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Dalla penna e taccuino alla rete, competenze e responsabilità del giornalista digitale

La crisi del giornalismo professionale

3.1 Dalla penna e taccuino alla rete, competenze e responsabilità del giornalista digitale

molto sottile – 3.3 La fine del monopolio informativo e il fenomeno del

citizen journalism – 3.4 La (dura) vita del freelance

3.1 Dalla penna e taccuino alla rete, competenze e responsabilità del giornalista digitale

Finora abbiamo cercato di delineare il profilo del giornalista professionista seguendo due direttrici: la prima partendo dalla garanzia costituzionale della libertà “di informare” (intesa quale attività tipica e specifica del giornalista) nelle sue varie forme e declinazioni, tanto a livello statale che internazionale (capitolo 1); la seconda riguarda, invece, la regolamentazione della professione prevista in diversi ordinamenti, al fine di rilevare similitudini e differenze in una prospettiva comparata (capitolo 2). In questa terza parte ci si soffermerà sulle avvenute innovazioni e sui fenomeni che mettono in crisi il concetto di giornalismo inteso come professione votata a uno specifico interesse pubblico e dotata di una precisa struttura di regole e meccanismi di controllo. Il giornalista professionista esiste, tanto de facto quanto de iure, ma è indubbio che due fattori abbiano contribuito principalmente all’erosione del suo status professionale: l’avvento di Internet (e cosa questo ha comportato) e la crisi economica del mercato dell’informazione. Si considererà il cambiamento delle mansioni e delle responsabilità del giornalista al tempo del web, la questione dei canali di informazione online ormai concorrenti ai media tradizionali (blog, social network) che ancora oggi faticano a trovare un riconoscimento giuridico, l’emersione esponenziale del fenomeno del precariato e il successivo ricorso a nuove formule di inquadramento professionale (freelancing). Infine, si cercherà di dare una definizione alla crescente partecipazione attiva della cittadinanza (il fenomeno del citizen journalism) nel circuito informativo e di valutare le relative potenziali

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ricadute sul circuito democratico nonché i possibili contrasti con l’attività del giornalista tradizionale.

Nonostante la riproposizione nostalgica e quasi romantica del cinema contemporaneo166, è necessario constatare il tramonto del mito del giornalista per come lo si immagina quando si pensa alle inchieste Watergate, Pentagon Papers e via dicendo. Il cronista della carta stampata, armato esclusivamente di carta e penna, è ormai in via di estinzione, soppiantato da un esercito di giornalisti iper-specializzati e multitasking. Tutte le professioni si evolvono: cambiano gli strumenti, le competenze, le responsabilità, ma forse non è equivoco sostenere che quella del giornalista sia una di quelle che risente maggiormente, e in maniera più radicale, delle trasformazioni tecnologiche che investono il settore dell’informazione. In particolare, l’avvento di Internet è stata una rivoluzione a tutto tondo ma sicuramente ha inciso nel circuito informativo in maniera preponderante arrivando a ribaltare le logiche di un mercato, le prospettive di una intera categoria professionale e anche i meccanismi che stanno alla base delle democrazie odierne. Nel decennio successivo al debutto del world wide web, il giornalismo tradizionale non sembrò risentirne, la carta stampata temeva la concorrenza della televisione e della radio che, comunque, mantenevano ciascuno il proprio target di riferimento, il proprio linguaggio e funzione specifica. Già nella seconda metà degli anni ’90 le testate online negli Stati Uniti ammontano a 1300 mentre in Italia i primi quotidiani a sbarcare sulla Rete sono “L’Unione sarda”, “l’Unità” e “La Repubblica”. Secondo Alberto Papuzzi il momento in cui si capovolge il rapporto di subordinazione tra giornalismo tradizionale e online risale all’attentato all’Oklahoma City Federal Building nel 1995: “è la prima occasione in cui internet dimostra di saper offrire un’informazione tempestiva, non subordinata ma

