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2.3 Problemi lasciati aperti dalla sentenza della Cassazione

2.3.4 Le operazioni bilanciate

Infine un ultimo aspetto di criticità riguardava le rimesse bilanciate, ovvero i versamenti effettuati sul conto corrente del correntista al fine di creare la disponibilità per un’operazione di addebito e laddove tali operazioni siano legate strettamente tra

113 Cass. civ. 15-09-2006 n. 19941, in Giust. civ. 2007, 11, I, 2460; Cass. civ. 09-

07-2005, n. 14470, in Giur. comm. 2006, 6, II, 1015

114 Cass. civ. 09-08-2017 n. 19751 e Cass. civ. 20-6-2011, n. 13445 entrambe su

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loro da un vincolo di strumentalità: è evidente che queste operazioni non assumono natura solutoria poiché non si realizza un pagamento a favore della banca, essendo tali somme transitate temporaneamente sul conto e effettivamente trasferite a un terzo116.

Tuttavia la Suprema corte nella storica sentenza si era dimenticata di fare riferimento alla natura diversa di tali rimesse, rendendole dunque suscettibili di essere sottoposte a revocatoria qualora fossero state effettuate su un conto in scoperto.

C’è da notare che sussistevano già pronunce che prendevano in considerazione il fenomeno e in particolare sancivano la non revocabilità qualora la rimessa fosse effettuata al fine di creare la copertura per l’emissione di un assegno circolare dello stesso importo, in quanto la banca veniva considerata come un mero strumento utilizzato dal correntista per compiere pagamenti a terzi117.

La prima pronuncia nella quale la giurisprudenza affronta specificatamente la questione delle rimesse bilanciate è da attribuire alla corte di Appello di Milano, la quale sancisce che “anche in presenza di conto scoperto, non sono revocabili le rimesse aventi specifica funzione di fornire la provvista per l’esecuzione di determinati ordini di pagamento, mancando in

116 M. Arato, Operazioni bancarie in conto corrente e revocatoria fallimentare della

rimessa, Milano, Giuffrè editore, 1995, 221

117 A. Lecce, 26-03-1981, in Rep. Foro It. 1982, Fallimento [2880], n. 318. A.

Bonsignori, Il fallimento: il conto corrente bancario e i rapporti bancari

autoliquidabili, in Atti del convegno”Il Fallimento e i rapporti bancari” svoltosi a

Trento il 27 giugno 1987, pag. 21 nota che accanto all’ipotesi dell’assegno circolare, (considerata in questa sentenza) le altre ipotesi più comuni sono il versamento di somme al fine di ordinare alla banca un bonifico a terzi e il versamento di un assegno e contestuale prelievo dell’importo corrispondente

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tal caso il carattere solutorio della rimessa”.118 Questa sentenza fu poi confermata dalla Suprema corte, anche se in via incidentale in quanto non rappresentava espresso motivo di ricorso.

Questo principio fu recepito definitivamente dalla Cassazione solo qualche anno più tardi, prescrivendo che “Non costituiscono operazioni bilanciate e sono pertanto revocabili le rimesse sul conto corrente cronologicamente coincidenti con addebiti per pagamenti a favore di terzi allorché la banca non fornisca la prova che le rimesse erano strumentali a detti pagamenti.”119

Ecco che risulta fondamentale, da parte della banca, al fine di dimostrare la natura bilanciata delle operazioni in questione, fornire la prova che ci sia una strumentalità tra poste in dare e in avere, adducendo l’esistenza di un accordo stipulato tra la stessa e il cliente. Infatti nella sentenza in questione, la suprema corte sottolinea come, a seguito dell’entrata in vigore delle Norme Bancarie Uniformi (N.u.b.), l’art 7, prevedendo che “salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto (…) per

l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno”, sancisce come principio generale

la natura solutoria delle rimesse su conto scoperto, a meno che non si dimostri che esista un diverso accordo tra correntista e istituto bancario.

118 A. Milano, 11-10-1994 in Rep. Foro It. 1995, Fallimento [2880], n. 460 119 Cass. civ. Sez. I, 26-01-1999, n. 686, in Fallimento 1999, 1323

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Il nodo diventa dunque la dimostrazione che vi sia stata una manifestazione di volontà del correntista e soprattutto individuare quelli che sono i criteri affinché l’operazione possa definirsi come bilanciata.

