbliche amministrazioni la realizzazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (e della

maladministration in senso lato) che ha il compito di fornire una valutazione del

diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (PTPC). Il piano principalmente dovrà individuare le attività ad elevato rischio di corruzione (cd. Risk

Assestment), prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle

decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione (cd. Risk Management) ed individuare il responsabile della prevenzione e della corruzione (RPC) chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano.

I requisiti necessari per il RPC sono stati stabiliti dalla circolare n. 1/2013 del 25 gennaio 2013473. Successivamente, sulla scorta delle linee di indirizzo per l’elaborazione del piano474, in data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 190/2012. Si è posta dunque l’esigenza, a fronte della previsione del paragrafo 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione475, che prevede esplicitamente che l’RPC possa coincidere con l’Organismo di vigilanza, di definire il coordinamento tra l’OdV ed il RPC476. Nel dicembre 2014 questa opzione era stata espressamente esclusa per

473 Si veda per approfondimenti PETRILLO F., Il responsabile della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001: ruoli e responsabilità. Due figure sovrapponibili? in Rivista231, 1-2014, pp. 95 - 111.

474 D.P.C.M., Linee di indirizzo per l’elaborazione del P.N.A., 12 marzo 2013.

475 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Piano nazionale Anticorruzione, Legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, approvato l’11 settembre 2013, punto 3.1.1, p. 34: “Gli enti pubblici economici

e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001”.

476 In dottrina si era prontamente provveduto ad analizzare tale ipotesi si veda ad esempio il contributo di e di

PETRILLO F., Il responsabile della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e l'Organismo di Vigilanza ai

sensi del D.lgs. 231/2001: ruoli e responsabilità. Due figure sovrapponibili? in Rivista231, 1-2014, p. 95 il quale

già evidenziava la diversità delle due figure. Sul responsabile della trasparenza si veda GHINI P., Organismo di

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le società partecipate e/o controllate dal MEF477 e dunque si era assistito ad un cambio di rotta abbastanza definito seppur limitatamente alle partecipate (dal MEF) e non agli enti pubblici economici. Nelle linee guida, riferibili sia agli enti pubblici economici che alle società di controllo o partecipazione pubblica, in vigore dal 25 giugno 2015, invece la posizione risulta relativamente cambiata. Per quanto riguarda le società controllate esse stabiliscono in via principale che “l’Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPC, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società”478, ma poi, poco dopo, stabiliscono che “in ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. In questa ottica nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l’Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell’ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell’Organismo di vigilanza”479. Per le società non controllate, ma solo partecipate, esse stabiliscono che “l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico (…) le amministrazioni partecipanti promuovono l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano (…) e non

477 MEF - ANAC, Documento condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dicembre 2014.

478 ANAC, Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, Determinazione n. 8, 17 giugno 2015, p. 17.

479 ANAC, Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, Determinazione n. 8, 17 giugno 2015, p. 18.

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sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, potendo comunque individuare tale figura, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida”480, il che, secondo la dottrina, comporterebbe “per conseguenza che sarà l’OdV ad essere investito della vigilanza sull’adempimento di quanto applicabile in materia di anticorruzione e trasparenza” 481. Per quanto riguarda gli enti di diritto privato non societari c’è un rinvio alle norme dettate in tema di società controllate e per quanto riguarda infine gli enti pubblici economici “considerate le attività svolte in regime di diritto privato e tenuto conto che a tali enti si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 appare coerente un’interpretazione delle norme che prevede l’applicazione delle misure stabilite per le società in controllo pubblico”482. A seguito delle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l’aggiornamento del PNA nel quale si ribadisce la necessità che il RPC sia un soggetto interno e non si fa alcun riferimento all’Organismo di vigilanza. L’integrazione è però al PNA nel quale non si rinnega la posizione precedentemente espressa nel precedente piano, né la posizione espressa nelle linee guida, lasciando la questione del tutto sospesa.

Dottrina ha affermato che se la differenziazione che si fa tra società controllate e partecipate si facesse tra amministrazioni e società di mercato, nelle quali risulta preponderante l’esigenza di autonomia organizzativa, nel caso in cui le esigenze di integrazione rispetto a quanto già predisposto dal MOG risultassero minimali potrebbe essere previsto anche per queste la sola integrazione del modello483 limitatamente alle attività di pubblico interesse, senza la necessità di disporre un distinto piano di prevenzione e di nominare uno specifico responsabile “il che comporterebbe l’esclusione del RPC autonomo e l’attribuzione delle sue funzioni

480 ANAC, Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, Determinazione n. 8, 17 giugno 2015, p. 22.

481 ARTUSI M. F., OdV e responsabile per la prevenzione della corruzione: interazioni possibili, in Rivista231,

3-2015, p. 122.

482 ANAC, Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, Determinazione n. 8, 17 giugno 2015, p. 30.

483 Si veda per approfondimenti ASSONIME, Consultazioni ANAC e MEF sull’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle società a partecipazione pubblica, in

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all’Organismo di vigilanza anche in tali società” 484. Altra dottrina, invece, è più categorica nel definire l’inconciliabilità delle due cariche affermando che “purtroppo, questi tentativi di semplificare la struttura di controllo endosocietaria si scontrano con la diversa natura degli organi che si intendono fondere e gli interessi diversi che essi proteggono. (…) piuttosto che l’istituzione di un unico organo in perenne equilibrio tra i doveri, la composizione e le finalità tipiche dell’OdV e quelle del responsabile anticorruzione, di mantenere separate le due funzioni, prevedendo un raccordo molto stretto e la condivisione di informazioni e risorse ove ciò sia possibile (…) Odv e responsabile anticorruzione separati dovrebbero essere meglio in grado di assolvere al proprio ruolo e perseguire le finalità assegnate loro dalla legge”485, accordo e collaborazione sostenute come necessarie tra le due figure anche dalla stessa Autorità Nazionale Anti Corruzione nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

La questione risulta essere alquanto delicata ed impossibile da approfondire in questa sede sia per l’incertezza normativa sia alla luce delle necessarie e profonde valutazioni che dovrebbero essere fatte alla luce sia delle pronunce giurisprudenziali relative all’Organismo (le quali escludono che l’OdV possa avere compiti operativi anche in tema di predisposizione del piano e dei protocolli) e alla luce delle possibili implicazioni in termini di modifiche al regime di responsabilità che subirebbe l’Organismo486.