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“particolare importanza assumono le emissioni fuggitive sia per l’entità che per la tipologia di inquinanti (tra gli altri IPA e Benzene)”

I periti hanno, quindi, proceduto alla “Comparazione dei dati rilevati dal gestore con quelli autorizzati e con quelli indicati nel BRef, sia in termini di concentrazioni che di carichi massici” (v. pagg. 220/228 dell’elaborato peritale), per poi illustrare gli esiti degli accertamenti analitici condotti sui campioni di aria ambiente nell’Area Cokerie, prelevati mediante campionatori a basso flusso dotati di substrati di raccolta adatti al campionamento di polveri e metalli, di Idrocarburi Policiclici Aromatici e di Solventi Aromatici (ibidem, pagg. 229/233,), e sui campioni massivi prelevati il 25 marzo 2011 all’interno dell’Area Cokerie (pagg. 234/237, ibidem).

Le tabelle ivi riportate evidenziano la presenza di dei peggiori inquinanti – polveri, IPA, benzo(a)pirene, naftalene, metalli – sia nei campioni di aria ambiente sia nei campioni massivi.

Inequivocabili appaiono i risultati dei complessivi accertamenti svolti dal collegio peritale Sanna-Santilli-Felici-Monguzzi, i quali evidenziano le plurime e gravi criticità che dal punto di vista dell’impatto ambientale presentano le emissioni, convogliate e non, dell’Area Cokerie, con riferimento alla quale (come già ricordato) i periti sottolineano che

“particolare importanza assumono le emissioni fuggitive sia per l’entità che per la tipologia di inquinanti (tra gli altri IPA e Benzene)”.

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Tali risultati sono così esposti nell’elaborato peritale (pagg. 240/242).

… La quantità di polveri emesse dall’area cokeria – è stata utilizzata come indicatore delle emissioni dell’intera area – essa, comparata con quella prodotta in media negli impianti europei, evidenzia valori prossimi a quello massimo dell’intervallo indicato nel BRef di riferimento, ben distanti del valore minimo dell’intervallo riportato nel BRef.

Infatti l’emissione specifica di polveri (267 g/t coke), stimata dal gestore per l’intera area cokeria, è risultata superiore di 17 volte al valore minimo (15,7 g/t coke) del BRef e 1,1 volte inferiore al valore massimo (298 g/t coke) del medesimo BRef (Tabella 1(1-2- IIIC).

Si deve comunque rammentare che gli indicatori complessivi riportati nel BRef sono relativi agli impianti europei e prendono in considerazione sia le emissioni convogliate che quelle non convogliate dell’area, comprendenti le emissioni diffuse che sarebbero convogliabili e le emissioni fuggitive non convogliabili, e che il valore più alto indicato dal BRef è generalmente associato ad impianti con oltre 20 anni di vita e con fessurazioni nelle pareti dei forni.

Il posizionamento delle emissioni specifiche dell’area acciaieria dell’ILVA nella fascia alta del range di prestazioni indicate nel Bref può pertanto ricollegarsi all’età dell’impianto e allo stato di integrità strutturale dei forni.

Questa però più che una giustificazione degli elevati valori riscontrati deve considerarsi solo una motivazione che allo stato attuale dimostra, come si evidenzia di seguito, un ridotto grado di applicazione delle BAT.

Cokefazione

Il valore limite di emissione prescritto per ogni camino nel decreto di AIA, rispetto al BRef, risulta 55 volte superiore al valore più basso (0,8 g/t coke) e un valore di 2,6 volte superiore al valore più alto (16,8 g/t coke).

Dalla comparazione della massa emessa, rilevata nelle campagne di misure discontinue effettuate nell'anno 2010 con quella prevista dal BRef-BAT Conclusions, emerge per i camini, in termini di differenza di massa oraria (Tabella 5(2-2-IIIC), la seguente situazione:

Ø E 422 emette ogni ora una quantità di polvere maggiore di 1,96 kg rispetto al valore minimo (0,14 kg/h) del BRef e una quantità di polvere minore di 0,7 kg rispetto al valore massimo (2,8 kg/h);

Ø E 423 emette ogni ora una quantità di polvere maggiore di 2,96 kg rispetto al valore minimo (0,14 kg/h) del BRef e 0,3 kg rispetto al valore massimo (2,8 kg/h);

Ø E 425 emette ogni ora una quantità di polvere maggiore di 4,31 kg rispetto al valore minimo (0,14 kg/h) del BRef e 0,76 kg rispetto al valore massimo (2,8 kg/h);

Ø E 426 emette ogni ora una quantità di polvere maggiore di 1,71 kg rispetto al valore minimo (0,14 kg/h) del BRef e una quantità di polvere minore di 0,08 kg rispetto al valore massimo (2,8 kg/h);

Ø E 428 emette ogni ora una quantità di polvere maggiore di 1,01 kg rispetto al valore minimo (0,14 kg/h) del BRef e una quantità di polvere minore di 0,78 kg rispetto al valore massimo (2,8 kg/h).

