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Osservazioni sulla criminalità minorile

61. Circostanze aggravanti comuni — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze

5.6 Osservazioni sulla criminalità minorile

Per quanto concerne la nozione di imputabilità, un discorso a parte deve essere fatto per i minorenni, i quali godono di particolari attenzioni da parte del legislatore.

Il codice penale italiano, infatti, individua tre fasce d’età rilevanti ai fini dell'imputabilità312: a) al di sopra dei diciotto anni; b) tra i quattordici e i diciotto anni; c) al di sotto dei quattordici.

I soggetti che, al momento del fatto, non hanno ancora compiuto i quattordici anni, per legge, non sono imputabili, poiché il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta dell’incapacità di intendere e di volere, ex art. 97 c.p.313; tuttavia i minori che, pur non essendo imputabili per la minore età, vengono riconosciuti, dopo aver commesso un delitto, socialmente pericolosi, verranno comunque sottoposti a misura di sicurezza.

Per coloro che, invece, al momento del fatto, hanno tra i quattordici e i diciotto anni d’età, la legge subordina la dichiarazione di imputabilità all’accertamento, caso per caso, della capacità di

309 F. Mantovani, Diritto Penale. Parte Generale., CEDAM, Padova, 1988.

310 Relazione di perizia psichiatrica e psicologica d’ufficio eseguita dal professore Augusto Balloni e dal professore

Vincenzo Faenza, p. 6.

311 A. H. Williams, Nevrosi e delinquenza. Uno studio psicoanalitico dell’omicidio e di altri crimini, Borla, Roma,

1983.

312 G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2004.

313 Secondo l’articolo 97 c.p. – minore degli anni quattordici - non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il

intendere e volere, ex art. 98 c.p.314; in tali circostanze, qualora il minore, dopo l’accertamento in concreto, ossia in relazione alle caratteristiche cognitive e volitive proprie del soggetto, venga ritenuto imputabile, gli verrà irrogata la pena, tuttavia questa verrà ridotta di un terzo (art. 65 n. 3 c.p.315).

Chi, invece, ha già compiuto i 18 anni è, secondo la legge, abbastanza maturo per comprendere il disvalore sociale delle azioni commesse e capace anche di autodeterminarsi, pertanto è ritenuto imputabile, purché in grado di intendere e di volere.

Non solo la nozione di imputabilità ammette delle eccezioni, o meglio, delle precisazioni per quanto concerne gli imputati minorenni, ma tutto il procedimento penale a carico di imputati minori segue disposizioni particolari, poiché disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica, n° 448 del 1988.

Tale fonte normativa disciplina, infatti, la materia minorile con un’attenzione del tutto particolare rispetto al passato. Si tratta di un’attenzione focalizzata sul minore al fine di tutelarlo, salvaguardando lo sviluppo della sua personalità, in un’ottica educativa e non repressiva. L’intenzione è quella di evitare, per quanto possibile, al minore un intervento penale di tipo carcerario e, altresì, quella di rieducarlo onde evitare che l’istituzionalizzazione e l’ingresso nei complessi ingranaggi della giustizia penale possano pregiudicarne una normale crescita.

Senza soffermarci sui dettagli del succitato decreto, proviamo a passare in rapida rassegna gli articoli più significativi.

L’articolo 9, per esempio, concerne gli accertamenti sulla personalità del minore e prevede che il pubblico ministero e il giudice acquisiscano “elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali dei minorenni al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto”316; l’articolo 13 tutela il minore stabilendo il divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini che possano consentire l’identificazione del minorenne317.

Per quanto riguarda le misure cautelari, l’articolo 20 prevede “le prescrizioni”, in base alle quali il giudice può impartire specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro o altre attività utili alla sua educazione, l’articolo 21 “la permanenza a casa”, l’articolo 22 il “collocamento in comunità” ed, infine, all’articolo 23 è prevista la “custodia cautelare” che “può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della

314 Articolo 98 c.p. - Minore degli anni diciotto – è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva

compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

315 Articolo 65 c.p. – Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante – quando ricorre una circostanza

attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1) (…) 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

316 Articolo 9 d.P.R. 488/88 in http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr448_88.html 317 Articolo 13 d.P.R. 488/88 in http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr448_88.html

reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 380, comma 2 lettere e) f) g) h), del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale”318.

Il legislatore ha, inoltre, inserito nel DPR 448/88 degli istituti processuali ad hoc, che consentono una diversa definizione del procedimento incoato a carico di un imputato minorenne. Infatti, al capo III denominato “Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento”, troviamo l’articolo 27, il quale prevede la possibilità che il pubblico ministero chieda al giudice, per andare incontro alle esigenze educative del minore, una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, qualora ritenga sussistenti la tenuità del fatto e la occasionalità della condotta. Il successivo articolo 28 consente, invece, al giudice di disporre la sospensione del processo e messa alla prova: in base a questa disposizione, il processo viene appunto sospeso, il minore viene affidato ai servizi sociali, previa approvazione da parte del Giudicante di un programma di recupero proposto, per un lasso di tempo variabile, al fine di eseguire le prescrizioni impartite dal giudice. Il contenuto di tali prescrizioni può anche avere come obiettivo la riparazione delle conseguenze del reato e la conciliazione con la vittima. Qualora la messa alla prova abbia esiti positivi, il reato viene dichiarato estinto (art. 29 – dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova). Infine, in base all’articolo 30 intitolato “sanzioni sostitutive”, il giudice può sostituire una pena detentiva non superiore a due anni con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, “tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali”319.

Queste forme di tutela, riservate al minore autore di reato in Italia, non erano ancora state previste all’epoca dei procedimenti penali scaturiti dalle storie già narrate, che hanno avuto come protagonisti negativi soggetti minori.

Pur tuttavia, va puntualizzato che, nei casi sopra menzionati, i nostri imputati minorenni non avrebbero potuto godere dei numerosi privilegi contenuti nel decreto, a causa della gravità dei reati da essi commessi.

Appare evidente come l’introduzione della normativa processual-penalistica, contenuta nel DPR 448/88, dedicata agli imputati infradiciottenni, sia stata frutto di un radicale mutamento dell’approccio alla materia, in un’ottica quasi del tutto rovesciata rispetto all’impianto normativo codicistico riservato ai maggiorenni: il soggetto che delinque non è considerato alla stessa stregua di

318 Articolo 23 d.P.R. 488/88 in http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr448_88.html. Si precisa che l’articolo 380

c.p.p. – arresto obbligatorio in flagranza - al comma 2, lettere e) f) g) h) comprende il delitto di furto, di rapina, delitti in materia di armi e delitti concernenti sostanze stupefacenti.

un adulto, perché i suoi processi evolutivi ed educativi, ancora in itinere, sono più duttili e, dunque, più facilmente modificabili, circostanza che rende, pertanto, possibile un mutamento di rotta del comportamento “criminale”.

Si è verificato, infatti, un radicale cambiamento: il minore delinquente non è più assimilabile ad un criminale adulto, ma è un soggetto che, proprio per la sua condizione di vulnerabilità, dovuta alla minore età, necessita di particolari attenzioni da parte dell’ordinamento giudiziario, il quale deve, in tutti i modi possibili, cercare di salvaguardarne il regolare sviluppo della personalità, affinché non venga pregiudicata l’evoluzione normale della crescita.