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Il regime di circolazione delle professioni in ambito europeo

la regolamentazione della professione giornalistica

2.4 Il regime di circolazione delle professioni in ambito europeo

La progressiva costruzione di uno spazio di libera circolazione di persone, merci e servizi in ambito europeo ha inevitabilmente investito la questione relativa anche alla circolazione dei soggetti esercenti una professione cosiddetta regolamentata161.

Già l’art. 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea prevede a tal fine una “stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro”, mentre l’art. 47 prevede l’emanazione, da parte del Consiglio, di direttive intese al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali. Ancora l’art. 53 del TFUE stabilisce che “al fine di agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività autonome e all’esercizio di queste”. L’insieme di questi sforzi va inteso nell’ottica di realizzare una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali, cui è rimessa la competenza assoluta circa la disciplina delle professioni che necessitano del conseguimento di particolari qualifiche, titoli, certificati di legittimo esercizio.

Alla realizzazione di questo scopo è preposta la Direttiva 2005/36/CE162 con cui vengono fissate le regole tramite le quali uno Stato membro riconosce, per l'accesso ad una specifica professione regolamentata e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri che permettono

161 Questa intesa quale: “attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale” (art. 3 Direttiva 2005/36/CE)

162 Questa, a sua volta, risulta quale sintesi di precedenti direttive in materia di qualifiche professionali quali la 89/48/Cee, 92/51/Cee 1999/42/Ce

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al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione (art.1). L’ambito soggettivo di applicazione riguarda tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi che aspirino ad esercitare, alle medesime condizioni ma in un contesto nazionale diverso, la professione in oggetto.

La Direttiva disciplina il mutuo riconoscimento delle qualifiche tanto nella prospettiva individuale di una libera prestazione di servizi in riferimento ad uno stanziamento temporaneo del soggetto nello Stato ospitante (Titolo II), quanto a uno stabilimento effettivo quindi nella realizzazione di un diritto di esercizio professionale permanente. Nel primo caso, ai fini del legittimo svolgimento di una prestazione a carattere temporaneo e occasione non è necessario un vero e proprio riconoscimento del titolo o della qualifica. Si fa salva la possibilità per lo Stato membro ospitante di richiedere al professionista che si sposta per la prima volta una dichiarazione preventiva contenente informazioni sulla copertura assicurativa, nonché eventualmente ulteriori documenti quali: la prova della nazionalità del prestatore; un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle; una prova dei titoli di qualifiche professionali; una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci e per le professioni nel settore della sicurezza, la prova di assenza di condanne penali. La prestazione di servizi deve essere eseguita con il titolo professionale dello Stato di stabilimento. Lo Stato ospitante è comunque tenuto entro un mese dalla ricezione della dichiarazione a comunicare la sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. In caso di mancanza di reazioni da parte dell’autorità competente, la prestazione può comunque essere effettuata.

Nel caso in cui il professionista europeo abbia intenzione di stabilirsi in maniera permanente in uno Stato membro diverso da quello di abilitazione e intenda procedere al riconoscimento della sua qualifica, si seguirà la disciplina prevista dal Titolo III della Direttiva. In particolare, se nello Stato membro ospitante l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al

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possesso di determinate qualifiche, l'autorità competente ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni, ai richiedenti che risultino in possesso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione equipollente163. È consentito il riconoscimento anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione per almeno due anni nel corso dei precedenti dieci in un altro Stato membro che non preveda regolamentazione o che siano in possesso di uno o più attestati di competenze o uno o più titoli di formazione. Ai sensi dell’art. 14 della Direttiva, lo Stato membro ospitante può in ogni caso esigere al richiedente lo svolgimento di un tirocinio di adattamento o il superamento di una prova attitudinale.

Nel giro di pochi anni si è resa necessaria un’opera di ammodernamento della disciplina per favorire ulteriormente la libera circolazione dei servizi professionali in ambito europeo. È stata così emanata la nuova Direttiva 2013/55/UE, la cui principale innovazione consiste senza dubbio nell’introduzione di una Tessera professionale europea che favorisce un sistema di mutuo riconoscimento dell’abilitazione professionale tramite un sistema elettronico. Questa procedura rimane comunque circoscritta a determinati profili professionali individuati di volta in volta dalla Commissione mediante atti di esecuzione164.

Per quanto riguarda la possibilità circa il riconoscimento dell’abilitazione giornalistica risulta necessario premettere come, in ambito europeo, gli unici ordinamenti a prevedere una specifica regolamentazione della professione siano quello italiano e quello portoghese165. Le procedure di riconoscimento della professione giornalistica, quindi, spetteranno nella maggioranza dei casi alle autorità competenti nello Stato in cui la professione è regolamentata

163 Art. 13 Dir. 2005/36/CE

164 Per approfondimenti si veda: La direttiva 2013/55/Ue: novità legislative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e casi pratici di Lorella di Giambattista liberamente consultabile all’indirizzo https://www.regione.emilia- romagna.it/affari_ist/Supplemento%20_2015/Digiambattista.pdf

165 Il Portogallo prevede un regime di riconoscimento della professione a mezzo della Lei n.º 1/99, de 13 de Janeiro con le successive modificazione a mezzo della Lei n.º 64/2007, de 6 de Novembro

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rispetto a quelle in cui non lo è. Qualora a inoltrare richiesta all’autorità competente estera fosse, ad esempio, un giornalista professionista italiano, regolarmente iscritto all’Albo dei giornalisti, e la professione non fosse specificatamente adeguata nello Stato membro ospitante, l’esercizio della stessa sarebbe libero, non condizionato ad alcuna procedura di riconoscimento particolare. A parti invertite, nel caso fosse un giornalista di uno Stato membro privo di regolamentazione a inoltrare la richiesta di riconoscimento della propria qualifica all’autorità preposta (nel nostro caso spetta al Ministero della Giustizia), ai fini dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti, si aprirebbero due strade. La prima consiste nell’applicazione della procedura di riconoscimento della qualifica professionale (o dell’esperienza lavorativa) prevista dal d.lgs. 206/07, attuativo della Direttiva europea del 2005. In alternativa, il giornalista europeo può sempre presentare richiesta di iscrizione nell’Elenco speciale dei giornalisti stranieri dell’Albo, secondo la procedura descritta ex art. 28 e 36 della L. 69/1963.

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Capitolo 3