Se, si prendono in considerazione le sole emissioni convogliate della fase di cokefazione, che sono appunto quelle che potrebbero essere direttamente interessate da problemi di integrità delle pareti di refrattario dei forni con conseguente fuoriuscita di polveri dai forni stessi verso le camere di combustione adiacenti, si osserva anche come le prestazioni ambientali fornite dalle diverse batterie sono differenti tra loro.

Mentre sulla base dei valori misurati le batterie 5, 6, 9 e 10 emettono concentrazioni di polveri superiori (anche 1,2 volte) al valore massimo previsto dal BRef, quelle emesse dalle batterie 3, 4 e 12 sono inferiori (anche 1,6 volte) a queste anche se sempre superiori (anche 14,9 volte) al valore

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minimo previsto dal BRef. Tali differenti prestazioni, a parità di età dell’impianto e dei criteri progettuali e dei materiali meno recenti impiegati, evidenziano come nelle batterie 3, 4 e 12 si raggiungano valori di concentrazioni in uscita, che anche se superiori al valore minimo previsto dal BRef , inferiori al valore massimo previsto dal medesimo BRef.

Tale prestazione delle batterie 3, 4 e 12 risulta pertanto un risultato tecnicamente raggiungibile anche dalle altre batterie, una volta allineate dal punto di vista tecnologico e gestionale.

In conclusione la concentrazione di polveri emesse, superiore al valore massimo previsto dal BRef (batterie 5, 6, 9 e 10), evidenzia una emissione di polveri dalla fase di cokefazione che è suscettibile di riduzione.

Il margine teorico di miglioramento possibile è valutabile dalla quantità di polveri emesse in eccesso rispetto a quella indicata del valore minimo previsto dal BRef. Comunque anche un miglioramento inferiore a quello riferito al valore minimo previsto dal BRef, ma comunque con un valore situato al disotto del valore massimo previsto dal BRef stesso, comporterebbe sensibili miglioramenti dello scenario emissivo in termini di massa.

Dalla comparazione dei valori delle emissioni specifiche di polveri derivanti dalla fase di Cokefazione emerge che quella misurata dal gestore nell’anno 2010 pari a 44 g/t coke, è

inferiore (1,9 volte) a quella autorizzata pari a 84,3 g/t coke (Tabella 3 (2-2-IIIC);

essi comparati con quelli prevista dal BRef-BAT Conclusions (Tabella 4 (2-2-IIIC), evidenziano che:

§ l’emissione specifica autorizzata (84,3 g/t coke) a tutti i camini è superiore di 105,5 volte al valore minimo (0,8 g/t coke) e 5 volte al valore massimo (16,8 g/t coke);

§ l’emissione specifica misurata (44 g/t coke) a tutti i camini è superiore di 55 volte al valore minimo (0,8 g/t coke) e 2,6 volte al valore massimo (16,8 g/t coke).

In relazione alla inadeguatezza dei sistemi di abbattimento e controllo delle emissioni convogliate adottati nell’area Cokeria, si deve evidenziare che in essa sono svolte anche attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

L’attività di recupero svolta è [R5] e di messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi con codice CER 060603 Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602, provenienti dal trattamento di depurazione dei gas di cokeria da impianti esterni allo stabilimento ILVA di Taranto; tali rifiuti vengono sottoposti ad un trattamento termico insieme al carbon fossile per la produzione di acido solforico da utilizzare negli impianti Sottoprodotti dello stabilimento per la formazione di solfato ammonico.

Le emissioni convogliate dalle suddette attività di recupero di materia da rifiuti ai camini E 422, E 423, E 425, E 426, E 428 ed E 427, dovevano essere presidiate a partire dal 17

agosto 1999 da sistemi di controllo automatico in continuo dei parametri inquinanti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 modificato dal DM Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 (comma 6 dell’articolo 11 del DM 5 febbraio 1998): 1) polvere totale; 2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT); 3) cloruro di idrogeno (HCl); 4) floruro di idrogeno (HF); 5) biossido di zolfo (SO2) e 6) monossido di carbonio (CO) (ALLEGATO 1 Suballegato 2).

Tali sistemi di monitoraggio in continuo allo stato sono stati adottati, per le polveri ed il biossido di zolfo (SO2), per le emissioni ai camini: E 422, E 423, E 425, E 426 ed E 428, inerenti la fase di processo Cokefazione, mentre l’emissione dell’E427, relativa alla fase di processo Trattamento gas coke, non è dotata di alcun sistemi di controllo in continuo delle emissioni.

Considerato che attualmente non sono installati ai camini sopra indicati i sistemi di controllo in continuo alle emissioni per i parametri suddetti, non c'è alcun elemento che dimostri il rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 216, comma 1, 2 e 3 del D.L.vo 152/06 e contenuti nella Tabella 2.3 dell’ALLEGATO 1 Suballegato 2 del D.M. 5.2.1998 con le modalità ivi prescritte, né vi è alcun modo di verificarli.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse considerata la difficoltà di verificare le stime con dati

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operativi reali, unica possibilità per una loro valutazione è quella di utilizzare i protocolli di rilevazione delle emissioni diffuse sviluppati a livello internazionale, e prescritti anche nell’ambito del recente decreto AIA … …

Alcuni protocolli di rilevazione delle emissioni diffuse, al fine di identificare i componenti

impiantistici da cui originano le perdite e provvedere ad un tempestivo reintegro degli stessi.