166 Ultimo in ordine di tempo è l’acclamato film “The Post” (2017) diretto da Steven Spielberg che racconta la vicenda dei Pentagon Papers dalla prospettiva dell’editrice del giornale. L’ultimo frame del film si aggancia peraltro alla prima scena del celebre “Tutti gli uomini del presidente” (1974) del regista Alan Pagula

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complementare a quella degli altri mezzi”167. Da quel momento il canale di

trasmissione informativa online inizia progressivamente ad allargarsi manifestando una maggiore adeguatezza rispetto alle esigenze di tempestività e aggiornamento in tempo reale delle notizie. Questo si rende particolarmente evidente in caso di situazioni di emergenza, basti pensare alla copertura mediatica di avvenimenti come gli attentati terroristici o le catastrofi naturali in cui il fattore tempo riveste un ruolo fondamentale nella ricerca e salvataggio delle vittime.

La progressiva specializzazione di linguaggio e metodo del giornalismo online conduce all’inaugurazione di un filone autonomo, quasi concorrenziale, ai media tradizionali. Inoltre, in rete non si trovano solo i corrispettivi dei giornali cartacei: esistono testate (registrate) esclusivamente online e piattaforme alternative di informazione che tuttora non hanno un preciso inquadramento giuridico (forum, blog) a cui si aggiungono oggi i social network, nati come sistemi di interconnessione personale e diventati progressivamente siti di aggregazione e smistamento di notizie. In particolare, Twitter si dimostra idoneo allo scambio di informazioni online considerata la rapidità della trasmissione dei messaggi (max 140 caratteri) e l’elevata capacità interattiva tra gli utenti, siano questi giornalisti, politici o semplici cittadini. Tutto questo rende complessivamente confuso il panorama dell’informazione telematica e difficile, anche per gli addetti al mestiere, definire i confini giuridici tra l’uno e l’altro canale. L’eterogeneità e la crescente espansione del settore dell’informazione sul web, unita alla contestuale crisi del mondo dell’editoria cartacea fanno paventare ai più illustri studiosi un decadimento del mondo del giornalismo per come lo conosciamo oggi: “ci sono alcune certezze – scrive Enrico Pedemonte nella sua opera Morte e resurrezione dei giornali –; la prima è che Internet è una rivoluzione destinata a cambiare i connotati del mondo dell’informazione: non solo la sua incarnazione fisica (la carta) ma anche il suo ruolo sociale,

167 PAPUZZI A., Professione giornalista, le tecniche, i media, le regole, Donzelli Editore, Roma, 2010, pag. 252

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le professioni di riferimento, l’interazione con i lettori. Si tratta di una dolorosa transizione che farà molte vittime, sotto forma di giornali chiusi e giornalisti licenziati. Questo processo è in corso da alcuni anni negli Stati Uniti dove Internet è ormai chiamata familiarmente “Paper Killer”, assassina di giornali, e in Italia le prime scosse che si avvertono sono solo le avvisaglie sotto traccia del terremoto in arrivo”168.

Altri studiosi, con un atteggiamento meno pessimista, vedono nello sviluppo dell’informazione online un’opportunità, un motivo di trasformazione necessario ma comunque non fatale per la stampa tradizionale. Seguirà infatti una specializzazione delle funzioni informative: al web, svincolato dalla regola dell’unica edizione giornaliera, quello di aggiornamento temporale delle notizie (consideriamo ad esempio la funzione delle “breaking news”) e alla carta stampata quella di approfondimento e analisi accurata degli avvenimenti politici e di cronaca.

