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La valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto

Nel documento Il bilancio d'esercizio delle imprese (pagine 98-101)

In relazione ai profili applicativi del metodo204, occorre tenere in

considerazione le seguenti regole operative.

I) Nel caso in cui si detengano più partecipazioni, il metodo del patrimonio netto deve venire applicato separatamente per ciascuna di esse, non potendosi procedere a una valutazione per masse e alla compensazione tra rettifiche di valore di segno opposto.

II) Nell’esercizio in cui la partecipazione viene acquistata, essa è iscritta in bilancio al costo sostenuto, comprensivo degli eventuali oneri accessori.

III)Il medesimo costo, nello stesso esercizio dell’acquisto, deve venire raffrontato con il valore della frazione di patrimonio netto contabile della partecipata, misurato alla data di acquisizione della partecipazione o, in alternativa, assunto quale risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.

Dal raffronto sub III) possono derivare tre situazioni:

a) il costo di acquisto coincide con il valore della frazione di patrimonio netto;

b) il costo di acquisto è superiore al valore della frazione del patrimonio netto;

c) il costo di acquisto è inferiore al valore della frazione del patrimonio netto.

Nel caso sub a), non sussistendo differenziali, la partecipazione rimane iscritta al costo di acquisto, sino alla chiusura dell’esercizio.

Nei casi sub b) e c), occorre invece indagare le ragioni per le quali il costo di acquisto differisca dal valore della frazione del patrimonio netto della partecipata.

A tal fine, è necessario disporre di una situazione contabile della partecipata, riferita alla data di acquisto della partecipazione205.

Sulla base della ricostruzione effettuata, la partecipante è in grado di stabilire l’origine e la misura dello scostamento.

Nel caso sub b), in cui il costo risulta superiore al patrimonio netto, possono darsi due diverse circostanze:

(i) la differenza è riconducibile ai maggiori valori correnti dei beni della partecipata, rispetto ai valori contabili, oppure ad avviamento;

(ii) la differenza non trova riscontro nei maggiori valori sub (i). Nel caso (i), poiché il costo di acquisto trova ragione nei maggiori valori dell’attivo della partecipata e/o nella presenza di avviamento, la partecipazione rimane iscritta al costo.

Nel caso (ii), poiché non sussistono ragioni tali da giustificare il maggior costo sostenuto, la partecipazione deve venire svalutata.

Infine, nell’ipotesi sub c), in cui il costo di acquisto è inferiore al valore della frazione del patrimonio netto, la differenza potrebbe essere dovuta alle seguenti circostanze:

(i) il compimento di un buon affare;

(ii) la presenza nel bilancio della partecipata di attività iscritte a valori superiori a quelli recuperabili, oppure di passività iscritte a valori inferiori a quelli di estinzione, o, infine, la previsione di perdite future.

Nel caso sub (i) occorre rivalutare la partecipazione, adeguandola al valore del patrimonio netto rettificato della partecipata, e iscrivere in contropartita una riserva non distribuibile.

Nel caso sub (ii), la partecipazione rimane iscritta al costo di acquisto, ma risulta necessario istituire extra-contabilmente, per la differenza, un fondo per rischi e oneri futuri che verrà utilizzato nei successivi esercizi a rettifica dei risultati della partecipata.

Alla chiusura dell’esercizio di acquisto della partecipazione e degli esercizi successivi, l’applicazione del metodo del patrimonio

205 Alla medesima situazione contabile dovranno venire apportate le rettifiche previste per il bilancio consolidato.

netto richiede la revisione del valore della partecipazione, al fine di tenere conto del risultato reddituale della partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante.

Il medesimo risultato reddituale non può tuttavia venire accolto nella misura emergente dal bilancio, ma deve invece essere corretto, mediante imputazione delle seguenti rettifiche206, in tutto simili alle

rettifiche di consolidamento.

a) Rettifiche derivanti dall’applicazione, da parte della partecipata, di principi contabili diversi dalla partecipante.

b) Rettifiche di eliminazione degli utili e delle perdite interni derivanti da operazioni inter-societarie.

c) Rettifiche derivanti dalla ricostruzione della differenza iniziale tra il costo di acquisto della partecipazione e il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata.

Al risultato di esercizio della partecipata così rettificato occorre poi applicare la percentuale di partecipazione detenuta dalla partecipante.

L’importo ottenuto rappresenta la variazione da apportare al valore della partecipazione, mediante svalutazione, in caso di perdita della partecipata, oppure tramite rivalutazione, in ipotesi di utile.

In relazione alle svalutazioni, occorre osservare che laddove il valore della partecipazione diventi negativo, a seguito di perdite della partecipata, la svalutazione si opera sino all’azzeramento della partecipazione medesima.

Inoltre, le perdite della partecipata non costituiscono le sole svalutazioni apportabili alla partecipazione, posto che anche a questa fattispecie si applica la previsione di cui al n. 3 dell’art. 2426 del Codice Civile. Pertanto, in presenza di riduzioni di valore ritenute durevoli e imputabili a circostanze diverse dalle perdite, la partecipazione deve venire svalutata, anche laddove, per effetto di questa svalutazione, il valore risultante sia inferiore a quello determinato secondo il metodo del patrimonio netto.

Occorre infine precisare che, in ipotesi di rivalutazione, le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore assunto dalla partecipazione nell’esercizio precedente, sono iscritte, in sede di approvazione del bilancio, in una riserva non distribuibile.

La riserva di cui sopra è destinata a liberarsi in occasione delle distribuzioni di dividendi effettuate dalla partecipata, posto che, a seguito dell’erogazione, gli utili incorporati dalla partecipante si tramutano da redditi sperati in redditi realizzati, in misura corrispondente all’importo distribuito.

206 Oltre alle rettifiche di cui sopra è necessaria una rettifica ulteriore nel caso in cui la partecipazione sia di collegamento e la data di chiusura del bilancio della società collegata sia diversa da quella della partecipante. In tale ipotesi infatti dovranno venire apportate anche le rettifiche connesse a eventuali accadimenti significativi verificatisi tra la data di chiusura del bilancio della collegata e quella della partecipante.

Ѐ comunque necessario ricordare che, per effetto dell’applicazione del metodo del patrimonio netto, gli utili della partecipata vengono incorporati nel bilancio della partecipante nell’esercizio in cui maturano. Laddove dunque gli utili distribuiti venissero imputati a conto economico anche in sede di riscossione, si verificherebbe una duplicazione del medesimo componente positivo di reddito: dapprima in forma di rivalutazione della partecipazione e in seguito in veste di dividendo.

Per questa ragione, nell’ipotesi in cui la partecipata distribuisca dividendi occorre ridurre, in misura corrispondente, il valore della partecipazione.

Appendice 3 - La valutazione dei crediti secondo il criterio

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