Tra i protocolli applicabili si citano l’EPA 303, citato nel BREF al capitolo 5.2.2.1 a pag. 225, e l’EPA 21, citati nel BREF al capitolo 5.2.2.1 a pag. 229. Quest’ultimo, sviluppato nell’ambito delle raffinerie e normalmente identificato con i protocolli LDAR (Leak Detection and Repair), prevede anche una forma semplificata come SMART LDAR.

Una valutazione delle emissioni diffuse dal processo di Cokefazione può essere fatta sulla base di quelle stimate dal gestore correlando la capacità produttiva post-interventi (decreto AIA capitolo 5.1.2.2.3) e la produzione di inquinanti che comparate con quelle del BRef (Tabella 6 (3-2-IIIC), evidenziano :

ü una emissione specifica di polveri (69,6 g/t coke) superiore di 69,6 volte al valore minimo (1 g/t coke) e 4 volte al valore massimo (17,2 g/t coke);

ü una emissione specifica di benzene (3,2 g/t coke) superiore di 3,2 volte al valore minimo (1 g/t coke) e inferiore di 7,2 volte al valore massimo (17,2 g/t coke).

.-.-.-.-.-.-.-.-.

2.2.1. Le risultanze del processo a carico (anche) di RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi di cui alla sentenza n. 408/07 del 12.02.07 del Giudice monocratico di Taranto dottor Martino Rosati. Le riprese video realizzate all’interno dello stabilimento ILVA e gli accertamenti dei Carabinieri del N.O.E. di Lecce. presso l’area Cokerie.

Si legge nella richiesta di misura cautelare dei PP.MM.

Le risultanze

[degli accertamenti peritali]

, peraltro, sono idonee a dimostrare come, in realtà, la condotta dei vertici dell’ILVA non abbia tenuto in nessuna considerazione tutti i

problemi ambientali e sanitari che già derivavano dall’area cokeria da molto tempo.

Infatti, già nel lontano anno 2000 l’area cokeria presentava delle gravissime criticità ambientali, criticità accertate nel corso di un procedimento penale conclusosi in primo e secondo grado con sentenza di condanna e con dichiarazione di prescrizione in Cassazione (v. sent. del Tribunale di Taranto n. 408/07 del 12-02-2007 del giudice dott. Martino Rosati in atti).

Il riferimento è alla sentenza sopra elencata al paragrafo 1, pag. 6, sub lett. F).

In quel processo RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi erano chiamati a rispondere, tra gli altri, del reato di cui agli artt. 110, 437 c.p.,

perché, nelle rispettive qualità di presidente del C.d.A. dell'ILVA S.p.A. (il RIVA), di direttore dello stabilimento di Taranto (il CAPOGROSSO) … ,

nell'ambito delle rispettive competenze, omettevano di dotare le batterie del reparto cokerie aventi n. 3-4-5-6, di tutte le apparecchiature necessarie per evitare la dispersione, nei luoghi di lavoro e

nelle aree circostanti, di fumi, gas, vapori e polveri di lavorazione, onde prevenire la possibilità di disastri, infortuni e malattie consequenziali in danno dei lavoratori addetti e, comunque, operanti nella zona, il tutto anche in relazione alla specifica normativa a tutela dei lavoratori (D.P.R. 547/55, 303/515) e dell'ambiente (art.674, c.p., e D.P.R. 203/88) e pure essendo consapevoli che la mancata adozione delle misure di cui sopra aggravava il rischio di infortuni, così come previsto dal

"documento sulla valutazione dei rischi" approvato dalla stessa ILVA S.p.A.;

nonché del reato di

cui all'art. 674 c.p.,

perché, nelle rispettive qualità, … … consentivano o comunque non impedivano permanenti emissioni - all'interno dello stabilimento siderurgico ILVA e nelle zone circostanti dell'abitato cittadino, in particolare nel quartiere "Tamburi" - di grossi quantitativi di polveri minerali e gas (IPA, benzene) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone. In Taranto accertato il 10/7/2000, con condotta permanente.

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Va precisato che la condanna di RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi per il delitto di cui all’art. 437 c.p., pronunciata dal Giudice monocratico dottor Rosati, veniva confermata all’esito del giudizio di secondo grado e della Cassazione, mentre gli altri reati venivano dichiarati estinti per prescrizione [RIVA Claudio, imputato nello stesso processo, veniva mandato assolto dai reati di cui ai capi D) e F), per non avere commesso il fatto].

Tra gli atti del fascicolo di quel processo figura la relazione di perizia collegiale svolta,

su incarico del g.i.p. in sede di incidente probatorio, da: ing. Giovanni Carbotti, prof. Michele

Quarto, dott.ssa Maria Spartera, dottor Giuseppe Viviano e dottor Giovanni Ziemacki, copia

della quale è agli atti del fascicolo in questo procedimento (allegata alla copia della sentenza

del Giudice monocratico dottor Rosati, nel faldone n. 4).