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La valutazione degli strumenti finanziari derivati La valutazione degli strumenti finanziari derivati 183 , anche

Nel documento Il bilancio d'esercizio delle imprese (pagine 87-91)

COSTO AMMORTIZZATO

12. G LI STRUMENTI FINANZIARI DERIVAT

12.6. La valutazione degli strumenti finanziari derivati La valutazione degli strumenti finanziari derivati 183 , anche

laddove incorporati in altri strumenti finanziari, deve essere effettuata al fair value, così come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.

In particolare, secondo la definizione dello IAS 39184, il fair

value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività può essere estinta, in una transazione tra parti consapevoli, disponibili e indipendenti.

181 Vedi SESANA T., PONTANI F., Le determinazioni quantitative e le

rilevazioni contabili per la redazione del bilancio di esercizio, Tomo I, Educatt, Milano, terza edizione, 2011; MASTRONARDI O., Derivati e risparmio gestito, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2014; AA. VV., I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili. Atti del X Convegno nazionale di AIDEA Giovani, FrancoAngeli, Milano, 2006.

182 Vedi HULL J. C., Risk management e istituzioni finanziarie, a cura di

BARONE E., Pearson Mondadori, Torino, 2008.

183 Vedi FLOREANI A., La valutazione dei rischi e le decisioni di risk

management, ISU Cattolica, Milano, 2004; LAMANDINI M., MOTTI C. (a cura di), Scambi su merci e derivati su commodities. Quali prospettive, Giuffrè, Milano, 2006.

184 Secondo lo IAS 39: “Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.”.

La valutazione degli strumenti finanziari derivati deve venire effettuata al fair value sia in sede di prima iscrizione, cioè all’atto della sottoscrizione del relativo contratto, sia successivamente, ad ogni data di riferimento del bilancio185.

Dal punto di vista applicativo, il fair value deve venire determinato secondo una gerarchia di metodi186, connotati da efficacia decrescente, che muovono da parametri direttamente osservabili, non frutto di stima, per degradare verso valutazioni non oggettivamente riscontrabili, ma elaborate secondo pratiche di comune utilizzo, sino a giungere alla disapplicazione del criterio laddove nessuna tecnica consenta di pervenire a un risultato affidabile.

La gerarchia di cui sopra è direttamente desumibile dalla norma, dalla quale in particolare si evincono le quattro modalità di valutazione descritte nel seguito, caratterizzate da diversi gradi di attendibilità del fair value.

Il fair value di primo grado187, il più elevato in assoluto, coincide con il valore di mercato, cioè con il valore desumibile dai mercati attivi, ove presenti.

In assenza di ulteriori precisazioni, si ritiene che il fair value di primo grado corrisponda alle quotazioni di fine esercizio, rilevabili dai mercati borsistici, purché attivi188.

In questo caso, data la presenza di prezzi ufficiali, si ritiene che la quotazione debba venire assunta come tale, ossia senza apportare a essa alcuna rettifica.

Ne consegue che il fair value di primo grado può venire determinato solo per gli strumenti finanziari derivati standardizzati e quotati, quali i contratti futures e le opzioni

185 Vedi QUAGLI A., Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli,

Torino, settima edizione, 2015; DI GASPARE G., Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Cedam, Padova, 2011; CONTI C., Introduzione al corporate financial risk management. Una chiave di lettura finanziaria per il board, Pearson, Milano, 2006.

186 Vedi BANDETTINI A., LIBERATORE G., MULAZZANI M. (a cura di),

Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio. Alcuni contributi a partire dalle Guide operative OIC, FrancoAngeli, Milano, 2009.

187 Vedi SAITA M., SARACINO P., PROVASI R., MESSAGGI S.,

Evoluzione dei principi contabili nel contesto internazionale, op. cit.

188 Il mercato attivo può venire inteso quale “mercato in cui le operazioni

relative a strumenti finanziari derivati si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.”. Vedi OIC 32, 2016.

quotate, mentre non può essere misurato per i derivati negoziati Over The Counter.

Laddove il fair value di primo grado non sia misurabile, per assenza di quotazioni o di mercati attivi, occorre passare al fair value di secondo grado.

A tal fine, è necessario verificare se il fair value di primo grado, ossia il valore di mercato, sebbene non disponibile per il derivato oggetto di valutazione, che definiamo qui principale, sia osservabile per i suoi componenti o per uno strumento analogo.

Laddove vi siano componenti del derivato principale o derivati analoghi quotati, ossia dotati di valore di mercato, il fair value del derivato principale deve venire determinato in funzione delle quotazioni dei suoi componenti o dei derivati analoghi189.