Sicuramente è onere della banca fornire la prova di una specifica finalità dell’operazione, prova che, come sostenuto dalla giurisprudenza, non necessita di una identità assoluta di importi tra prelievi e accrediti, come non necessita di una identità cronologica, infatti quello che conta è il nesso teleologico120. Infatti, “la concorde volontà delle parti di destinare la rimessa all'effettuazione del prelievo, anziché all'estinzione dello scoperto di conto – effettuando per esempio un ordine di pagamento a un terzo o l’emissione di un assegno circolare - è dunque l'elemento costitutivo della fattispecie di cui ci stiamo occupando, e ci sembra che non vi si possa prescindere, perché proprio da esso scaturisce il «nesso teleologico» che impedisce l'imputazione della rimessa a pagamento”121

120 Trib. Milano, 09-03-1999, in Foro it. 1999, I, 2682; nello stesso senso si

vedano anche: App. Roma 01-04-1997, in Rep. Foro It. 1998, Fallimento [2880], n. 518; Trib. Brescia 27/08/2003, in Fallimento 2004, 222; Trib. Venezia 04-01- 2002, in Fallimento, 2002, 892. Rilevante inoltre anche Cass. civ. 21-05-2004 n. 9698, in Giust. civ. 2005, 3, I, 741, nella quale la Suprema corte si pronuncia in merito alla contestualità di versamenti di assegni circolari (per i quali si applica il saldo per valuta) e prelevamenti di contanti (per i quali si applica il saldo contabile). In questi casi infatti la data valuta risulta essere successiva al prelievo , ma la corte ha ritenuto che “è configurabile un rapporto nel quale la banca non concede credito ma soltanto adempie - con ripetuta "contestualità" (sintomatica di un consenso implicito alla reiterazione di operazioni consimili) - ad ordini di operazioni di cassa e quindi ad un rapporto esattamente riconducibile nell'ambito delle cosiddette operazioni bilanciate, con conseguente non revocabilità, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dei versamenti così effettuati, non riconducibili ad un pagamento di somme ad estinzione di un debito del cliente.”

121 Così Edoardo Staunovo-Polacco, Saldo disponibile, versamenti di assegni

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Ciò comporta che per individuare nella pratica quelle che sono le operazioni da sottrarre a revocatoria sarà necessario basarsi innanzitutto su eventuali disposizioni fornite dal correntista alla banca e, in mancanza delle quali, utilizzare un “criterio logico- causale” facendo un’analisi di quelli che sono stati i movimenti e le operazioni effettuate dal cliente sul proprio conto.122

Da un punto di vista probatorio, è chiaro che qualora l’accordo tra banca e cliente sia espresso, non si riscontra alcuna difficoltà. Esse tuttavia sorgono qualora tale volontà sia stata manifestata oralmente – per es. allo sportello, telefonicamente oppure tramite internet – o per facta concludentia123.

Ecco che l’esatta corrispondenza delle poste in entrata e in uscita può rendere la prova più semplice, ma da sola certo non fa venir meno la revocabilità di tali rimesse, in quanto ogni rimessa deve essere presa in considerazione indipendentemente dalle altre124, diventando dunque necessario portare una serie di prove indiziarie tali da far propendere per una molto probabile natura bilanciata delle operazioni in questione.

C’è comunque da sottolineare come, sebbene nei confronti della banca, tali operazioni non siano suscettibili di essere sottoposte a revocatoria, esse, qualora ne sussistano i requisiti, possono essere tuttavia revocate autonomamente nei confronti del terzo, potendo infatti integrare dei veri e propri pagamenti che il correntista effettua in pregiudizio dei creditori, posti in essere

122 Vd nota sopra

123 Ciò è infatti possibile in quanto l’art 117 T.u.b. prevede la forma scritta

obbligatoria solo per i contratti bancari, mentre le partite bilanciate non sono qualificabili come tali.

124 M. Arato, Operazioni bancarie in conto corrente e revocatoria fallimentare della

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servendosi della banca come intermediario nella realizzazione dell’atto.

Questa presa di posizione da parte della giurisprudenza in merito alle operazioni bilanciate è coerente con quelle istanze, già evidenziate sopra125, di valorizzazione della funzione svolta in concreto dall’atto cercando di preservare quelle operazioni che non integrano alcuna lesione della par condicio creditorum e che comportano un beneficio per l’imprenditore, il quale continua a servirsi del conto corrente per svolgere operazioni che gli permettono la prosecuzione dell’attività di impresa.