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Le operazioni di copertura

Nel documento Il bilancio d'esercizio delle imprese (pagine 93-96)

COSTO AMMORTIZZATO

12. G LI STRUMENTI FINANZIARI DERIVAT

12.8. Le operazioni di copertura

Le operazioni di copertura sono generalmente finalizzate a ridurre il rischio di andamenti avversi delle variabili economiche e finanziarie che possono incidere sulla gestione dell’impresa196.

I rischi per i quali è attivabile la copertura sono: a) il rischio di tasso di interesse;

b) il rischio di cambio; c) il rischio di prezzo; d) il rischio di credito.

La copertura può venire attuata mediante uno strumento finanziario derivato197, mentre gli elementi coperti possono essere -esclusi in ogni caso i componenti del patrimonio netto-:

- attività o passività iscritte in bilancio; - impegni irrevocabili;

- operazioni programmate altamente probabili.

Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, la copertura si considera sussistente in presenza, sin dall’origine, di una correlazione stretta e documentata tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura198.

195 Vedi OIC 32, 2016.

196 RHEINLÄNDER T., SEXTON J., Hedging Derivatives, World Scientific,

Singapore, 2011; BINGHAM N. H., KIESEL R., Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, London, 1998.

197 Secondo quanto previsto dall’OIC 32, cit., “Lo strumento finanziario

derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza. Non è infatti consentito suddividere il fair value, in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura.”.

In particolare, possono essere designati come strumenti di copertura di flussi finanziari:

- in relazione alle opzioni (call o put) acquistate, il solo valore intrinseco del fair value e dunque non il valore temporale;

- in relazione a un contratto forward, il solo elemento spot; - una quota dell’intero strumento di copertura.

198 Vedi AZZALI S. (a cura di), Financial Reporting and Accounting

Standard, op. cit.; BIANCHI M. T., Le rilevazioni contabili. Principi, metodi ed esemplificazioni, Esculapio, Bologna, quinta edizione, 2016; GOTTARDO P., La gestione dei rischi nelle imprese industriali e finanziarie, op. cit.

In particolare, affinché la contabilizzazione delle operazioni di copertura sia consentita, è necessario che risultino verificate le seguenti condizioni:

1) la relazione di copertura venga instaurata esclusivamente tra strumenti di copertura ed elementi coperti ammissibili;

2) la relazione di copertura risulti supportata da adeguata documentazione, dalla quale si evincano gli elementi che la costituiscono;

3) la copertura possa ritenersi efficace199.

Le condizioni di cui sopra devono sussistere non solo all’instaurazione della relazione di copertura, ma anche successivamente, lungo tutta la durata della relazione medesima. A tal fine, la verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità della relazione deve venire effettuata alla chiusura di ciascun esercizio.

Laddove dalla verifica di cui sopra emerga che la relazione di copertura è ancora adeguata al rischio da fronteggiare e seguita a soddisfare i requisiti di ammissibilità, la contabilizzazione della relazione medesima deve proseguire200.

Laddove, al contrario, dalla verifica emerga che, a seguito di cambiamenti significativi intervenuti nelle connessioni economiche tra strumento di copertura ed elemento coperto, la relazione non è più ammissibile, possono darsi due casi:

a) la cessazione della contabilizzazione della relazione di copertura;

b) la revisione del rapporto di copertura.

199 Affinché la relazione di copertura sia efficace è necessario che: a) vi sia

una relazione economica tra lo strumento di copertura e l’elemento coperto, sulla cui base il valore dello strumento di copertura muti in direzione opposta a quello dell’elemento coperto; b) il rischio di credito, ove esso non sia l’oggetto della copertura, non incida significativamente sul fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto; c) venga determinato il rapporto di copertura, ossia il rapporto tra la quantità degli strumenti finanziari derivati designati e la quantità degli elementi coperti.

La verifica dell’efficacia della copertura può venire eseguita su base qualitativa laddove sussista una sostanziale omogeneità fra le caratteristiche tecnico-economiche dello strumento di copertura e quelle dell’elemento coperto, cioè laddove vi sia allineamento dell’importo nominale, delle date di regolamento dei flussi finanziari, della scadenza e del sottostante. In questo caso infatti è possibile ritenere ragionevolmente che lo strumento di copertura evolva in direzione opposta a quella dell’elemento coperto, per effetto dello stesso rischio e secondo una relazione non casuale.

200 Vedi RAMIREZ J., Accounting for derivatives. Advanced hedging under

Il primo caso ricorre laddove si prenda atto che l’eventuale prosecuzione della relazione non consentirebbe comunque di raggiungere gli obiettivi di rischio perseguiti. In tale ipotesi, la cessazione della contabilizzazione della relazione di copertura deve avvenire alla data nella quale si accerti che la medesima copertura non possiede più i requisiti di ammissibilità.

La seconda ipotesi si verifica allorquando, a seguito del mutamento del rapporto economico tra strumento di copertura ed elemento coperto, gli obbiettivi di rischio perseguiti continuino a sussistere e possano venire raggiunti attraverso una revisione del rapporto di copertura, ossia del rapporto tra quantità dello strumento di copertura e quantità dell’elemento coperto, mediante:

- un aumento o una diminuzione della quantità dell’elemento coperto;

- un aumento o una diminuzione della quantità dello strumento di copertura.

Le operazioni di copertura possono avere a oggetto: 1) le variazioni di fair value;

2) le variazioni dei flussi finanziari201.

Nel caso sub 1), l’obbiettivo della copertura consiste nel contenimento del rischio connesso alle variazioni di fair value di attività o di passività iscritte in bilancio.

Tale copertura può venire attuata solo laddove il fair value dell’elemento coperto possa essere valutato attendibilmente.

Al contrario, laddove il fair value non possa venire stimato con sufficiente affidabilità, esso deve venire disapplicato e non è possibile attivare operazioni di copertura.

Nelle operazioni di copertura delle variazioni di fair value, gli elementi coperti possono essere attività o passività iscritte in bilancio, oppure impegni irrevocabili.

Nel caso sub 2), la copertura è finalizzata a ridurre il rischio connesso alla variabilità dei flussi finanziari derivanti da un’attività o da una passività iscritta in bilancio, da un impegno irrevocabile o da un’operazione programmata altamente probabile202.

201 Vedi EPSTEIN B. J., JERMAKOWICZ E. K., Wiley IFRS 2008.

Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, Wiley, Hoboken, 2008.

202 Potrebbe ad esempio trattarsi della copertura dei flussi finanziari derivanti

da un debito contratto a tasso variabile, oppure dei flussi connessi a un impegno irrevocabile o a un’operazione programmata altamente probabile che abbiano a oggetto l’acquisto o la vendita di beni.

Appendice 1 - La valutazione dei titoli secondo il criterio del

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