A questo riguardo, si ritiene che un valido riferimento per l’individuazione, fra le quotazioni disponibili, di quelle da utilizzare ai fini della valutazione del derivato principale sia costituito dal sottostante. In particolare, dato un determinato sottostante del derivato principale non quotato, potranno venire utilizzate, ove presenti, le quotazioni ufficiali disponibili per il medesimo sottostante, quali: i tassi di interesse; i tassi di cambio; i prezzi delle commodity; i prezzi delle azioni; i prezzi delle obbligazioni; gli indici azionari.

Occorre peraltro osservare che il fair value del derivato principale non può generalmente farsi coincidere con la quotazione dei suoi componenti o dello strumento analogo, ma deve invece venire ricavato da questi, attraverso opportune rettifiche, che in particolare tengano conto delle specificità del derivato principale non quotato rispetto ai suoi componenti quotati o al derivato analogo quotato.

Questa eventualità sussiste soprattutto per i derivati negoziati Over The Counter che, come osservato, vengono congegnati dalle parti sulla base di loro specifiche esigenze e in quanto tali, ossia in quanto non standardizzati, risultano difficilmente comparabili con i derivati quotati.

A tal fine, fra i parametri più rilevanti da considerare per le rettifiche da apportare alle quotazioni, si ritiene rilevino soprattutto:

- la volatilità del sottostante;

189 A titolo esemplificativo, si pensi a un’opzione non quotata che abbia come

- la negoziabilità del sottostante; - il rischio di credito della controparte.

In sintesi, il fair value di secondo grado deve generalmente venire applicato ai derivati non standardizzati, negoziati Over The Counter, fra i quali in particolare:

- i contratti forward; - gli swap;

- le opzioni non quotate.

Laddove i fair values di primo e di secondo grado non siano agevolmente individuabili, per assenza di mercati attivi sia del derivato principale, sia dei suoi componenti o di strumenti a esso analoghi, occorre passare al fair value di terzo grado che consiste nell’assegnare al derivato un valore non già ritratto, senza rettifiche (fair value di primo grado) o con rettifiche (fair value di secondo grado), dalle quotazioni ufficiali, bensì calcolato attraverso modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, che siano in grado di assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato190.

Si ritiene che in questo caso si possano utilizzare le procedure e le formule di calcolo del prezzo teorico illustrate più sopra per ciascuna tipologia di derivato.

Occorre peraltro osservare che sebbene il prezzo teorico risulti determinabile per la quasi totalità dei derivati, la criticità del problema risiede non tanto o non solo nella complessità del calcolo, ma soprattutto nella significatività del risultato ottenuto attraverso il medesimo calcolo, posto che tale risultato deve essere -secondo la norma- il più possibile prossimo al valore di un mercato che in realtà non esiste.

A tal fine, si ritiene opportuno procedere secondo le seguenti fasi:

- calcolo del prezzo teorico, in conformità ai modelli e alle tecniche di valutazione generalmente accettati;

- correzione del prezzo teorico per tenere conto di possibili andamenti del valore del sottostante diversi da quello sperato.

Posto che, in linea generale, dalla stipulazione di qualsivoglia tipologia di derivato l’impresa si attende un vantaggio economico misurabile, rappresentato da un reddito

190 Vedi QUAGLI A., Bilancio di esercizio e principi contabili, op. cit., 2017;

CENDON P. (a cura di), Commentario al codice civile. Artt. 2421-2451. Società per azioni, Giuffrè, Milano, 2010.

oppure dalla copertura di una perdita, si ritiene che il valore calcolato possa considerarsi allineato a quello di mercato, laddove sia in grado di esprimere, con ragionevole attendibilità, il valore del vantaggio economico presumibilmente ritraibile dal derivato oggetto di valutazione.

Infine, attesa la considerevole incertezza che grava sui procedimenti di determinazione del valore dei derivati191, ogniqualvolta non sussistano dati di mercato direttamente osservabili, non è da escludere che anche l’utilizzo di tecniche e di modelli generalmente accettati non sia in grado di condurre a valori attendibili.

In tale ipotesi, ossia nel caso in cui i fair values di primo e di secondo grado non possano essere determinati, per assenza di mercati attivi192, e, nel contempo, il ricorso ai metodi di determinazione di più diffuso impiego non consenta di pervenire a valori verosimili, il fair value non è determinato, e di tale circostanza deve venire fornita adeguata informativa in nota integrativa.

Nel documento Il bilancio d'esercizio delle imprese (pagine 87-91)