Un fatto che pare inevitabile, però, è quello della contrapposizione tra le due figure professionali del giornalista della carta stampata e quello digitale. “Nonostante passi verso l’integrazione siano stati compiuti e facciano balenare una rivalutazione dell’edizione online rispetto al medium dal quale deriva, i giornalisti tradizionali restano ai piani alti, mentre quelli che lavorano per il Web sono per la maggior parte relegati ai piani bassi (fisicamente e contrattualmente) o lavorano addirittura in luoghi fisicamente separati. E alla crescita esponenziale del numero dei giornalisti iscritti all’Ordine, nel caso italiano, sia non iscritti si accompagna ad una rigida distinzione castale: il Web ha moltiplicato i posti di lavoro ma per qualificazione richiesta e prospettive occupazionali la catena di montaggio online ha ben poco a che vedere con il grande giornalismo169. Per risalire all’essenza di questa contrapposizione possiamo analizzarla secondo due direttrici: quella del percorso formativo strettamente connesso

168 PEDEMONTE E., Morte e resurrezione dei giornali. Chi li uccide, chi li salverà. Milano, Garzanti, 2010 pag. 10

169 CAROTENUTO G., Giornalismo partecipativo Storia e critica dell’informazione al tempo di Internet, Modena, Nuovi Mondi, 2010 pag. 93

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con l’insieme delle competenze richieste all’una e all’altra figura e quella delle responsabilità potenzialmente addebitabili nell’esercizio dell’attività di informare nell’uno e nell’altro contesto.

Al giornalista professionale, che scriva sulla carta stampata o in Rete, sono sempre richieste capacità di indagine e discernimento, intuito, curiosità, perseveranza e, come abbiamo visto, etica di comportamento. Ma, mentre nel giornalismo tradizionale le figure professionali si distinguono perlopiù in funzione gerarchica (direttore, caporedattore, redattore, collaboratore) con le rispettive attribuzioni di responsabilità, nel corrispettivo online i profili si distinguono in funzione delle competenze sviluppate relativamente al mezzo in uso. Per comprendere quest’ultimo punto si consideri la particolarità del medium telematico come l’unico in grado di soddisfare pienamente l’esigenza della multimedialità: un articolo online si compone di un testo ed è spesso corredato da fotografie, video, audio e link ipertestuali. Si avranno, quindi, giornalisti in grado non solo di muoversi con disinvoltura sulle piattaforme digitali e telematiche ma anche di corredare gli articoli con contenuti multimediali di alta qualità170. Questo fatto eleva necessariamente i requisiti di formazione del giornalista odierno, rendendo ancora più attuale il dibattito circa l’opportunità di rendere obbligatorio un determinato percorso di studi ai fini dell’abilitazione professionale.

Per quanto riguarda il profilo della responsabilità, dobbiamo premettere l’assoluta eguaglianza tra le due figure circa lo standard di etica comportamentale richiesto in caso di iscrizione presso l’ente pubblico professionale (ad esempio l’Albo dei giornalisti in Italia) o l’associazione di categoria (come nei paesi del modello liberale).

170 “La multimedialità sarà il terreno naturale della professione, e rifiutarla significa

accettare che altre figure, e non i giornalisti, trovino quei posti di lavoro, quelle professionalità, quei redditi, quei ruoli. Rifiutare i nuovi strumenti significa rinunciare al controllo dei mezzi di produzione, che in questa fase i lavoratori giornalisti hanno l’occasione invece di riacciuffare con decisione” G. BESANA, “il giornalismo italiano ha perso la sfida con la qualità” 5/11/2008 disponibile http://www.fnsi.it/guido-besana- vicesegretario-nazionale-della-fnsi-il-giornalismo-italiano-ha-perso-la-sfida-con-la-qualita

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Ciò significa che un giornalista, a prescindere dal contesto in cui esercita la sua attività, dal momento in cui decide di abilitarsi o iscriversi a un’organizzazione rappresentativa accetta di rispettare i principi e le regole del codice deontologico o code of ethics che sia, nonché di essere soggetto, in caso di una sua presunta violazione, al relativo procedimento di accertamento di responsabilità. Si potrebbe affermare che la responsabilità disciplinare dipende dall’affiliazione, ossia dallo status professionale del soggetto in questione, riconosciuto secondo le procedure previste in un determinato ordinamento. In quanto professionisti, il giornalista della carta stampata e quello digitale sono accumunati dai medesimi doveri concernenti il rispetto della riservatezza altrui, il diritto di replica, completezza e onestà dell’informazione, segretezza delle fonti, i principi di non intralcio alla giustizia e rispetto del principio di innocenza fino a prova contraria.

Per quanto riguarda la responsabilità in termini giurisdizionali, l’equiparazione del trattamento tra giornalisti dei media tradizionali e digitali non è stata così automatica. In Italia, ad esempio, la mancanza di una disciplina giuridica ad hoc sull’attività di informazione professionale sul web unita alla titubanza circa l’estensione di quella prevista per la carta stampata, ha condotto a varie inversioni di marcia. Prendendo a titolo esemplificativo la fattispecie penale della responsabilità del direttore per omesso controllo prevista dall’art. 57 c.p.171, la configurabilità esclusiva per norma di legge al solo direttore o vice direttore della carta stampata aveva indotto la Corte di cassazione a escludere la sua applicabilità anche al direttore della testata online172.

“L'art. 57 c.p. punisce, come è noto, il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di

171 Ai sensi dell’art. 57 c.p. italiano: “Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul periodico da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

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informazione, siano commessi reati. Il codice, per altro, tra i mezzi di informazione, distingue la stampa rispetto a tutti gli altri mezzi di pubblicità (art. 595 c.p., comma 3) e l'art. 57 si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite la "carta stampata". La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione "storica" della norma”.

Il motivo di tale esclusione dipende dalla definizione che, della “stampa”, dà l’art. 1 della l. 47/48, tuttora vigente: Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Ribadisce la Corte che, affinché si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono infatti due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività tipografica sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius)173. [Ne consegue che] “il dettato dell'art. 57 c.p. non è applicabile al c.d. giornale telematico. La lettera della legge e la sua ratio fanno riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione online. Né può pensarsi a una interpretazione analogica, trattandosi, evidentemente di analogia in malam partem. Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono concordi”174.

Nel 2015, le Sezioni Unite, dibattendo sull’estensione dalla carta al web della garanzia costituzionale dal sequestro preventivo, si sono mosse in senso innovativo: “è evidente che l’area riduttiva attribuita al significato dall’art. 1 della l. 47/48 è strettamente legata alle tecnologie dell’epoca […]. Lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l’attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti strutturale e finalistico, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica

173 Precisa la Cassazione che “Il fatto che il messaggio in Internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva che soggettiva” Cass. Pen. Sez. V, 16 luglio 2010 n. 35511.

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o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici”175. In questo modo, facendo attenzione a escludere tutti quei mezzi di comunicazione che non rientrano nella qualificazione di “testata giornalistica registrata”, hanno di fatto parificato giuridicamente la considerazione dell’attività giornalistica della carta stampata con quella online, pur in assenza di una specifica legge in materia. Il giornale telematico, dunque, “sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. È, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hosting pro vider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC”176. La Cassazione, chiamata nuovamente a

pronunciarsi sul tema della responsabilità per omesso controllo del direttore della testata online, ha infine stabilito che al giornale telematico “si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall’art. 21 Cost., ma anche le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali particolare rilievo assume il disposto del citato art. 57 c.p.”177.

In conclusione, si può affermare che, a prescindere dalle trasformazioni dei contesti, delle mansioni, dei linguaggi che caratterizzano l’attività giornalistica nonché dalla sua apparente distanza rispetto ai canoni tradizionali, la considerazione giuridica della professione, quando formalmente riconosciuta, non cambia. Laddove il legislatore è carente, interviene la giurisprudenza.

175 Cass. Pen. Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 31022 176 Cass. Pen. Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 31022 177 Cass., Sez. V, 11 dicembre 2017 n. 13398

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